Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5598 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5598 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2025
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (COD. FISC.: CODICE_FISCALE) –RAGIONE_SOCIALE -in persona del Presidente, nato a San Gavino Monreale (DATA_NASCITA) e residente in INDIRIZZO (cod. fisc.: CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO, autorizzato a resistere nel presente giudizio con delibera C. di A. 20-03-2025 nº 11; rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, per procura speciale equivalente a quella in calce all’atto ai sensi dell’art. 83 co. 3º C.P.C. (come modificato dall’art. 45 co. 9º lett. “b)” L. nº 69/2009), dagli avvocati NOME COGNOME del foro di Cagliari e NOME COGNOME del foro di Roma (fax e p.e.c. nell’intestazione, cod. fisc. in calce al ricorso), presso il quale ultimo elegge domicilio fisico in Roma, INDIRIZZO, oltre che presso i domicili digitali dei difensori, come da P.E.C. da registri di giustizia.
Ricorrente Controricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, giusta modifica di denominazione con
atto per AVV_NOTAIO da Roma in 19 luglio 2019, rep. 59590, racc. 30481, registrato a Roma 5 il dì 8 agosto 2019 al n. NUMERO_DOCUMENTO), con sede in Milano, INDIRIZZO, C.F. P_IVA, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all’RAGIONE_SOCIALE ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE), in qualità di procuratore giusta procura conferita dall’amministratore delegato della società con atto autenticato per AVV_NOTAIO in data 17.04.2025 rep. 61170, racc. NUMERO_DOCUMENTO registrato a Milano in data 18.04.2025 al n. NUMERO_DOCUMENTO Serie, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Roma con studio in Roma, INDIRIZZO -P.E.C. EMAIL iscritta nell’RAGIONE_SOCIALE Cassazionisti in data 24.02.2017, in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato materialmente congiunto al controricorso da intendersi in calce ex art. 83, co. 3 c.p.c. I difensori dichiarano il seguente recapito di posta elettronica certificata EMAIL, da considerarsi domicilio digitale a cui effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge.
Controricorrente Ricorrente incidentale
e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona dei Curatori della procedura fallimentare dichiarata con sentenza del 12.11.2014, n. 124 -R.G. 120/2014, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, Codice Fiscale e Partita IVA P_IVA, rappresentato e difeso, con poteri congiunti e disgiunti, dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE; EMAIL EMAIL; per le comunicazioni di Cancelleria) e dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE; pec EMAIL; per le comunicazioni di Cancelleria), ed
elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Cagliari, INDIRIZZO e presso i su indicati indirizzi pec, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, giusto decreto di autorizzazione del Giudice Delegato del 19 aprile 2025, con il quale il RAGIONE_SOCIALE è stato anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 DPR n. 115/2002, ammissione poi revocata.
Controricorrente
nonché
RAGIONE_SOCIALE (COD. FISC.: P_IVA), in persona del suo procuratore speciale NOME COGNOME, non in proprio ma in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE (COD. FISC.: P_IVA).
Intimata
avverso l’ordinanza non definitiva della Corte d’appello di Cagliari n° 884 depositata il 16 giugno 2020 e avverso l’ordinanza definitiva della Corte d’appello di Cagliari n° 43 depositata il 18 gennaio 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE con rogito del 19 marzo 1983 acquistava dall’allora RAGIONE_SOCIALE (SU) un’area sulla quale negli anni successivi edificò una pluralità di immobili, destinati a stabilimento industriale.
Il 20 maggio 2000 la RAGIONE_SOCIALE acquistò dalla RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda costituito dagli immobili predetti e nel 2014 venne dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari.
Con deliberazione n° 60 del 18 maggio 2017 il RAGIONE_SOCIALE riacquistò lo stabilimento, in base all’art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n° 448 e, dato che i finanziamenti concessi erano superiori al valore dello stabilimento, si immise nel possesso RAGIONE_SOCIALE immobili senza pagare alcunché.
2 .- Il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE adì il Tribunale di Cagliari, onde ottenere l’accertamento del valore RAGIONE_SOCIALE immobili, l’ammontare dei finanziamenti ricevuti e la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento della differenza.
Nel contraddittorio col RAGIONE_SOCIALE e con l’intervenuta RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, creditrice ipotecaria sugli immobili, il Tribunale adito si dichiarò incompetente per materia ed il RAGIONE_SOCIALE riassunse la causa davanti alla Corte d’appello di Cagliari.
Quest’ultima, all’esito dell’istruzione documentale, con l’ordinanza non definitiva indicata in intestazione e per quello che ancora rileva nella presente sede, (i) accertò il diritto del fallimento ad ottenere il prezzo attualizzato già pagato per l’acquisto dell’area, pari ad euro 1.249.538,38, senza alcuna decurtazione delle somme ricevute a titolo di contributi pubblici; (ii) accertò che l’ammontare dei finanziamenti ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE era pari ad euro 2.558.261,77; (iii) rimise la causa sul ruolo onde accertare tramite c.t.u. il valore RAGIONE_SOCIALE stabilimenti, composti sia dagli edifici, che dai beni mobili strumentali; (iv) dichiarò inammissibile la domanda proposta in via autonoma da RAGIONE_SOCIALE subentrata a RAGIONE_SOCIALE
Quindi, all’esito della c.t.u., con l’ordinanza definitiva indicata in intestazione, la Corte -premesso che il valore delle aree era già stato accertato con l’ordinanza non definitiva, come pure l’ammontare dei contributi ricevuti; che il valore RAGIONE_SOCIALE edifici e dei beni strumentali era complessivamente pari ad euro 10.435.739,60 -condannava il RAGIONE_SOCIALE a pagare alla procedura concorsuale la somma dovuta per l’area (euro 1.249.538,38) e quella per gli stabilimenti al netto dei contributi (euro 7.877.477,83).
3 .- Avverso le due decisioni, non definitiva e definitiva, ha interposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a dieci mezzi.
Il fallimento ha risposto con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria a seguito di scissione del ramo d’azienda comprendente gli elementi dell’attivo e del passivo rivenienti a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla precedente scissione infragruppo di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato controricorso con ricorso incidentale in base a quattro motivi, al quale hanno contraddetto con controricorso sia il RAGIONE_SOCIALE, sia il RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE ha quindi rinunciato al ricorso per intervenuto accordo col RAGIONE_SOCIALE e tale rinuncia è stata accettata dalla procedura concorsuale.
NOME ha chiesto di conoscere i termini dell’accordo, ma, non avendone avuto notizia, ha chiesto la decisione del proprio ricorso incidentale.
Tutte le parti costituite hanno depositato una memoria illustrativa.
La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Preliminarmente va chiarito che la rinuncia al ricorso formulata dal RAGIONE_SOCIALE e l’adesione del fallimento producono l’estinzione solo del presente processo, nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mancando l’adesione del ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE.
Si passa pertanto all’esame dei soli motivi di impugnazione incidentale formulati da quest’ultimo.
5 .- Col primo motivo di ricorso incidentale NOME impugna l’ordinanza non definitiva e lamenta la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 105 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 41 del Testo unico bancario (TUB), nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 25 e 28 del d.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e 12 disp. prel. al cod. civ.
La Corte avrebbe giudicato inammissibile l’intervento in causa di RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto della creditrice garantita da ipoteca su parte del complesso immobiliare, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che il soddisfacimento dei creditori della società fallita poteva avvenire esclusivamente in sede fallimentare.
Tale conclusione sarebbe erronea, in quanto NOME aveva chiesto alla Corte di accertare la quota di prezzo riferibile ai cespiti ipotecati a seguito di mutuo fondiario (art. 38 TUB) e di condannare il RAGIONE_SOCIALE, anche ai sensi dell’art. 41 TUB, a versare tale importo direttamente all’interveniente, con ciò facendo chiaramente valere un diritto relativo all’oggetto dedotto in lite: donde l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’intervento.
Inoltre, l’art. 28, primo comma, del d.P.R. n° 327/2001 prevederebbe il pagamento diretto dell’indennità di esproprio a tutti gli aventi diritto volta che sia raggiunto un accordo sulla distribuzione, mentre l’art. 25 del prevederebbe che tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità, con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE sarebbe potuta intervenire non solo in via adesiva, ma anche in via principale, proponendo domanda autonoma ex art. 105 cod. proc. civ. e 41 TUB, potendo quest’ultima norma consentire, in via analogica, l’intervento in una procedura espropriativa.
Il motivo si chiude con un’istanza di integrazione dei quesiti formulati al c.t.u.
6 .- Il mezzo è infondato.
Va precisato che, secondo quello che risulta dall’ordinanza non definitiva, RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e, infine, RAGIONE_SOCIALE) era intervenuto in causa sia ‘ in adesione alle domande del fallimento ‘ (dunque chiedendo di condannare il RAGIONE_SOCIALE a pagare alla procedura euro 13.434.217,85), sia ‘ in via autonoma ‘, ossia chiedendo di ‘ accertare e dichiarare la quota del prezzo di riacquisto dei beni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riferibili ai cespiti oggetto di iscrizione ipotecaria in favore dell’esponente, anche ai sensi dell’art. 41 TUB comma 3, sino alla concorrenza dell’importo insinuato ed ammesso al
passivo pari ad euro 1.905.588,46, o in subordine ordinare al RAGIONE_SOCIALE di accantonare tale importo ‘.
Solo tale intervento, ossia quello principale, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.
Tanto chiarito, va premesso che l’istituto previsto dall’art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n° 448 costituisce un procedimento di natura ablatoria sui generis , che ha sicuramente natura espropriativa, in quanto prevede l’esercizio unilaterale del potere di riacquisto e la conseguente sottrazione della proprietà del bene al titolare, nonché il suo trasferimento al RAGIONE_SOCIALE.
Ad esso, tuttavia, non è applicabile in toto l’impianto normativo previsto dal d.P.R. n° 327/2001, in quanto quest’ultimo non contiene alcun rinvio all’art. 63, sebbene il d.P.R. n° 327 sia stato successivamente emanato (sul che Cass., sez. I, 21 ottobre 2024 n° 27137): sicché da tale mancato richiamo può desumersi la volontà del legislatore di non far confluire il procedimento di riacquisto nell’alveo del TU sulle espropriazioni.
Ne deriva che le norme contenute in tale Testo unico possono trovare applicazione solo se e nella misura in cui esse siano compatibili con la disciplina speciale prevista dall’art. 63 della legge n° 448/1998 (così Cass., sez. VI-1, 23 novembre 2021, n° 36188).
Da tali premesse si fa coerentemente discendere l’inapplicabilità, anche solo in via analogica, al procedimento di riacquisto di area nel perimetro consortile ASI, dell’art. 54 del d.P.R. n° 327, come pure dell’art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011 n° 150.
Già in base a queste sommarie premesse è evidente la correttezza della decisione della Corte territoriale, la quale -sebbene abbia trattato il procedimento per la determinazione dell’indennità con le forme previste dal d.P.R. n° 327 per l’opposizione alla stima (che, come sopra si è detto, sono inapplicabili) -non ha totalmente escluso dal giudizio NOME, ma ha
dichiarato inammissibile solo ‘ la domanda proposta in via autonoma da NOME ‘ (dispositivo sub n° 4).
Ora, NOME lamenta che la Corte non le abbia assegnato direttamente la somma pagata dal RAGIONE_SOCIALE o, almeno, non abbia ordinato al fallimento di accantonarla.
Tali doglianze non sono condivisibili.
Va premesso che la natura ablatoria del procedimento ex art. 63 e del provvedimento di riacquisto provocano a carico della società fallita la perdita di un bene facente parte dell’impresa ed il peso economico di tale perdita è sopportato dalla massa dei creditori, rappresentata dalla Curatela, né più né meno come sarebbe avvenuto per qualsiasi altro soggetto privato sottoposto ad un’espropriazione per PU.
In altri termini, il riacquisto ex art. 63 comporta l’estromissione del bene dal patrimonio dell’ablato, sia che esso sia in bonis , sia che si trovi sottoposto a procedura concorsuale, come peraltro ben si desume dal quarto comma dello stesso art. 63.
Sebbene non possa escludersi che, tra soggetti in bonis , anche all’esito del procedimento ex art. 63 possa avvenire una divisione amichevole delle somme pagate dal RAGIONE_SOCIALE tra il proprietario ed i titolari di diritti reali parziari (analogamente a quanto avviene ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 25 e 34 del d.P.R. n° 327/2001), ove il proprietario del bene ripreso dal RAGIONE_SOCIALE sia fallito, vengono in applicazione le norme concorsuali che disciplinano il concorso tra i creditori.
Stabilisce, infatti, l’art. 52 della legge fallimentare che ogni credito, anche se munito di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo gli artt. 92 e seguenti della legge stessa, ‘ salvo diverse disposizioni di legge ‘.
Ne discende, dunque, che il prezzo dovuto dal RAGIONE_SOCIALE, in caso di fallimento dell’ablato, non poteva essere oggetto di ripartizione in altra sede e che la domanda che ha veicolato tale pretesa è stata correttamente
dichiarata inammissibile dalla Corte, tendendo essa a provocare un effetto contrario alla legge e, in particolare, all’art. 52 della legge fallimentare.
Non è, infatti, possibile ravvisare nel testo dell’art. 63 della legge n° 448/1998 alcuna ‘ diversa disposizione di legge ‘ che giustifichi la sottrazione della pretesa del creditore ipotecario dell’immobile riacquistato dal RAGIONE_SOCIALE al principio generale di esclusività del giudizio di verifica dei crediti, previsto dal menzionato art. 52 (non appare, invece, propriamente invocabile nella presente vicenda il principio espresso da Cass., sez. I, 17 gennaio 2025 n° 1181, citato dal RAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa, in quanto vertente in diversa fattispecie).
