Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5582 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5582 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23783/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-controricorrente –
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE finanziamento soci
AC – 10/03/2026
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 159/2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (in prosieguo, breviter : ‘la società’) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva respinto l ‘ opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui il socio NOME RAGIONE_SOCIALE le ingiungeva il pagamento della somma da lui pagata a una banca, quale fideiussore di un debito della società.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che dal verbale assembleare del giorno 1° settembre 2008 si evinceva che il ricorso da parte della società al credito dei soci era giustificato da ‘una mancanza momentanea di liquidità’; b) che nel successivo verbale del 21 ottobre 2008, il Presidente della società, nel dare comunicazione ai soci che la banca aveva concesso il finanziamento da loro garantito, non aveva fatto alcun cenno a situazioni di dissesto economico; c) che la sentenza del Tribunale di Macerata, tra le stesse parti e con medesimo oggetto, con cui si era stabilita la postergazione del credito dell’RAGIONE_SOCIALE per altra fideiussione prestata dal medesimo a favore della società nell’anno 2007, in cui era stato accertato che, al momento di assumere l’impegno, la società si trovava in stato di crisi economica , non aveva alcuna rilevanza nel presente giudizio, atteso che si riferiva a un diverso periodo temporale (il 2007) rispetto a quello in cui era
avvenuto il finanziamento per cui è causa (il 2008); d) che, pertanto, nel momento in cui nell’assemblea del 2008 era stata chiesta e ottenuta dai soci la fideiussione, alcuna comunicazione era stata loro fornita che la garanzia fosse necessaria a consentire alla società di superare un momento di crisi economica, né la società aveva fornito prove idonee a dedurre tale stato; e) che, in conclusione, l’invocata postergazione ai sensi dell’ar t. 2476 cod. civ. andava negata, con il conseguente rigetto del gravame.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo di accogliere il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e di dichiarare assorbiti o rigettare i restanti motivi.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
1° motivo: « Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza n. 159/2021 per apparente motivazione per aver la Corte d’appello di Ancona deciso la causa senza spiegare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della decisione, che si mostra illogica oltre che contradditoria.».
Il motivo è infondato. Va premesso, via generale, che la giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022). L’applicazione dei citati principi al caso di specie conduce al rigetto della censura, siccome la lettura della sentenza impugnata induce a ritenere del tutto esplicitata la sua ratio decidendi , per come sopra riassunta: la Corte territoriale ha ritenuto che la società non abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti per la postergazione del rimborso del credito del socio, con particolare riguardo alla condizione di difficoltà economica desumibile dai conti sociali al momento del finanziamento del socio, concesso nella specie tramite costituzione di fideiussione in favore della società nei confronti di una banca, poi escussa.
2° motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver la Corte di Appello di Ancona deciso la causa senza considerare l’elemento oggettivo della situazione economico-patrimoniale-finanziaria descritta dalle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE (oggi in liquidazione) ai fini della valutazione sulla sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all’art. 2467, comma 2 c.c. ».
3° motivo: «Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2467 c.c. per non aver la Corte d’Appello accertato se sussisteva, in concreto, uno dei presupposti oggettivi (eccessivo squilibrio nell’indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe ragionevole un
conferimento) previsti ex art. 2467, comma 2 c.c. al momento della concessione del finanziamento in data 10.10.2008».
d) 4° motivo: «Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Ancona deciso la causa sulla base di una mera presunzione, non grave precisa e concordante e per aver considerato, come facenti piena prova, in maniera del tutto acritica e senza fornire alcuna motivazione, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.»
I tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Il secondo motivo di ricorso, in ossequio ai criteri di specificità ricavabili dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., elenca a pagg. 13/14 i documenti depositati in atti, del cui omesso esame si lamenta. Tanto consente di respingere l’eccezione di mancanza di autosufficienza, argomentata dal controricorrente nella memoria conclusiva, dovendosi condividere le argomentazioni espresse dal Pubblico Ministero in senso contrario nella sua requisitoria.
Venendo al merito della questione dedotta, in effetti la sentenza impugnata risulta aver esplicitato il proprio convincimento sulla selezione del materiale probatorio in maniera del tutto incongrua, finendo per apparire del tutto illogica e per applicare falsamente i criteri legali che delineano la cornice entro la quale il giudice del merito deve esercitare il proprio dovere motivazionale in ordine all’ illustrazione delle ragioni del proprio convincimento maturato all’esito dell’ effettuata selezione probatoria.
Invero, è pacifico in causa, posto che la sussunzione all’uopo operata dal giudice di secondo grado non è contestata dalle parti, che nella fattispecie si tratta di valutare se sia stata data prova, da parte della società, che ne aveva l’onere quale fatto costitutivo dell’ opposizione al decreto ingiuntivo, della sussistenza dei presupposti per applicare l’ istituto della postergazione del rimborso del credito al socio, disciplinato dall’art. 2467 cod. civ.
La qualificazione giuridica della garanzia fideiussoria del socio in favore della società nella sfera di applicazione dell’art. 2467 cod. civ. è corretta, dovendo ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 30054 del 30/10/2023), secondo cui la nozione di finanziamento dei soci a favore della società non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie, reali o, come nella specie, personali.
A livello esegetico, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024) ha già avuto modo, del tutto condivisibilmente, di affermare che la postergazione disposta dall’art. 2467 cod. civ. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento da parte del socio di RAGIONE_SOCIALE, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, concretizzata dalla norma nell’eccessivo squilibrio dell’ indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento.
Da tanto discende, sul piano operativo, che il giudice, cui sia chiesto di verificare l’ assolvimento dell’ onere della prova in tema di
applicazione della postergazione ex art 2467 cod. civ., deve procedere al riscontro dell’ esistenza in atti di elementi probatori idonei a far ritenere dimostrati i presupposti legali per l’ applicazione dell’istituto della postergazione. Nel far ciò, è necessario prendere in considerazione, come decisivi ai fini del decidere, tutti i fatti allegati dalla parte onerata che siano idonei a dimostrare la sussistenza dello squilibrio economico-finanziario, tanto originario che sopravvenuto rispetto al momento in cui il socio richieda la restituzione del finanziamento. E, nel valutare l’ adempimento dell’ onere probatorio, lo stesso giudice deve applicare i canonici criteri di valutazione delle prove, libere o legali, al fine di pervenire alla formazione del proprio convincimento, avendo cura di dare congrua motivazione del ragionamento seguito nell’ effettuazione della selezione del predetto materiale probatorio.
L’applicazione di tali principi al caso di specie conduce all’accertamento che la Cort e territoriale ha fatto mal governo di entrambi i canoni astratti applicabili alla fattispecie, ovvero sia dell’inquadramento teorico dell’ istituto che della selezione e valutazione del materiale probatorio.
In linea teorica, la sentenza è errata laddove non si pone minimamente la questione della necessità di accertare se lo squilibrio economico-finanziario sussistesse al momento della richiesta del rimborso, argomentando essa solo della necessità della valutazione della predetta sussistenza al momento della concessione del finanziamento. In tal modo, la Corte di appello applica falsamente il presupposto della postergazione in questione, per come sopra ricostruito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Ma la sentenza impugnata appare errata anche per aver parcellizzato gli elementi probatori forniti dalla società e oggetto di esame in sentenza, omettendo di applicare i corretti canoni ermeneutici nella ricostruzione del ragionamento valutativo delle prove. In particolare, la Corte di appello mostra di avvedersi che, già al momento della richiesta da parte della società della concessione della fideiussione, come fatto palese dal richiamo al contenuto del verbale assembleare del giorno 1° settembre 2008, la società versata in un situazione di ‘una mancanza momentanea di liquidità’; condizione che, se non equiparabile allo squilibrio economico-finanziario, è comunque, di per sé, un indice di crisi, da dover tenere in debita considerazione; ma la sentenza finisce per omettere di collegare correttamente nel ragionamento inferenziale a tale fatto un altro fatto, pur richiamato in motivazione: ossia che il Tribunale di Macerata, nel pronunciare sentenza tra le stesse parti in una controversia con il medesimo oggetto, ha disposto la postergazione del credito dell’RAGIONE_SOCIALE per altra fideiussione prestata dal medesimo a favore della società nell’anno 2007 . La motivazione sul punto resa dalla Corte di appello è del tutto incongrua rispetto ai canoni astratti sopra richiamati: nessuno dubita che la situazione presa in considerazione dal Tribunale di Macerata fosse inerente alla situazione patrimoniale della società relativa all’esercizio 2007, come tale diverso dall’esercizio 2008, che era quello in corso al momento dei fatti dedotti nella presente controversia.
Tuttavia, alla Corte territoriale è sfuggito che il principio di continuità dei bilanci afferma, come questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 2379 del 09/06/1977; id. Sez. 1, Sentenza n. 7586 del 15/04/2016) ha già condivisibilmente avuto modo di affermare,
che il bilancio relativo all’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, anche nel caso in cui l’esattezza e la legittimità di quest ‘ ultimo siano state poste in discussione in sede contenziosa e financo quando tali requisiti siano stati già negati in sede contenziosa, ma con sentenza non passata in giudicato. Tanto significa che, per svilire la rilevanza nell’ esercizio immediatamente successivo dell’ accertata sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario accertato giudizialmente nell’esercizio immediatamente precedente, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare, e poi motivare , l’avvenuta risoluzione delle cause dello squilibrio, nel senso di dare atto degli elementi attivi patrimoniali che, intervenuti nel corso del 2008, avevano consentito alla società di risolvere la situazione di squilibrio sussistente nel 2007, sì da impedire la presunzione legale di perpetuazione della sofferenza finanziaria anche nel bilancio immediatamente successivo a quello oggetto di avvenuto accertamento.
La motivazione che i due bilanci si riferiscono a esercizi diversi è sul posto del tutto eccentrica e non coglie la ratio legis dell’art. 2467 cod. civ.
Da ultimo, la sentenza impugnata è errata anche laddove ha omesso di esaminare i fatti e le prove che la società, come detto nel riassumere il secondo motivo di ricorso, aveva allegato in atti al fine di dimostrare la perpetuazione dello squilibrio economicofinanziario anche negli esercizi successivi, sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento.
Fatti e prove decisive ai fini del decidere (e di cui le parti avevano discusso in causa), posto che, come detto, la postergazione deve essere opposta al socio anche se sopravvenuta
nel corso della durata del finanziamento medesimo, se persistente al momento della richiesta di rimborso.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME