Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 133/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA DI SAN MARINO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1252/2021 depositata il 21/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 17.12.2021 NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1252 del 21 maggio 2021 emanata all’esito di un procedimento avviato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto traslativo nei suoi confronti della proprietà immobiliare della RAGIONE_SOCIALE, in quanto acquirente di un immobile. La banca intimata ha notificato controricorso. L’eredità giacente di NOME COGNOME non ha svolto difese.
Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita immobiliare acquistato dalla ricorrente, dopo avere ricostituito il contraddittorio tra le parti (essendo nel frattempo deceduto il COGNOME, coniuge della ricorrente) e respinto l’eccezione sollevata dalla ricorrente in merito alla omessa riassunzione nei suoi confronti e conseguente estinzione del giudizio. Sulla eccezione ha infatti statuito che ‘ Quello che rileva è, invece, che il difensore dell’appellante si è diligentemente attivato, ricercando -a seguito del mancato
buon fine della prima pec -il corretto indirizzo pec dell’avvocato NOME COGNOME e lo ha reperito dal pubblico registro Ini-Pec (come indicato nella relata di notifica del 26 luglio 2019), procedendo poi alla notifica presso tale indirizzo digitale (conformemente alle prescrizioni di Cass. 9238/2020). Pertanto, il difensore della Desvignes -avendo appreso o, comunque, essendo stata legalmente a conoscenza della riassunzione del processo da parte della Banca -avrebbe dovuto provvedere alla costituzione della propria cliente, a nulla rilevando il fatto che il presidente della terza sezione di questa Corte abbia successivamente prorogato il termine per la notificazione del ricorso per riassunzione e differito l’udienza del 29 ottobre 2019 alla nuova udienza del 20 gennaio 2021, dato che la Desvignes era stata ritualmente citata per l’udienza del 29 ottobre 2019′ . Nel merito ha ritenuto infondato il secondo motivo di appello sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era amministratore unico, non avesse dimostrato che al momento dei passaggi di proprietà il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare le ragioni di credito della banca e che, ai fini della prova della conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore, fosse rilevante il rapporto di coniugio tra l’amministratore unico e la COGNOME e il fatto che l’immobile insistesse nel luogo di residenza della stessa acquirente, risolvendosi pertanto la vendita in una barriera protettiva a danno dei creditori.
Motivi della decisione
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 302 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 170 c.p.c. poiché a seguito di una doppia interruzione del giudizio per consentire il giudizio nei confronti dlel’eredità giacente, l’atto di riassunzione è stato erroneamente indirizzato al legale nminato per il primo grado e non a quello incaricato per l’appello.
3.1. Sul punto la Corte d’appello, decidendo sull’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla curatela dell’eredità giacente, la rigettava sull’assunto che non dovesse farsi riferimento alla seconda notifica per l’udienza del 20 gennaio 2021, erroneamente inviata all’indirizzo del primo difensore, bensì alla prima ove la parte appellante aveva già tentato la notifica in data 24 luglio 2019 all’indirizzo pec dell’avvocato nominato che tuttavia risultava ‘inibita alla ricezione’, ritenendo pertanto che la parte avrebbe dovuto comparire per la prima data di udienza indicata per la riassunzione del giudizio d’appello, pervenuta legalmente nella sfera di conoscenza dell’avv. NOME COGNOME da lei nominato.
3.2. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché non argomenta in minima parte sulla motivazione della Corte di merito nel respingere l’eccezione là dove ha ritenuto che la prima notifica fosse andata a buon fine, essendo pervenuta nella sfera di conoscibilità del legale nominato, non comparso per l’udienza fissata. E proprio l’art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44- Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere, si intendono perfezionate ” nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario “, rinviando poi per i relativi effetti giuridici senz’altro agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82-Codice dell’amministrazione digitale. In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica ” si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore ” (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005) e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale alla notificazione per mezzo della posta. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, «costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario» (Cass. Sez. 2, n.26705 del 16/05/2019; Cass. n. 26102/2018; Cass. n. 15035/2016;).
3.3. In relazione ai profili di incostituzionalità ventilati nel motivo di ricorso si deve rilevare che la possibilità accordata dall’art. 1335 c.c. al destinatario dell’atto, di superare la presunzione di conoscenza mediante la prova di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di averne notizia, esclude che la norma sia di per sé in contrasto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa (Cass. Sez. 2, n.26705 del 16/05/2019; Cass. n. 8399/1996). A questa interpretazione deve pertanto darsi continuità, in applicazione del principio per cui il notificante non deve subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità. Tale lettura dell’art. 331 c.p.c., esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione l’esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili (Cassazione civile, sez. 3^, 11/04/2016, n. 6982; Cassazione civile, sez. 2^, 27/10/2008, n. 25860).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ. in combinato disposto con l’art. 2729 c.c. là dove la Corte d’appello ha ritenuto che potesse trarsi la presunzione di partecipatio fraudis del terzo acquirente dal solo fatto che l’acquirente fosse coniuge dell’amministratore unico della società proprietaria del cespite immobiliare, trattandosi di un atto a titolo oneroso a fronte del quale il mero rapporto di coniugio non poteva acquisire la forza presuntiva di conoscenza attribuitagli, non avendo considerato che la ricorrente viveva a Rimini in luogo differente rispetto quello dove risiedeva il marito.
4.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il principio giurisprudenziale di cui ha chiaramente fatto applicazione la Corte di merito, in base al quale la prova della ” participatio fraudis ” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009 ).
4.2. La Corte di merito, d’altra parte, non ha dato rilievo solo a tale circostanza, ma anche al fatto che la stessa ricorrente fosse lì residente e ha continuato a viverci anche dopo l’acquisto, creando una barriera protettiva in danno dei creditori, non avendo dato alcuna spiegazione dell’acquisto di un immobile già ipotecato.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di legittimità , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14/2/2025