Giova solo aggiungere che i diritti processuali del creditore fondiario, previsti dall’art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385, sono del pari azionabili nell’ambito (dell’esecuzione forzata immobiliare o) della liquidazione fallimentare e non sono esportabili nel procedimento previsto dall’art. 63 della legge n° 448/1998, data la diversa natura (ablatoria) di quest’ultimo (come, invece, insiste nel dire RAGIONE_SOCIALE, anche nella memoria illustrativa).
Quanto poi alla domanda con la quale NOME ha chiesto di ordinare alla Curatela di accantonare le somme pagatele, si osserva che tale effetto era già previsto dalla legge fallimentare (art. 118, secondo comma) e che la domanda che pretendeva l’emissione di tale provvedimento era evidentemente inammissibile, nulla aggiungendo al preciso obbligo di legge posto a carico della Curatela.
7 .-Col secondo motivo di ricorso incidentale , diretto contro l’ordinanza definitiva sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE si duole della mancata individuazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., 118 disp att. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di stralcio e/o rinnovazione e/o erroneità della CTU nella parte in cui individua erroneamente i dati catastali dei beni ipotecati adottando una motivazione
meramente apparente inidonea a rilevare il percorso logico-giuridico seguito.
Col terzo deduce la nullità dell’ordinanza definitiva per omessa pronuncia sulla domanda di stralcio e/o rinnovazione e/o erroneità della CTU nella parte in cui individua erroneamente i dati catastali dei beni ipotecati in relazione all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., in violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 100, 112 dello stesso codice.
8 .- I motivi -esaminabili congiuntamente, in ragione del comune tema che pongono -sono inammissibili.
In sostanza la ricorrente lamenta che i c.t.u. abbiano commesso RAGIONE_SOCIALE errori nella identificazione catastale RAGIONE_SOCIALE immobili oggetto di ipoteca e non li abbiano emendati nemmeno dopo le osservazioni alla consulenza presentate da NOME; dal canto suo la Corte non avrebbe chiarito nell’ordinanza definitiva le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’istanza di stralcio o rinnovazione della c.t.u.
Anche a tacere del fatto che (a) il secondo mezzo denuncia la mancanza di motivazione, mentre una motivazione esiste ed è stata espressa dalla Corte a pagina 18 dell’ordinanza definitiva (l’insufficienza di essa non può essere denunciata in cassazione a seguito della riforma dell’art. 360 cod. proc. civ.) e che (b) il terzo motivo deduce sostanzialmente l’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria (deduzione del pari inammissibile), giova osservare che NOME, avendo presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare ed essendo stata ammessa, non ha alcun interesse ad ottenere la correzione RAGIONE_SOCIALE errori nei quali il c.t.u. sarebbe incorso nell’individuazione catastale dei cespiti, posto che il suo credito ipotecario verrà soddisfatto secondo quello che risulta dallo stato passivo fallimentare.
Pertanto, ogni questione concernente l’identificazione dei cespiti sottoposti ad ipoteca e la quota parte di prezzo che deve essere destinata, in luogo di essi, alla soddisfazione del creditore ex art. 2742 cod. civ. era
evidentemente rimessa alla sede fallimentare (dove, peraltro, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto valere i suoi diritti, come essa stessa riferisce nella memoria illustrativa a pagina 4).
Va solo aggiunto che la richiesta di ‘ stralcio ‘ della c.t.u. è un concetto non chiaramente definito nei due mezzi in esame.
9 .- Col quarto motivo di ricorso incidentale NOME, sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., censura l’ordinanza definitiva per ultrapetizione, avendo il RAGIONE_SOCIALE peritale indebitamente allargato il proprio campo di indagine, andando oltre i limiti dell’indagine demandatagli dalla Corte di Appello.
Tale vizio sarebbe transitato nell’ordinanza definitiva, con violazione dell’art. 112 e 161 del codice di rito.
10 .- Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti, sol che si consideri che la doglianza della ricorrente incidentale si appunta ancora una volta sull’identificazione catastale dei beni, che, a suo dire, non sarebbe stata richiesta dalla Corte ai consulenti: si rimanda pertanto a quanto già esposto ai precedenti paragrafi.
11 .- Alla soccombenza di NOME segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. 55 del 2014 ed al valore del credito ipotecario ammesso al passivo (1,9 milioni) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara estinto il processo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a spese compensate. Rigetta il ricorso incidentale. Condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere in favore delle
contro
parti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, le spese del presente grado, che liquida, per ciascuna, in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2026, nell’adunanza camerale della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME