Pagamenti e Revocatoria Fallimentare: Quando un Atto Diventa Inefficace?
La gestione dei pagamenti durante una crisi d’impresa è un terreno minato. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre chiarimenti cruciali sulla disciplina dei pagamenti in revocatoria fallimentare, analizzando la sorte dei compensi professionali pagati da una società prima e durante la procedura di concordato preventivo. La decisione distingue nettamente tra atti di ordinaria gestione e quelli di straordinaria amministrazione, sottolineando l’importanza delle autorizzazioni giudiziarie per la validità di questi ultimi.
I Fatti di Causa
Il curatore di un fallimento citava in giudizio un professionista, ex sindaco della società fallita, per ottenere la restituzione di due serie di pagamenti. Il primo, di circa 4.800 euro, era stato effettuato nel semestre antecedente la presentazione della prima domanda di concordato preventivo. Il secondo, per un totale di 12.500 euro, era stato corrisposto durante la pendenza della procedura di concordato.
La società aveva inizialmente stabilito un compenso annuo di 8.000 euro per i sindaci. Tuttavia, durante il concordato, aveva versato al professionista 12.500 euro a titolo di acconto per l’attività relativa a quell’anno, prima ancora della scadenza dell’incarico. Dopo una prima domanda di concordato rinunciata, ne seguiva una seconda che si concludeva con la dichiarazione di fallimento.
Pagamenti e Revocatoria Fallimentare: La Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha analizzato separatamente le due tipologie di pagamento, giungendo a conclusioni opposte, basate su differenti principi normativi.
Il Pagamento Anteriore al Concordato: Un’Eccezione alla Regola
Per quanto riguarda il pagamento di 4.800 euro avvenuto prima della domanda di concordato, il Tribunale ha respinto la domanda di revocatoria. La decisione si fonda sull’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f) della Legge Fallimentare. Secondo la corte, questa norma rende irrevocabili non solo i pagamenti per prestazioni di lavoro dipendente, ma anche quelli per prestazioni fornite da collaboratori non subordinati, purché la loro attività sia “strutturalmente funzionale” all’attività d’impresa. L’attività del sindaco di una S.r.l. rientra pienamente in questa categoria, rendendo il relativo compenso esente da revocatoria.
La sorte dei pagamenti per 12.500 euro, effettuati in costanza di concordato preventivo, è stata diversa. Il Tribunale ha stabilito che tali pagamenti, sebbene non revocabili ai sensi dell’art. 44 L.Fall. (che si applica solo dopo la sentenza di fallimento), sono comunque inefficaci ai sensi dell’art. 161, comma 7, L.Fall.
Questa norma sancisce l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l’autorizzazione del giudice. Il pagamento di un compenso superiore a quello originariamente pattuito (12.500 euro invece di 8.000) e il suo versamento anticipato sono stati qualificati come un atto di straordinaria amministrazione che, in assenza di autorizzazione, è privo di effetti nei confronti dei creditori.
Le Motivazioni della Sentenza
Il giudice ha motivato la decisione sottolineando che, durante il concordato preventivo, l’imprenditore mantiene l’ordinaria amministrazione ma necessita dell’autorizzazione del tribunale per ogni atto che esuli da essa. La corresponsione di un compenso maggiorato e anticipato rispetto agli accordi e alla prassi costituisce un atto che incide sul patrimonio in modo non ordinario, alterando la par condicio creditorum. Pertanto, tale operazione doveva essere vagliata e autorizzata dal giudice, e la sua assenza ne determina l’inefficacia.
Per il primo pagamento, invece, la motivazione risiede nella ratio dell’esenzione di cui all’art. 67 L.Fall., che mira a proteggere la continuità aziendale tutelando i pagamenti per prestazioni essenziali al suo funzionamento, come quella del collegio sindacale.
Conclusioni
La sentenza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, i compensi per prestazioni professionali funzionali all’attività d’impresa, se pagati prima dell’avvio di una procedura concorsuale, godono di una specifica protezione contro la revocatoria. In secondo luogo, durante il concordato preventivo, qualsiasi pagamento che non rientri nella stretta ordinaria amministrazione, come il versamento di compensi anticipati o maggiorati, deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale. In caso contrario, è inefficace e il professionista sarà tenuto a restituire le somme percepite alla massa dei creditori. Ciò impone a imprese e professionisti la massima cautela nella gestione dei flussi finanziari durante una crisi aziendale.
Un pagamento per una prestazione professionale ricevuto da una società poi fallita è sempre soggetto a revocatoria?
No. La sentenza chiarisce che i pagamenti per prestazioni professionali strutturalmente funzionali all’attività dell’impresa, come il compenso di un sindaco, sono esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. f) della Legge Fallimentare, se effettuati prima dell’avvio della procedura concorsuale.
Quali pagamenti sono considerati inefficaci se effettuati durante un concordato preventivo?
Sono inefficaci i pagamenti che costituiscono atti di straordinaria amministrazione e non sono stati autorizzati dal tribunale, come previsto dall’art. 161, comma 7, della Legge Fallimentare. Nel caso esaminato, il pagamento di un compenso superiore a quello pattuito e versato in anticipo è stato qualificato come tale.
Come si calcola il “periodo sospetto” per l’azione revocatoria se ci sono più procedure concorsuali consecutive?
Citando la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 9290/2018), il tribunale afferma che, ai fini del calcolo del periodo sospetto, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione della prima domanda di accesso a una procedura concorsuale, anche se a questa ne sono seguite altre.