Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8257-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 548/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 579/2017;
Oggetto
SANZIONI
DISCIPLINARI PUBBLICVO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 13 settembre 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e per quel che qui rileva, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti degli RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze la COGNOME prestava servizio quale coordinatrice infermieristica, domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità o illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato, con determina del 29 dicembre 2016, dal Direttore dell’Ente in pendenza del procedimento penale avviato a suo carico, e la conseguente condanna dell’Ente stesso al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione cautelare;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, con riguardo al thema decidendum dell’impugnazione, l’illegittimità della sospensione cautelare facoltativa, in quanto disposta in difetto del presupposto essenziale dato dal previo rinvio a giudizio dell’incolpata;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
-che entrambe le parti hanno poi depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 1324 c.c., imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto, in sede di
interpretazione del provvedimento di sospensione, dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, avendo erroneamente accolto una lettura del provvedimento per la quale l’Ente ricorrente, nell’adottare il medesimo, avrebbe fatto specifico riferimento alla disciplina contrattuale collettiva di cui all’art. 5, comma 2, CCNL per RAGIONE_SOCIALE relativo al quadriennio 2006/2009, biennio economico 2006/2007 e non alla norma dettata dall’art. 55 -ter, d.lgs. n. 165/2001;
-che, nel secondo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all’omessa considerazione in sede di interpretazione del provvedimento di sospensione di tutti gli elementi letterali e logici, emergenti in relazione ai parametri normativi invocati con il motivo che precede;
-che, nel terzo motivo, l’Ente ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia e la conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento in ordine alle eccezioni e alle espresse allegazioni e deduzioni difensive con cui l’Ente ricorrente h a sostenuto l’applicabilità dell’art. 55 -ter d.lgs. n. 165/2001 e assunto la medesima norma a fondamento dell’adottato provvedimento di sospensione cautelare;
-che, con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 40, 54, 55 e 55-ter d.lgs. n. 165/2001, nella formulazione assunta a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 applicabile ratione temporis, l’Ente ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, dovendosi ritenere, alla stregua del quadro normativo risultante dalle disposizioni invocate, essere stata la materia disciplinare rimessa alla competenza della fonte legale, derogabile dalla contrattazione collettiva solo qualora ciò
sia espressamente previsto dalla legge, dovendosi pertanto escludere l’applicabilità della disciplina posta dall’art. 5, comma 2, del CCNL 11.4.2008 che subordina al previo rinvio a giudizio l’adozione della sospensione cautelare facoltativa;
-che, con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., 2, commi 3-bis e 2, 40, comma 1 e 55-ter d.lgs. n. 165/2001, come riformulati dal d.lgs. n. 150/2009 e, per quanto possa occ orrere, dal d.lgs. n. 75/2017 e dell’art. 5, comma 2, del CCNL di RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, l’Ente ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale avendo disatteso il disposto delle norme invocate, che impongono la sostituzione di diritto delle clausole contrattuali collettive nulle per contrasto con norme da considerarsi imperative;
-che nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del CCNL di comparto 2006/2009 è predicata, per mero tuziorismo, con specifico riferimento al testo risultante in conseguenza della prevRAGIONE_SOCIALE sostituzione di diritto delle clausole in contrasto con norme imperative;
-che appare opportuno premettere come l’impugnazione proposta si incentri essenzialmente nell’opporre alla posizione in diritto accolta dalla Corte territoriale, per la quale all’istituto della sospensione cautelare è applicabile la disciplina a riguardo posta dalla contrattazione collettiva all’art. 5, comma 2, del CCNL di comparto 2006/2009, la tesi per cui l’istituto medesimo trova esclusiva regolamentazione nel disposto dell’art. 55 -ter, comma 1, ultima proposizione, nella formulazione novellata dal d. lgs. n. 150/2009, sicché l’adozione del provvedimento non risulterebbe subordinata al previo rinvio a giudizio del
dipendente pubblico nei confronti del quale pende un procedimento penale;
-che anche i primi tre motivi, mirati a censurare la lettura che del provvedimento di sospensione cautelare assunto dall’Ente ha operato la Corte territoriale in contrasto con i criteri di ermeneutica contrattuale, senza considerare gli elementi in senso contrario addotti dall’Ente ricorrente e omettendo a riguardo ogni pronunzia, trovano la ragione di fondo nella contrarietà rispetto alla posizione in diritto accolta dalla Corte territoriale, sostanziandosi le censure nell’affermazione per cui la Corte medesima non avrebbe potuto leggere il provvedimento come fondato sul riferimento alla contrattazione collettiva, trascurando le argomentazioni in senso contrario espresse dall’Ente ricorrente e non considerate ai fini della decisione;
-che i motivi in parola, in disparte quanto si dirà in relazione alle ulteriori censure, sono di per sé inammissibili, perché non colgono l’effettiva ratio decidendi della pronuncia gravata (fondata sulla prevalenza della disciplina contrattuale di comparto) e perché: il primo si risolve nella mera confutazione dell’interpretazione dell’atto accolta dalla Corte territoriale, mancando la specifica indicazione in iure del contrasto, ovvero la precisazione delle ragioni giuridiche e non fattuali per le quali deve essere ravvisata la denunciata violazione (cfr., da ultimo, Cass. nn. 946 e 995 del 2021); il secondo denuncia l’omesso esame non di fatti ma di argomentazioni difensive; il terzo confonde l’omessa pronuncia con l’omesso esame di argomenti difensivi sviluppati dalle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021);
-che la tesi in diritto dell’Ente ricorrente espressa nei motivi dal quarto al sesto si sostanzia nel sostenere che l’art. 55 -ter, comma 1, ultima proposizione rechi una disciplina dell’istituto
della sospensione cautelare difforme da quella posta dalla contrattazione collettiva, non facendo riferimento al presupposto applicativo del previo rinvio a giudizio, disciplina che, essendo l’istituto riconducibile alla materia disciplinare, sarebbe sottr atta, ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 come riformulato dal d.lgs. n. 150/2009, alla contrattazione collettiva, tenuta ad uniformarsi alle norme imperative di legge con conseguente nullità delle clausole nulle e sostituzione di diritto di quelle con le regole legali, era intervenuta ad abrogare o conformare la normativa contrattuale;
-che la tesi in diritto sostenuta dal ricorrente deve ritenersi infondata;
-l’art. 55 -ter in base alla sua stessa rubrica è volto a regolamentare i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale stabilendo al comma 1 che per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di eleme nti sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale per poi, con l’ultima proposizione aggiungere che ‘Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente’;
-la norma, mentre regolamenta i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, definendo in dettaglio, quanto ai soggetti competenti per la valutazione, alle condizioni oggettive nonché all’incidenza sulle situazioni giuridiche del privato pr egiudicate dalla sospensione in relazione all’esito del
procedimento penale, le ipotesi di interferenza tra i due procedimenti, comportanti l’ammissibilità della sospensione, si limita, quanto alla sospensione cautelare, ad ammettere la facoltà di ricorso al provvedimento e, quindi, di esercizio del potere senza, tuttavia, porre una specifica regolamentazione quanto agli aspetti soggettivi, oggettivi ed agli effetti, inducendo così a ritenere che non si tratti di una norma di disciplina dell’istituto destinata a rinvenire aliunde i suoi presupposti applicativi;
-diversamente si dovrebbe ritenere che l’art. 55 -ter abbia autorizzato le pubbliche amministrazioni all’esercizio assolutamente discrezionale del relativo potere, non soggetto ad alcun requisito applicativo, il che non appare ammissibile, trattandosi di potere destinato ad incidere nella sfera giuridica del privato che sollecita l’apprestamento di idonee garanzie;
-ciò induce a concludere che il legislatore, essendosi astenuto dal dettare ulteriori disposizioni, abbia voluto, da un lato, richiamare implicitamente le norme speciali, contenute in altri testi normativi, che prevedono ipotesi di sospensione obbligatori a, dall’altro autorizzare le parti collettive a disciplinare l’istituto della sospensione cautelare facoltativa, che quindi, nella specie, trova la sua specifica regolamentazione nell’art. 5, comma 2, del CCNL, di comparto 2006/2009, che ne fissa i presupposti applicativi, prevedendo che il dipendente può essere sospeso con privazione della retribuzione nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3
(codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con o senza preavviso);
-che ad avallare l’interpretazione proposta sta l’ulteriore argomento per cui la sospensione cautelare, in quanto misura di autotutela cui l’amministrazione può ricorrere quando l’allontanamento del lavoratore sia funzionale all’esigenza di verificare fatti censurabili allo stesso addebitati, è istituto che non ha natura propriamente disciplinare, in quanto solo strumentale rispetto alle vicende del procedimento disciplinare (cfr. Cass. n. 989/2024 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione);
-a ben vedere, inoltre, la stessa materia disciplinare non può ritenersi sottratta alla fonte collettiva dal momento che l’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, nella formulazione dettata dal d.lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), così recita ‘Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari …la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge’, disposizione da leggersi nel senso che la competenza della contrattazione collettiva, riconosciuta dalla medesima norma nel suo incipit per cui ‘La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali…’, permane con riferimento a tutti gli ambiti della materia non coperti da specifiche norme di legge, come, per quanto detto in ordine all’interpretazione da accogliersi per l’art. 55-ter, comma 1, ultima proposizione, deve ritenersi per l’istituto della sospensione cautelare facoltativa;
-che, conseguentemente, la disciplina posta relativamente all’istituto in questione dall’art. 5, comma 2, del CCNL di comparto 2006/2009 non può ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa né sostituita di diritto dall’invocata previsione di legge;
-che, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha valorizzato la disciplina contrattuale e ritenuto illegittimo il provvedimento, in quanto adottato in difetto del necessario presupposto del previo rinvio a giudizio, richiesto in relazione al titolo di reato addebitato e tenuto conto della mancata adozione nella fattispecie di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antRAGIONE_SOCIALEtari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024
La Presidente NOME COGNOME