SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 832 2025 – N. R.G. 00000067 2025 DEPOSITO MINUTA 02 01 2026 PUBBLICAZIONE 02 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 218 del 20.01.2017 Oggetto: Spese processuali. Riassunzione-rinvio dalla Cassazione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO
APPELLANTE -ricorrente in riassunzione
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
APPELLATO
FATTO
Con ordinanza n.2438/2025, pubblicata il 01.02.2025, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di ha cassato, nella parte riguardante la regolamentazione delle spese processuali, la sentenza n.431/2021 resa dalla Corte di Appello di Lecce, che aveva accolto l’impugnazione proposta dallo stesso avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.218 del 20.1.2017 e condannato l’ a riliquidare la pensione , a pagare differenze pensionistiche pari ad € 1.432,34 oltre accessori e spese processuali pari ad € 239, per il primo grado e ad € 355,00 per il secondo grado . A fronte del motivo di ricorso che
NNUMERO_DOCUMENTO
lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt.4 e 5 D.M. n.55/2014 in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., con riferimento alla liquidazione di spese in misura inferiore al minimo spettante per lo scaglione di valore dal € 1.100,00 ad € 5.200,00, la RAGIONE_SOCIALE ha riscontrato la violazione dei parametri e una liquidazione significativamente al di sotto della soglia minima in mancanza di motivazione sul punto. Ha quindi cassato la sentenza di appello ‘in parte qua’, con rinvio.
Con ricorso del 7.2.2025 ha riassunto la causa ex art.392 c.p.c. dinanzi a questa Corte territoriale, chiedendo che fossero liquidate le spese del primo e del secondo grado, in applicazione del principio espresso dalla S.C., rispettivamente nella misura di € 844,00 per il primo e di € 1.198,50 per il secondo grado; oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, in ogni caso con distrazione ex art.93 c.p.c.
L’ si è rimesso alle valutazioni del giudicante, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio di rinvio.
All’udienza di discussione del 07.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente rilevare che si è formato il giudicato interno su quella parte della sentenza di appello che non ha costituito oggetto di ricorso per Cassazione (capi a) e b) della sentenza di questa Corte n.431/2021).
Per effetto dell ‘ordinanz a di rimessione resa dalla S.C., la riforma della sentenza di primo grado deve, in questa sede, riguardare il capo della regolamentazione delle spese processuali: occorre applicare alla controversia in esame, avente valore ricadente nello scaglione ricompreso tra € 1.101,00 e 5.200,00, gli importi tariffari previsti dal D.M. n .55/2014 e successive modifiche.
A ll’in terno dei criteri ivi stabiliti è applicabile, nel caso concreto, la misura minima sia per il primo grado, sia per il secondo grado di giudizio, in considerazione della scarsa complessità giuridica, sostanziale e processuale, delle questioni affrontate (in materia di riliquidazione della pensione per effetto dell’inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile). Quindi, tenendo conto del valore della causa come sopra indicato, e delle fasi processuali interessate (tre in primo grado e quattro nel secondo grado in cui è stata espletata anche attività istruttoria), del numero di udienze svolte, in osservanza dei parametri stabiliti dal menzionato D.M. per i giudizi in materia di previdenza questa Corte reputa di dover liquidare , secondo quanto indicato nell’ordinanza di rinvio della S.C., l’importo di € 844,00 per il primo grado e di € 1.198,50 per il giudizio di appello.
Analogamente, per le stesse ragioni, si applicano le misure minime previste dal citato D.M. per le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, regolate in base al generale principio di soccombenza.
In tutti i casi con distrazione delle spese in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, visti gli artt. 392 e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.2438/2025, sull’appello proposto con ricorso del 06.03.2017 da nei
confronti di , avverso la sentenza del 20.01.2017 n.218 del Tribunale di Lecce, nel giudizio riassunto dinanzi a questa Corte con ricorso del 07.02.2025 da così provvede:
Accoglie l’appello e, ferma restando la statuizione resa tra le parti ai capi a) e b) della sentenza di questa Corte n.431/2021, condanna l’ al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 844,00 e delle spese del secondo grado liquidate in € 1198,50, in entrambi i casi oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli AVV_NOTAIO;
c ondanna inoltre l’ al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 939,00 e delle spese del giudizio di rinvio liquidate in € 963,00 in entrambi i casi oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME