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Codice Civile
Codice Penale

Opposizione all’esecuzione, onere creditore procedente

Opposizione all’esecuzione, diritto a procedere esecutivamente, onere dell’opposto creditore procedente provare che esso esiste ed è efficace.

Pubblicato il 06 August 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE

R. G. n. 4632/2021

Il Giudice monocratico dott.ssa, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 31.3.2022;

letto l’atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale con contestuale istanza ex art. 615 c.p.c., con cui XXX ha chiesto disporsi – anche inaudita altera parte – la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo di cui alla cartella di pagamento n. emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata in data 4.10.2021; visti gli atti allegati, nonché le successive istanze depositate nel fascicolo informatico; rilevato che, a sostegno delle proprie domande, ivi compresa quella cautelare, l’opponente ha dedotto:

– che in data 4.10.2021 gli è stata notificata cartella di pagamento n. per il pagamento di € 16.823,10 per tributi relativi prelievo latte sulle consegne- capitale”, codice tributo 2Y21 anno 1996 pari a € 10.688,60, e “prelievo latte sulle consegne – interessi”, codice tributo 2Y22 anno 1996 pari a € 5.683,80, entrambi intimati con raccomandata del 12.10.1999;

– che dalla lettura della cartella notificata emerge che le somme richieste derivano dal ruolo n. del 2021 e che dette somme, a loro volta, hanno origine dalla “partita: CARTELLA, CODICE del 10/05/2002”;

– che il credito per cui è stata emessa la cartella oggetto di opposizione è inesistente, in quanto il Tribunale di Pisa, a seguito dell’opposizione allora promossa dallo stesso opponente contro AGEA, preteso creditore, con sentenza n. 850/2004 ha annullato l’atto presupposto, ovvero la cartella n.;

– che esso opponente, a mezzo del proprio difensore, appena ricevuta la cartella oggetto della presente opposizione, con PEC del 13.10.2021, allegando la sentenza n. 850/2004 emessa dal Tribunale di Pisa, ha comunicato ad Agenzia delle Entrate Riscossione l’inesistenza del suddetto credito per l’avvenuto annullamento dell’atto presupposto a cui la stessa si riferiva;

– che Agenzia delle Entrate ha risposto di non avere alcun potere di annullamento o di riesame, nel merito, delle cartelle, essendo soggetto delegato unicamente al recupero dei crediti iscritti a ruolo;

– che, in ogni caso, il credito per cui è stata emessa la cartella di pagamento n. , attinente a tributi sulle quote latte relativi agli anni 1996-199, è quindi inesistente in forza della sentenza 850/2004 del 14.10.2004, divenuta ormai irrevocabile, con la quale il Tribunale di Pisa ha espressamente dichiarato non dovuti i contributi richiesti dall’ente e per l’effetto ha annullato il titolo esecutivo impugnato;

che l’opponente ha altresì sollevato eccezione di prescrizione del diritto azionato, poiché il credito per il cui recupero è stata notificata in data 04.10.2021 la cartella di pagamento opposta concerne tributi relativi “all’annata lattiera 1996-1997”, la cui prima e unica cartella di pagamento è stata notificata nel lontano 2002;

rilevato che Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi, ha eccepito la propria carenza di “legittimazione a contraddire”, trattandosi di doglianze tutte concernenti il merito del diritto di credito per cui essa convenuta è solo agente della riscossione, non anche titolare sostanziale; rilevato che AGEA, seppure destinataria di rituale notifica, non si è costituita e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia;

ritenuto, con riguardo all’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, che la stessa è fondata e deve pertanto essere accolta, apparendo sussistere tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora;

premesso, con riguardo al primo profilo, che l’eccezione di “carenza di legittimazione a contraddire” svolta da ADER deve piuttosto essere qualificata quale eccezione di carenza di titolarità della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, atteso che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda la prospettazione ma la fondatezza della domanda, trattandosi di stabilire se colui che è citato in giudizio è effettivamente il titolare della posizione giuridica dedotta (in linea di continuità con Cass. Civ., Sez. Un. n. 2951/2016); osservato, nel merito, che emerge per tabulas come gli importi richiesti con il titolo esecutivo opposto sono i medesimi oggetto della cartella n. 08720020002987090 del 10.5.2002, opposta ex art. 22 L. n. 689/1981 (all’epoca applicabile) da XXX e quindi annullata dal Tribunale di Pisa n. 850/2004, con pronuncia divenuta irrevocabile (art. 2909 c.c.);

che, pertanto, appare ammissibile e fondata – ad un primo e sommario esame – l’eccezione di inesistenza del credito azionato svolta dalla difesa opponente, trattandosi del medesimo credito azionato da ADER, nel 2002, in relazione al quale il Tribunale di Pisa ha già accertato l’inesistenza del creditore procedente ad agire in executivis, con pronuncia ormai coperta da giudicato; osservato, del resto, che nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., è onere dell’esecutato-opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, mentre è onere dell’opposto creditore procedente provare che esso esiste ed è efficace (Cass. Civ., n. 15376/2022);

che, nella specie, AGEA – titolare del diritto di credito azionato – non si è, ad oggi, costituita;

considerato, con riguardo al periculum in mora, l’ entità della somma contestata, nonché il pregiudizio che l’avvio di una esecuzione forzata nelle more del presente procedimento di opposizione potrebbe comportare alla parte opponente;

ritenuto, per le ragioni sin qui esposte, doversi accogliere la domanda cautelare;

preso atto, infine, della natura meramente documentale della controversia, ai fini del prosieguo del giudizio di merito;

P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.c.,

DISPONE LA SOSPENSIONE dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. per cui è causa;

FISSA l’udienza del 6 ottobre 2022 ore 13.00 per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., assegnando termine sino a sette giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive, invitando le parti a svolgere specifiche deduzioni in ordine all’eccezione di giudicato.

Si comunichi.

Pisa, 3 agosto 2022

Il Giudice

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