SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6222 2025 – N. R.G. 00022075 2023 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
N. R.G. 22075/2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente relatore
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 22075/2023, promossa da: appresentato e difeso, giusta procura allegata all’atto di citazione, dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio, INDIRIZZO
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in GallarateINDIRIZZO INDIRIZZO
CONVENUTA
E
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L’ATTORE:
‘ Nel merito:
1) Accertare e dichiarare che il proprietario effettivo delle quote della società
è
per tutte le ragioni sopra esposte in luogo della propria moglie
quale intestataria fiduciaria delle suddette quote e, per l’effetto, trasferire la proprietà in capo allo stesso attore di tutte le quote societarie della società intestate fiduciariamente alla signora .
2) Con vittoria di spese e compensi processuali.
In via istruttoria:
3) Si chiede l’ammissione e l’assunzione di prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società e della signora sulle seguenti circostanze:
capitolo 1: ‘vero che
sceglieva
e
quali amministratori della società
‘
capitolo 2: ‘vero che
è un caro amico di
‘
capitolo 3: ‘vero che
è la moglie di un caro amico di
‘;
capitolo 4: ‘vero che
è cugino di
‘;
capitolo 5: ‘vero che la società
veniva costituita poco prima del fallimento della
società L’Indice Verde di RAGIONE_SOCIALE di cui
era amministratore
unico?’;
capitolo 6 ‘vero che la società
veniva costituita per consentire al signor
di proseguire nell’attività di giardiniere che lo stesso svolgeva già con la società L’Indice
RAGIONE_SOCIALE ?’;
capitolo 7 ‘vero che le operazioni di costituzione della società
avvenivano mediante
risorse economiche che venivano messe a disposizione da
in favore di
‘;
capitolo 8: ‘vero che le direttive al personale impiegato nella società
venivano e
vengono date da
‘;
capitolo 9: ‘vero che indicava al legale rappresentante di partecipare all’asta fallimentare avente ad oggetto i beni di lavoro della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE?;
capitolo 10: ‘Vero che gli stipendi per gli operai ed impiegati della 2 società venivano pagati dalla società per il tramite di versamenti in denaro dal conto corrente del signor al conto corrente della signora ?’;
Si indicano a testimoni da sentire su tutte domande di cui ai precedenti capitoli di prova: 1) codice fiscale residente in Gallarate, INDIRIZZO; 2) codice fiscale , residente in Busto Arsizio, INDIRIZZO; 3) , codice fiscale , domiciliata presso 4) , codice fiscale , domiciliato presso 5) , codice fiscale , residente in Gallarate, INDIRIZZO; 4) Si chiede il rigetto delle richieste istruttorie di ammissione ed assunzione di prova testimoniale formulate da parte convenuta e si chiede, in caso di ammissione di prova testi avversaria, di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli di prova con i testimoni sopra indicati. Si richiamano i documenti prodotti in atti. ‘ C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.
PER LA CONVENUTA
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le opportune declaratorie in rito e merito, così giudicare:
Nel merito: 1) rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda proposta da di trasferire in capo allo stesso la proprietà di tutte le quote societarie di per le ragioni meglio esposte nei propri precedenti atti; 2) condannare parte attrice, oltre che alle spese e compensi di causa, al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d’ufficio ovvero da determinarsi equitativamente dal Giudice, ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della cassa ammende, nei termini di cui all’art. 96 c.p.c. ultimo comma.
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di ammissione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale così come ex adverso dedotti (le circostanze riportate nei capitoli attorei sono irrilevanti ed inammissibili per la decisione della presente causa per le ragioni esposte nella memoria ex art. 171 ter cpc a cui ci si riporta) e nella denegata ipotesi di accoglimento si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sui medesimi, nonché si chiede l’ammissione della prova per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa della comparsa di risposta sub punti da 1 a 24, preceduti dalla locuzione ‘Vero che’, espunte eventuali espressioni valutative e/o negative. Si indicando i seguenti testimoni:
residente in Gallarate (VA), INDIRIZZO residente in Gallarate (VA), INDIRIZZO A.
Con vittoria di spese e compensi .’
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1° giugno 2023 (di seguito: ) conveniva in giudizio (di seguito: ) al fine di ottenere il trasferimento in suo favore delle quote della società (di seguito: o ‘la ‘) intestate solo fiduciariamente alla di lui coniuge .
A fondamento della propria domanda deduceva quanto segue.
-In data 14 febbraio 2018 veniva costituita la società per mezzo di atto notarile (Rep. M. 72248/10827) con capitale sociale pari a euro 70.000,00. Come sopra accennato, il era coniugato con la
-L’organo amministrativo della Società vedeva il susseguirsi in carica delle seguenti persone: (dal 20 febbraio 2018 al 28 gennaio 2020), (dal 28 gennaio 2020 al 26 settembre 2022), (dal 26 settembre 2022 al 3 marzo 2023) e , amministratore unico in carica al momento della proposizione dell’azione.
-Gli amministratori sopra indicati erano stati scelti da ed erano tutti a lui riconducibili in quanto appartenenti alla sua sfera di affetti: un caro amico, la moglie di un amico, la figlia e il cugino.
-L’attività gestoria di era sempre stata attuata, o comunque controllata, dal il quale poteva dunque considerarsi come un amministratore di fatto. L’attore affermava di essere l’unico socio effettivo della Società e chiedeva di accertar ne il relativo diritto con conseguente emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 2932 c.c.
In diritto, affermava quanto segue.
-S ebbene l’effettiva titolarità delle quote societarie fosse a lui riconducibile, tale situazione non era stata formalizzata al momento della costituzione della società. Una serie di evenienze, di seguito esposte, aveva determinato la scelta di individuare nella moglie la persona a cui intestare la totalità delle quote.
-Tali circostanze erano in primo luogo riferibili alla pregressa attività gestoria svolta dal Infatti, nel 2018 egli era amministratore unico della società L’indice Verde di COGNOME NOME (di seguito: ‘Indice Verde’) rispetto alla quale aveva presentato istanza di fallimento in proprio, poi dichiarato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 29
marzo 2018. L’attore temeva che con la costituzione di una nuova società aumentasse il rischio di essere accusato di atti distrattivi rispetto alla realtà societaria all’epoca amministrata . Di conseguenza, al fine di evitare tali problematiche, coinvolgeva la moglie per la realizzazione del nuovo progetto imprenditoriale.
-Inoltre, ad impedire la formalizzazione della titolarità delle quote societarie in capo al aveva contribuito il giudizio ex art. 146 L.F. instaurato nei suoi confronti dal curatore del fallimento (Trib. Milano R. 5363/2019), in seguito alla pronuncia di fallimento di Indice Verde. Successivamente, la posizione del l’attore era stata definita in via transattiva con la Curatela in modo che il giudizio potesse essere abbandonato. In ultima istanza, sempre nello stesso periodo, l’attore era stato imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p., 223 in riferimento all’art. 216, 219 della legge fallimentare nell’ambito del procedimento avente r.g. 325/2018 instaurato innanzi al Tribunale di Busto Arsizio. Tale procedimento, a seguito del positivo esito della messa alla prova a cui aveva fatto accesso l’attore , si era concluso con l’ estinzione del reato a lui ascritto con sentenza n. 924/2022 (doc. 5 att.).
-Oltre alla nomina degli amministratori, il poneva in essere ulteriori attività gestorie, tra le quali compariva il pagamento degli stipendi dei dipendenti, e dunque dello stesso attore. In particolare, il forniva le risorse economiche necessarie per l’erogazione de i salari tramite dei versamenti effettuati dal proprio conto personale verso quello di Era dunque la e non la Società, a provvedere personalmente al pagamento della retribuzione dei lavoratori in conto finanziamento soci dopo aver ricevuto i proventi necessari dal Di tale situazione erano al corrente tutti i professionisti e i soggetti legati alla Società.
-Terminato il periodo burrascoso legato al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, il chiedeva alla moglie la restituzione delle quote di ma questa rifiutava.
-La vicenda in questione poteva essere ricondotta alla fattispecie del negozio fiduciario di quote o azioni societarie . L’ intestazione fiduciaria, intesa come cessione dal fiduciante al fiduciario ovvero come acquisto di quanto alienato da un terzo al fiduciario, doveva essere realmente voluta e pienamente efficace, a differenza di quanto accade nel negozio simulato in cui in realtà le parti non desiderano la produzione dei relativi effetti. Il negozio fiduciario consisteva in un collegamento fra due negozi -uno di carattere esterno (efficace verso i terzi) e uno di carattere
interno ed obbligatorio (diretto a modificare il risultato finale del primo negozio) -integranti un’interposizione reale di persona -per effetto della quale l’interposto acquistava, diversamente che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene -a fronte della quale il fiduciario si impegnava però, in virtù del rapporto interno con il fiduciante interponente, a osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante ed a ritrasferire il bene a quest’ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione determinante il venire meno del rapporto fiduciario. In punto di prova, l’attore sottolineava che l’accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società non richiedeva la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e che essa fosse necessaria solo per l’opponibilità a lla società e ai terzi del negozio esterno , ai sensi dell’art. 2470, comma 2, c.c. Affermava quindi che il pactum fiduciae poteva essere provato con ogni mezzo, anche per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 c.c. Il rimedio per ottenere il trasferimento della quota oggetto del pactum fiduciae era quello previsto dall’art. 2932 c.c.
-In altre parole, nel caso di specie, le quote erano state fiduciariamente intestate alla ed il dunque, al venir meno delle circostanze che lo avevano convinto a intestare le quote della Società alla moglie, chiedeva la restituzione delle stesse, sorprendendosi difronte al diniego opposto dalla coniuge.
* Con comparsa di costituzione e risposta del 15 settembre 2023 si costituiva in giudizio istando per il rigetto integrale della domanda attorea, deducendo quanto segue.
-La convenuta era direttore creativo e membro del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE
-Ella era stata coniugata dal 20 maggio 2002 – in regime patrimoniale di separazione dei beni con
-Nel febbraio 2018, la si determinava ad investire i risparmi maturati con l’attività lavorativa svolta in Kastner Milano in una propria realtà imprenditoriale. Diverse ragioni erano sottese alla volontà di indirizzare il proprio investimento al settore del giardinaggio. Si trattava di un ambito da lei conosciuto in ragione dell’esperienza imprenditoriale del marito e dei famigliari. Ella lo reputava inoltre, oltre che un segmento in crescita, un eventuale soluzione ‘ lavorativa in cui avrebbe potuto ricollocarsi a seguito del progressivo deterioramento dei rapporti di quest’ ultimo con i famigliari/soci di RAGIONE_SOCIALE.
–
–
conferiva mandato fiduciario a al fine di costituire e amministrare fiduciariamente la nuova società. Le spese per l’intestazione e amministrazione fiduciaria della società, per il rimborso forfettario delle spese di apertura del mandato fiduciario, venivano sostenute dalla convenuta mediante assegno bancario (cfr. doc. 6 conv.).
Il 14 febbraio 2018 veniva così costituita per mezzo di
(di seguito: ) alla quale la aveva versato la somma complessiva di euro 63.000,00 per il capitale sociale, prelavata dal proprio conto corrente (con tre distinti bonifici: cfr. doc 6 conv.). In data 8 luglio 2018 lei stessa acquistava dalla procedura Fallimentare di Indice Verde beni per un valore totale pari a euro 6.710,00 al fine di destinarli all’attività di ( docc. 10 e 11 conv.). La per tutta la durata del mandato fiduciario, corrispondeva a i compensi dovuti con prelievi dal proprio conto corrente.
-Quanto alla sua partecipazione alla Società, la dava altresì atto di una serie di acquisti di quote minoritarie. Il primo, stipulato il 2 maggio 2019 da per un prezzo pari a euro 3.0000,00. Il secondo, in data 9 novembre 2020, da per un prezzo pari a euro 4.000,00. Infine, nella medesima data, otteneva il trasferimento delle quote di da per nominali euro 63.0000,00. Così, la diveniva socia unica di titolare dell’intero capitale sociale avente valore nominale pari a 70.000,00.
-La convenuta era sempre stata il socio effettivo e di riferimento di Ciò si poteva evincere anche dalla circostanza che era lei la persona con cui si interfacciavano i legali della Società al fine di confrontarsi in merito a decisioni di indirizzo e di rilievo per la vita di (docc. 10, 20, 21 conv.). Infatti, la convenuta era stata convocata sia per la approvazione del progetto di bilancio, e le questioni ad esso relative, sia per investire in beni strumentali sia per l’effettuazione di un finanziamento soci infruttifero (docc. 23, 24,25, 26 conv.). aveva lavorato in dal luglio 2018 al giugno 2023 e, vista la sua pregressa esperienza nel settore, prestava anche attività di supporto agli amministratori.
-Peraltro, ad avere una conoscenza diretta e personale degli amministratori succedutisi in carica era anche la e non solo il in quanto si trattava di affetti gravitanti intorno alla coppia: era un amico in comune, era figlia di entrambi e era il cugino di divenuto padrino di battesimo della figlia.
-Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, gli stipendi dei dipendenti della Società erano stati pagati dalla Società stessa e non personalmente dalla Pur ammettendo la possibilità che le somme versate dalla in conto finanziamento soci fossero state talvolta impiegate per la corresponsione di tali emolumenti, la convenuta non li aveva erogati personalmente.
-Era pertanto documentalmente smentita l’ argomentazione di secondo cui lo stesso avrebbe fornito le risorse economiche necessarie all’effettuazione dei finanziamenti soci infruttiferi effettuati da al fine di procedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti. Infatti, gli unici versamenti svolti dall’attore in favore della moglie erano stati effettuati il 26 marzo 2021, il 7 aprile 2022 e il 10 novembre 2022 e avevano quale causale ‘ spese famigliari ‘. La motivazione che aveva spinto il all’effettuazione di tali bonifici era legata al fatto che egli aveva ricevuto il saldo della retribuzione in un’unica soluzione e si era dunque sentito in dovere di collaborare alle spese famigliari.
-I documenti prodotti e le circostanze addotte dimostravano che la aveva acquistato in nome proprio e con denaro proprio le quote di e che ne era la socia effettiva. Non era mai esistito alcun pactum fiduciae con e le circostanze da lui dedotte non giustificavano né dimostravano l’esistenza di un patto fiduciario.
-Peraltro, solo dopo che la si era determinata a procedere giudizialmente per conseguire la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, il aveva iniziato a sostenere di essere il socio effettivo di La convenuta non aveva mai ricevuto richieste dal volte ad ottenere il trasferimento della proprietà delle quote societarie.
-L’attore aveva inoltre proposto alla moglie, e poi ritrattato, di definire consensualmente la separazione dei coniugi mediante la cessione della quota della casa (doc. 31 conv.: atto costituzione fondo patrimoniale) in cambio della cessione delle intere quote della (doc. 32 conv.: messaggio whatsapp 28/03/2023).
* Con decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e fissava la nuova udienza di comparizione delle parti al 28 novembre 2023. In occasione di tale udienza, il Giudice riteneva le prove richieste da parte attrice inammissibili, superflue, irrilevanti e non le ammetteva. Riteneva inoltre il processo maturo per la decisione e lo rinviava all’udienza del 12 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Nell’udienza tenutasi il 12 novembre 2024 i procuratori delle parti chiedevano che il processo fosse inviato in decisione e il Giudice disponeva in conformità, con assegnazione dei termini di cui all’art. 189 c.p.c.
2. ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DELL’EFFETTIVA PROPRIETÀ DELLE QUOTE DI QUADRO VERDE IN CAPO A RIGETTO.
Le domande formulate dall’attore , relative all’accertamento e alla dichiarazione dell’effettiva proprietà delle quote di in capo a con conseguente trasferimento della proprietà delle stesse in suo favore, sono infondate e devono essere rigettate.
In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che:
-Nel rapporto fiduciario concorrono due negozi l’uno dispositivo e l’altro di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti suoi propri; si tratta di un collegamento in forza del quale il primo, di carattere esterno, determina il trasferimento di diritti ovvero la insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario mentre, il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest’ultimo l’obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto (Cass. n.10590/2009; Cass. n. 1331/1957; Cass. n. 2724/1958; Cass. n. 2724/1988; Cass. n. 6024/1993; Cass. n. 7899/1994; Cass. n. 10.768/1995; Cass. n. 6246/1998; Cass. n. 13.261/1999; Cass. n. 4886/2003; Cass. n. 14094/2004).
-L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. n. 5507/2016).
-Il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem , e può dunque ritenersi ammissibile la prova indiziaria. Tuttavia, la domanda di ritrasferimento di quote societarie, ex art. 2932 c.c., in caso di mancato
rispetto del pactum fiduciae non può essere accolta se gli indizi non presentano il carattere dell’univocità (Cass. n. 9139/2020).
Orbene, nel caso di specie, le pretese attoree appaiono sfornite di adeguato supporto probatorio e le allegazioni svolte risultano generiche e inconferenti rispetto alla domanda. Dalle stesse risulta impossibile dedurre l’esistenza di un accordo fiduciario. In particolare, la molteplicità di elementi presuntivi dedotti dall’attore a sostegno della sua richiesta, si riducono: 1. A ll’esistenza di un rapporto di natura economica con la Società; 2. A ll’aver provveduto alla nomina degli amministratori ; 3. A ll’aver richiesto la restituzione delle quote alla di lui moglie, ottenendo dalla stessa un diniego.
Per quanto attiene al primo punto, parte attrice sostiene che le somme versate nel non venissero dalla disponibilità esclusiva di ma che fosse ‘ anzi vero il contrario e cioè che la stessa provvedeva in tale senso solo dopo avere ricevuto sul proprio conto corrente le disponibilità finanziare date dai versamenti del proprio marito . Egli inoltre, come sopra riportato, sostiene che ‘ Gli stipendi non venivano mai pagati dall’azienda bensì venivano saldati dal conto corrente di , a fronte del ricevimento degli importi da parte del conto personale di Gli stipendi venivano pagati quindi in conto finanziamento soci direttamente da ‘ (p. 4 att. cit.). In aggiunta, asserisce che: he, quale dipendente della società non avrebbe avuto alcun interesse a versare delle somme di denaro in favore della società predetta se non fosse stato il legittimo titolare delle quote societarie ‘ (v. p . 2 della memoria conclusionale di replica att.).
Invero, dalla lettura dei documenti allegati dalle parti, non risulta ravvisabile quanto sostenuto da parte attrice. Tale affermazione, oltre ad essere priva di riscontro documentale, è anzi smentita dalle difese di parte convenuta. La ha infatti provato documentalmente che la costituzione della Società era avvenuta a proprio nome e tramite risorse economiche provenienti dal proprio conto corrente personale, sulla base di un contratto stipulato con la società fiduciaria Segnatamente, risultano in atti tre bonifici eseguiti dal conto corrente di parte convenuta verso la fiduciaria, per un totale di euro 63.000,00 da destinare a patrimonio sociale (v. doc. 6 parte conv.). Il primo di importo pari a € 2.250,00 con bonifico del 20 marzo 2018, il secondo pari a € 30.000,00 in data 29 marzo 2018 e il terzo pari a € 30.750,00 con bonifico del 30/03/2018.
È altresì supportata da riscontro documentale, (cfr. n. 7 conv. ) l’esistenza d el mandato fiduciario intercorso tra la società fiduciaria e la in cui è la sola convenuta a incaricare di costituire la società e di amministrare fiduciariamente le quote di sua spettanza. Oltretutto, è la ad aver riacquistato in data 9 novembre 2020 le quote da Pavia RAGIONE_SOCIALE e da diventando così socia unica di (cfr. doc. 15 conv.).
Tali risultanze dimostrano inequivocabilmente come sia stata la a dar mandato alla società fiduciaria per la costituzione di ed a detenere, inizialmente, la stragrande maggioranza delle quote sociali tramite la fiduciaria incaricata e, successivamente, la totalità delle stesse. Nessuna circostanza descritta dal soprattutto a fronte dei riscontri documentali della fa dubitare del fatto che tali atti di cessione e tali accordi siano stati stipulati in via esclusiva da senza che la stessa fosse ‘vincolata’ da un pactum fiduciae verso l’odierno attore. Infatti , nel caso di specie, non è possibile ravvisare né un accordo di carattere esterno finalizzato all’insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, né tanto meno un accordo di carattere interno volto a trasferire al fiduciante tale diritto.
E’ appena il caso di notare, in aggiunta e per converso, che non risulta che il sia mai stato socio di
Le circostanze sopra indicate sono dirimenti e sarebbero di per se stesse sufficienti a dimostrare l’inesistenza del preteso patto fiduciario fatto valere dall’attore ed invece la qualità di pieno proprietario delle quote in capo alla
La peculiare modalità di pagamento degli stipendi come descritta da parte attrice è altresì priva di riscontro fattuale e, per di più, smentita da parte convenuta. Come si dirà di seguito, è vero che il ha disposto alcuni bonifici verso la ed è anche vero che quest’ultima ha effettuato alcuni finanziamenti soci, ma ciò non costituisce una prova fondante l’esistenza del pactum fiduciae.
Infatti, dagli atti emergono due versamenti effettuati da a aventi come causale ‘Finanziamento soci infruttifero’ , il primo di importo pari a 35.000,00 euro eseguito in data 26 marzo 2021 e d il secondo di € 14.500,00 euro eseguito il 6 aprile 2022 (doc. 24 conv.).
Sono inoltre allegati gli estratti conto personale della relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 da cui è possibile evincere alcuni bonifici disposti dal in suo favore (doc. 16, 25 e 26). Nel corso del 2020 il non effettuava alcun bonifico. Il 26 marzo 2021 ne veniva disposto uno pari a 35.500,00 euro, avente come causale ‘spese familiari’. In data 7 aprile 2022 riceveva dal
un bonifico per euro 14.900,00 avente sempre la medesima causale ‘ per spese familiari ‘ . L’ultimo bonifico eseguito da risale al 10 novembre 2022 pari a euro 5.000,00 sempre destinato al soddisfacimento dei bisogni famigliari.
In proposito parte attrice ha ritenuto di far propri i documenti allegati da controparte affermando come gli stessi costituirebbero prova dell’esistenza del patto fiduciario tra le parti.
Tuttavia, è necessario sottolineare che: – i bonifici di cui trattasi non sono stati eseguiti dal a favore della Società, ma erano destinati al conto corrente della convenuta; – i bonifici di cui trattasi recavano tutti la causale ‘spese famigliari’.
Sulla base di tali circostanze, si può concludere che il non ha versato alcunché alla Società ma è stata la ad effettuare i finanziamenti soci in questione e si può escludere in radice la destinazione societaria delle somme versate dal alla moglie.
Inoltre, il numero dei bonifici, il valore economico degli stessi e le date in cui sono stati effettuati -a distanza di molti anni rispetto alla costituzione della Società – escludono che al pagamento degli stipendi provvedesse il come invece egli pare sostenere. Di fatto, la mera coincidenza temporale tra la data di ricezione delle somme di denaro per spese famigliari e l’effettuazione dei bonifici aventi causale ‘finanziamento soci infruttifero’ , costituisce elemento inconcludente rispetto alla allegazione attorea relativa alla sussistenza di un patto fiduciario.
Per quanto attiene al secondo punto, il supporto economico fornito dal alla Società è prospettato come inserito in una molteplicità di atti gestori che sostiene di aver svolto a favore di
Tuttavia, sebbene l ‘attore afferm i a più riprese di aver provveduto a gestire indirettamente la società, l’unico atto gestorio diverso dal preteso e non provato pagamento degli stipendi ascrivibile allo stesso risulta essere l indicazione degli amministratori. Egli sostiene di aver ‘ provveduto alla loro individuazione e che la prova risiederebbe nel fatto che essi facevano parte della sua sfera affettiva. Trattasi di elementi del tutto generici ed equivoci in quanto gli amministratori scelti dal appartenevano in egual misura alla sfera familiare e affettiva della convenuta. Per di più, oltre a non sussistere prove in merito al coinvolgimento del nella gestione della Società, dagli atti di parte convenuta emerge, a contrario, la prova di un coinvolgimento attivo della Era infatti la ad interfacciarsi con gli avvocati di riferimento per risolvere problematiche incombenti e con gli amministratori al momento in carica nella Società con spirito collaborativo al fine di meglio gestire la stessa (v. doc. 21, 22 conv.). Inoltre, particolarmente rilevante risulta essere una
mail inviata dalla all’allora amministratore unico in cui contesta in maniera ferrea l’attribuzione della qualifica di ‘vero socio’ al e ricorda come sia lei ad essere la vera socia unica di (doc. 22 p. 7). Ciò rende evidente che non era presente alcun accordo tra le parti e che la agiva formalmente, e sostanzialmente, come socia unica di avendo contezza delle dinamiche societarie e delle problematiche ad esse sottese. Dunque, lungi dal dipingere una situazione di gestione indiretta da parte del quanto allegato dalle parti rende evidente l’insussistenza di un accordo fiduciari o.
Peraltro, l’inesistenza del dedotto un patto fiduciario tra il e risulta altresì confermata anche dal fatto che l’attore – prima dell’instaurazione del presente contenzioso – non ha mai richiesto la restituzione delle quote societarie de quibus (o almeno non ne ha fornito prova). L’unica indicazione in tal senso proviene da un messaggio whatsapp allegato da parte convenuta (v. all. 32 conv.) in cui si legge che parte attrice desiderava cedere ‘ la metà della casa per il valore delle quote di
. In questo modo la già titolare della metà della casa, sarebbe diventata proprietaria dell’intero immobile e le quote della Società, detenute dalla sarebbero state intestate al Tale messaggio rende evidente l’equità del lo scambio prospettato dal le quote di per metà della casa coniugale. Orbene, la predetta comunicazione smentisce all’evidenza la tesi attorea in quanto presuppone logicamente che la titolarità effettiva delle quote sociali di cui trattasi era di spettanza della Diversamente opinando , l’offerta di vendita della metà del valore della casa coniugale, pacificamente di proprietà del in cambio delle quote sociali di non avrebbe senso alcuno. Tale elemento si pone in contrasto con la natura stessa del negozio fiduciario, come sopra illustrata. Dunque, questa circostanza elimina ogni restante dubbio in ordine alla qualifica di ‘socio’ del in quanto rende evidente che egli non agiva come fiduciante della ma che, tramite l’acquisto da lei delle quote societarie, intendeva divenire proprietario delle quote stesse.
Per di più, tale incoerenza emerge anche dagli atti di parte in quanto egli deduce contemporaneamente di essere stato l’unico socio di ma anche amministratore di fatto ed infine dipendente (‘ Tra le attività gestorie merita di essere spiegata la modalità di pagamento degli stipendi dei dipendenti, tra cui risulta peraltro lo stesso -atto di citazione, p. 4). Si tratta di posizioni -in particolare le prime due – non incompatibili ma certamente l’una non dimostrativa dell’altra, ben potendo un non socio essere amministratore di fatto di una società. Peraltro è da
sottolineare come la posizione di amministratore di fatto non sia fornita di adeguato supporto probatorio, non avendo il né dedotto né provato di avere compiuto in modo costante atti gestori qualificanti, come si è già detto sopra.
Infine, la asserita esperienza e professionalità di nel settore, oltre che la pregressa gestione di un’altra società avent e similare oggetto sociale, non può essere valorizzata al fine di ritenere sussistente l’intestazione fiduciaria della partecipazione societaria in favore della moglie, trattandosi di situazione del tutto compatibile con la posizione assunta dal di dipendente della Società.
Infine, l ‘attore fornisce un quadro circa l’ andamento della sua vita professionale al momento della costituzione della società, caratterizzato dal fallimento della società di cui era precedentemente amministratore e dalla pendenza di alcuni procedimenti civili e penali a suo carico (pag. 3 e 4 atto di citazione). Le circostanze addotte dell’attore, s ebbene astrattamente possano rappresentare dei giustificati motivi fondanti la scelta di intestare le quote alla tuttavia non sono affatto dirimenti nel dimostrare l’esistenza di un negozio fiduciario, come del resto altrettanto non lo è il fatto che la fosse all’epoca la moglie dell’attore.
Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che parte attrice non ha offerto prova alcuna dell’esistenza e del contenuto del preteso negozio fiduciario avente ad oggetto le quote di sicché le domande da lei proposte vanno rigettate. Non sussistono tuttavia gli estremi per addivenire alla condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c.
3. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Parte attrice va pertanto condannata al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite che -ai sensi delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni e considerato il valore indeterminato della causa – si liquidano in Euro 14.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile – specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nelle cause civili di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande promosse da parte attrice nei confronti di parte convenuta .
II) CONDANNA
parte attrice a pagare a parte convenuta
le spese di lite, che si liquidano in Euro 14.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
Milano, 21 novembre 2024
Il Presidente estensore
NOME COGNOME