Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI » Capo I Disposizioni generali » Art. 2909
Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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