Cosa accade se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Cassazione?
Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
Come stabilito nel decreto, la parte il cui comportamento ha causato l’estinzione, ovvero la ricorrente che ha rinunciato al ricorso tramite il suo silenzio, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte.
Qual è il fondamento normativo per la decisione di estinzione in questo caso?
La decisione si fonda sulla combinazione di due articoli del codice di procedura civile: l’art. 380-bis, che equipara il silenzio alla rinuncia, e l’art. 391, che disciplina le conseguenze della rinuncia, ossia la dichiarazione di estinzione del giudizio.