Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29298 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17103/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, difesi e rappresentati dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) E COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti principali e controricorrenti al ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE , COGNOME NOME E COGNOME NOME, difesi e rappresentati da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti incidentali e controricorrenti al ricorso principale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 3198/2021 depositata il 28/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Secondo la ricostruzione del Tribunale di Bologna (sentenza n. 81/2019 del 20.6.2019) condivisa dalla Corte di Appello di Bologna (sentenza n. 3198/2021 del 28 dicembre 2021), NOME e NOME COGNOME hanno ceduto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Vereeken le partecipazioni dagli stessi detenute nelle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, assumendo l’obbligo di non esercitare attività in concorrenza con quella delle società di cui alle predetti cessioni in determinate aree geografiche per un periodo di tre anni dalla stipula del contratto, con la sola eccezione della produzione e commercializzazione di radiatori in rame e ottone e batterie alettate, a condizione, tuttavia, che avessero avviato la relativa attività entro il termine di 120 giorni dalla stipula del contratto.
A sua volta, il cessionario aveva assunto l’impegno a non esercitare, tramite le società acquisite, sempre per un triennio, attività di produzione e commercializzazione di radiatori in rameottone e batterie alettate se non nei confronti dei clienti inclusi in un allegato contraddistinto con la lettera ‘C’, in relazione ai quali non valeva alcuna limitazione concorrenziale con riferimento a tutti i prodotti in qualunque modo legati al rame-ottone.
La Corte d’ appello di Bologna ha rigettato l’appello incidentale proposto dai cedenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, i quali -nell’invocare una diversa interpretazione della
clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, comma 3° – ritenevano di poter produrre e commercializzare non solo nel settore rameottone, ma anche ‘ in quello alluminio strettamente legato ai radiatori di quest’ultimo ramo e solo per i clienti dell’allegato C’ . In particolare, il giudice di secondo grado ha affermato che il significato di immediata comprensione da attribuire alla clausola di cui al paragrafo 1, comma 3° – interpretazione rafforzata dal fatto che il titolo dell’Allegato ‘C’ indicava ‘ elenco dei clienti liberamente accessibili per il rame e l’ottone’ – era quello di prevedere una sorta di contro-deroga a favore del cessionario, consentendogli di esercitare l’attività di produzione e commercializzazione nel settore rameottone (in relazione al quale aveva assunto l’obbligo di non concorrenza) quantomeno con i clienti inseriti ne ll’allegato ‘C’.
La Corte d’ appello di Bologna ha, invece, parzialmente accolto l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE), i quali avevano lamentato che l’obbligo di non concorrenza posto a carico del cessionario aveva ad oggetto unicamente attività consistenti nella produzione e commercializzazione di radiatori in rame-ottone e non poteva quindi essere esteso né alle mere riparazioni, né alle forniture effettuate in adempimento di obblighi assunti anteriormente al contratto di cessione di partecipazioni del 7 aprile 2016.
In particolare, il giudice di secondo grado, accogliendo una tale interpretazione delle clausole contrattuali, ha, pertanto, ritenuto -a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado -che le violazioni all’obbligo di non concorrenza posto a carico del cessionario, nel settore del rame-ottone, riguardassero (solo) le fatture n. 191/2016 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, 386/2016 e 249/2016 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che tali fatture riguardavano cessioni di prodotto, non riportando nella loro descrizione che si trattava di prestazioni di
mera riparazione, fermo restando che il primo giudice aveva già accertato anche le violazioni consistite nella compravendita di batterie alettate.
Il giudice d’appello ha quindi ridotto la penale da 30.000 a 20.000 euro.
Infine, con riferimento al secondo motivo dell’appello principale, nel quale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si dolevano, altresì, dell’inserimento del nome ‘COGNOME‘ nella denominazione della società di nuova costituzione (da parte dei cedenti RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’ appello di Bologna ha, in primo luogo, premesso che la appellante principale si era limitata a chiedere, nelle conclusioni in secondo grado, la condanna della RAGIONE_SOCIALE all’eliminazione del segno RAGIONE_SOCIALE dalla denominazione sociale, con previsione di una penale per ogni giorno di ritar do nell’esecuzione, e che non era stata quindi svolta alcuna domanda, di accertamento o risarcitoria, volta a sanzionare la RAGIONE_SOCIALE per l’illecito commesso nel periodo di coesistenza della denominazione dell’appellante incidentale con quella dell’ap pellante principale. Ciò premesso, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’intervenuta modifica, già nel corso del giudizio di primo grado, della denominazione sociale dell’appellante principale in ‘RAGIONE_SOCIALE aveva dato luogo alla cessazione della materia del contendere quanto alle lamentate condotte di concorrenza sleale, essendo venuto meno ogni possibile rischio di nocumento e/o confondibilità.
Quanto alla tutela fondata sulla disciplina della proprietà industriale, il giudice d’appello ha evidenziato che l’art. 21 comma 1° c.p.i. vigente ratione temporis legittimava l’utilizzo nella denominazione sociale del patronimico anche in presenza di marchi registrati, purché l’uso fosse conforme ai principi della correttezza professionale, senza distinzione (solo successivamente introdotta) tra persona fisica e giuridica, e, nel caso in esame, doveva
escludersi che l’utilizzo di tale patronimico non fosse conforme alla correttezza professionale, tenuto conto della mancanza di confondibilità in concreto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a tre motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE hanno resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale, affidandolo a tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 115, 116, 183, 184, 187, 188 e 244 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3, 4, 5 per avere la Corte d’Appello proceduto ad un’erronea interpretazione delle norme di diritto nonché omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Lamentano i ricorrenti principali che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente statuito che non erano inibite dal patto di non concorrenza pattuito a carico del cessionario le attività di mera ‘riparazione’, in quanto non rientranti nel concetto di ‘produzione’ e ‘commercializzazione’, ha, tuttavia, errato nell’escludere che tre prestazioni, di cui alle fatture n. 191/2016 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e 386/2016 e 249/2016 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, non costituissero riparazioni.
In particolare, il giudice d’appello aveva omesso di considerare che le circostanze eccepite dagli appellanti incidentali (ovvero che tutte le fatture di riferissero a prestazioni di mera riparazione) dovevano considerarsi pacifiche ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto in alcun modo contestate neppure in primo grado dalla controparte che si era limitata a sostenerne l’illiceità sulla base di un’erronea interpretazione delle clausole contrattuali, ma senza smentire il fatto.
Inoltre, il giudice di secondo grado non aveva ammesso le prove testimoniali su una circostanza essenziale, ovvero che le fatture in oggetto avevano oggetto prestazioni di mera riparazione, senza neppure motivare la propria decisione. In proposito, i ricorrenti principali già con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado, avevano chiesto ammettersi prova per testi per provare che le prestazioni di cui alle contestate fatture attenevano tutte a riparazioni -richiesta istruttoria reitera ta nell’atto di gravame (vedi pag. 15 del ricorso) ma la Corte d’ appello non aveva neppure motivato la mancata ammissione dei suddetti mezzi istruttori, così incorrendo nella violazione nella norma processuale, tanto sotto il profilo della motivazione, totalmente carente, sia per aver violato il precetto che impone di decidere sulla base delle prove offerte dalle parti.
Inoltre, il giudice d’appello aveva errato nell’affermare che costituisse illecito la prestazione di cui alla fattura COGNOME RAGIONE_SOCIALE n. 306/2016, essendo il relativo obbligo stato assunto anteriormente alla data di stipula del contratto di cessione delle partecipazioni sociali (7 aprile 2016).
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la censura con cui i ricorrenti principali hanno lamentato la violazione del principio di non contestazione.
In proposito, va preliminarmente osservato che questa Corte (Cass. 10761/2022; vedi a contrariis Cass. n. 20637/2016) ha più volte statuito che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica, alla luce delle specifiche allegazioni contenute negli atti difensivi della controparte.
Nel caso di specie, i ricorrenti principali si sono limitati ad affermare che la ricorrente incidentale non avrebbe contestato le loro allegazioni in ordine allo svolgimento di prestazioni di mera riparazione, facendo genericamente riferimento al contenuto della comparsa di risposta avversaria in primo grado, alle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2 e 3, c.p.c. d alla comparsa di risposta in appello, ma senza individuare, nei suoi termini esatti, il vizio lamentato, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ “iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti.
Deve, invece, ritenersi fondata la doglianza con cui i ricorrenti principali lamentano che la Corte d’ appello non ha motivato in alcun modo la mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale formulata dagli stessi volta ad accertare che le fatture nn. 191/2016, 386/2016 e 249/2016 attenessero a prestazioni di riparazione.
Va, sul punto, osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 16214/2019; vedi anche Cass. n. 5654/2017) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso
investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ” ratio decidendi ” risulti priva di fondamento.
Nel caso di specie, i ricorrenti principali hanno allegato e documentato, in ossequio al principio di autosufficienza, di aver specificamente richiesto di dimostrare nelle memorie ex art. 183. comma 6°, n. 2 e 3, c.p.c., depositate in primo grado -istanza reiterata in grado di appello (vedi pagg. 14 e 15 del ricorso) -di provare circostanze che sono sicuramente idonee ad invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito sul punto relativo all’oggetto delle fatture n. 191/2016, 386/2016 e 249/2016: la Corte ha ritenuto che tali fatture avessero ad oggetto delle cessioni, sul rilievo che non riportavano nella loro descrizione il riferimento a prestazioni di riparazione, non motivando il mancato accoglimento delle prove testimoniali volte specificamente a dimostrare il contrario.
Infine, inammissibile è la censura con i ricorrenti principali deducono che la prestazione di cui alla fattura COGNOME RAGIONE_SOCIALE n. 306/2016 (del 24.6.2016) non rientri nel patto di non concorrenza, in quanto relativa relativo ad un obbligo assunto anteriormente alla data di stipula del contratto di cessione delle partecipazioni sociali (7 aprile 2016). Tale doglianza si configura come di merito, in quanto diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’ a ppello. Né, d’altra parte, tale circostanza aveva formato oggetto di una richiesta di prova testimoniale non ammessa, atteso che i ricorrenti principali hanno allegato di aver richiesto di provare con testimoni che la fattura n.
105/2016 -e non quindi la n. 306/2015 -attenesse all’esecuzione di un ordine risalente al marzo 2016.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali hanno dedotto la violazione dell’art. 132 , comma 2°, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’artt. 360 , comma 1°, n. 3, 4 e 5 c.p.c.
Viene lamentato che la Corte d’ appello, nonostante avesse ritenuto che rientrassero nella violazione del patto di non concorrenza solo quattro fatture (segnatamente, le n. 191/2016, 249/2016, 386/2016, 306/2016), riguardanti tre soli clienti -mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che tale violazione fosse stata integrata da ben dieci fatture, riguardanti sette clienti -aveva ridotto la penale contrattuale di soli 10.000 €, non rispettosa quindi del criterio di proporzionalità ed equità, mantenendo una penale di € 20.000,00 senza neppure motivare le ragioni di una così contenuta riduzione della penale.
4. Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti principali lamentano che la Corte d’ appello non ha motivato perché ha ridotto la penale solo di € 10.000,00 (mantenendola ad € 20.000,00) nonostante che le violazioni del patto di non concorrenza dalla stessa accertate si fossero ridotte a quattro, a fronte delle dieci ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado.
Sul punto, non vi è dubbio che i ricorrenti non hanno colto la ratio decidendi della Corte d’ appello (non specificamente contestata), che non ha affatto ritenute sussistenti (solo) quattro violazioni del patto di non concorrenza, ma ben venti (vedi pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata), seppure per operazioni di non rilevante valore economico complessivo, che comprendevano anche la cessione di batterie alettate, e non solo quindi quelle relative alle cessioni nel settore rame-ottone. La motivazione della Corte d’appello, seppur succinta, soddisfa comunque il requisito del
‘minimo costituzionale’ s econdo i parametri della sentenza delle S.U di questa Corte n. 8053/2014.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali hanno contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564/2598, n. 1, 21,31, 131 e 134 c.p.i., 112 e 115 c.p.c.
Lamentan o i ricorrenti principali che la Corte d’ appello ha ritenuto che fosse cessata la materia del contendere in ordine alla loro domanda con cui avevano richiesto di vietare alla RAGIONE_SOCIALE di mantenere nella sua denominazione il segn o ‘COGNOME‘, senza in alcun modo verificare se clienti e fornitori associassero il nome COGNOME all’odierna ricorrente principale nonostante il suo cambio di denominazione in RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Corte d’ appello ha omesso di valutare che la denominazione della odierna ricorrente incidentale è confondibile con il segno ‘COGNOME‘ che l’odierna ricorrente principale ha registrato, in esito al preuso fattone, come marchio comunitario n. NUMERO_DOCUMENTO.
6. Il motivo è fondato.
Va premesso che dalla stessa ricostruzione della sentenza impugnata (vedi pag. 3) emerge che gli odierni ricorrenti principali avevano dedotto, tra l’ altro , ‘ l’illegittimità dell’utilizzo del segno ‘COGNOME‘ nella denominazione RAGIONE_SOCIALE poiché adottato in violazione degli artt. 2598, 2564 c.c. e del diritto esclusivo vantato dalla RAGIONE_SOCIALE sul proprio marchio ‘, doglianza che gli odierni ricorrenti principali avevano ribadito nel secondo motivo di gravame in appello, nel quale avevano dedotto ‘ la violazione dell’art. 21 comma 1 c.p.i., essendo la denominazione di RAGIONE_SOCIALE oggetto di marchio comunitario dal 7 novembre 2016 ‘ (pag. 21 della sentenza impugnata).
Orbene, la Corte d’ appello, nella valutazione di confondibilità tra i segni delle parti in causa, ha circoscritto la sua analisi alla comparazione tra le due denominazioni sociali -non a caso ha
evidenziato a pag. 22 ‘ risulta poi essere diverso il cuore della denominazione, COGNOME nel primo caso, – essendo il nome seguito solo da una sigla -e RAGIONE_SOCIALE nel secondo ‘ – senza estendere il proprio giudizio di confondibilità anche al marchio comunitario registrato dai ricorrenti principali, nonostante che nella causa petendi (come ha dato atto la stessa Corte d’ appello nei termini sopra illustrati) fosse stato richiesto il cambio di denominazione sociale della RAGIONE_SOCIALE non solo perché quest’ultima integrava una violazione della privativa sulla denominazione sociale, ma anche perché costituiva violazione del marchio comunitario.
Pertanto, la Corte d’ a ppello, omettendo l’accertamento della contraffazione del marchio ‘COGNOME‘, è incors a nella violazione denunciata.
Con il primo motivo del ricorso incidentale NOME e NOME COGNOME hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 in relazione agli artt. 2596 e 2598 n. 3 c.c. in tema di interpretazione del patto di non concorrenza e concorrenza sleale.
Espongono i ricorrenti incidentali che l’interpretazione fornita dalla Corte d’ appello in ordine al patto di non concorrenza è stata effettuata interpretando le clausole in difformità rispetto al loro significato letterale ed alla loro logica correlazione. La Corte d’ appello avrebbe dovuto affermare che il patto di non concorrenza per i prodotti in rame ed ottone era stato posto solo a carico dei cessionari e non anche dei cedenti.
8. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi (Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009) quello secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali
di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’ inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto genericamente riferimento ai canoni di interpretazione contrattuale violati senza neppure precisare in quale modo e con quali modalità il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. in relazione agli artt. 1382 e 1394 cod. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in tema di applicazione, riduzione e quantificazione della penale.
Lamentano i ricorrenti incidentali che la Corte d’ appello ha individuato solo venti violazioni del patto di non concorrenza a fronte delle 69 che sarebbero state accertate, senza in alcun modo motivare sul punto e senza indicare le ragioni della operata riduzione della penale. A fronte di specifiche contestazioni (pagg. 28 e 29 della comparsa di costituzione e risposta in appello, e pagg. da 12 a 16 della comparsa di costituzione in primo grado), la Corte d’Appello avrebbe dovuto motivare ciascuna singola esclusione, mentre così non ha fatto, incorrendo nel lamentato omesso fatto decisivo posto a fondamento del gravame incidentale.
La Corte d’Appello ha erroneamente quantificato la penale, parametrandola al numero delle fatture, mentre avrebbe dovuto far riferimento alle concrete forniture effettuate in violazione del patto di non concorrenza.
10. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che i ricorrenti incidentali, nel dolersi che la Corte d’ appello avrebbe accertato solo n. 20 violazioni, da parte dei ricorrenti principali, al patto di non concorrenza, e non 69, come dagli stessi invocato, svolgono censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’Appello.
Inammissibile per difetto di autosufficienza è la critica con cui i ricorr enti incidentali lamentano che il giudice d’appello, nell’accertare le violazioni al patto di non concorrenza, non avrebbe tenuto conto delle loro specifiche contestazioni: i ricorrenti si sono limitati a richiamare genericamente alcune pagine della comparsa di costituzione in primo e in appello, in cui avrebbero precisato le loro contestazioni, ma senza fare alcun riferimento al loro contenuto, non consentendo a questa Corte di cogliere la portata delle loro doglianze, senza dover effettuare generali verifiche negli atti processuali.
Infine, inammissibile è la censura con cui i ricorrenti incidentali contestano le modalità di quantificazione del risarcimento del danno stabilito dalla Corte d’ appello, la quale ha argomentato, nel ridurre la penale a 20.000 €, che le accertate violazioni del patto di non concorrenza erano riferibili a circa venti fatture di non rilevante valore economico complessivo. Tale valutazione di fatto operata dal giudice di appello, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. in relazione agli artt. 1384, 2496 e 2498 n. 3 c.c. nonché l’o messo esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
I ricorrenti incidentali contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso dalle violazioni del patto di non concorrenza le operazioni di riparazione, dovendosi ricomprendere come coperta dal patto anche la sostituzione di pezzi di ricambio.
12. Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti incidentali deducono la violazione di norme di interpretazione contrattuale nonché l’omesso esame di fatto di decisivo, senza neppure illustrare il motivo, limitandosi ad invocare la loro diversa interpretazione del testo contrattuale rispetto a quella operata dal giudice d’appello.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in relazione all’accoglimento, secondo quanto sopra illustrato, del primo motivo e del terzo del ricorso principale con rinvio alla Corte di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile il