Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2889 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2889 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2023
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7533/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5105/2019 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il giorno 21 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1309/2012, il Tribunale di Avellino dichiarò lo scioglimento del matrimonio contratto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e revocò l’ordinanza, resa nel corso del giudizio, di assegnazione alla COGNOME della casa coniugale.
In forza di detta sentenza, NOME COGNOME intimò a NOME COGNOME precetto per il rilascio dell’immobile.
L’intimata spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi estrema, di occupare il cespite a titolo di ius possidendi , nella qualità di comproprietaria del bene, siccome acquistato da NOME COGNOME in costanza di matrimonio e, quindi, rientrante nella comunione legale tra i coniugi.
L’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia « error in procedendo (art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 115, 116 e 615 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – vizio di motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e contraddittoria (art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) ».
Ad avviso del ricorrente, il diritto di comproprietà fatto valere della opponente non costituiva motivo deducibile con il rimedio di cui all’art. 615 cod. proc. civ. , ma eccezione da sollevare nell’àmbito del giudizio di scioglimento del matrimonio al fine di impedi re l’adozione del provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’immobile, per contro oramai divenuto definitivo e passato in giudicato.
Si assume inoltre che sulla questione il giudice territoriale avrebbe statuito con motivazione apparente e contraddittoria.
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1.1. In disparte le perplessità indotte dalla impropria commistione in un singolo motivo di più profili di doglianza (con sovrapposizione di censure eterogenee, al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione, in modo da indurre dubbi di conformità della formulazione al disposto dell’art. 366, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.), il motivo è infondato, sotto ambedue gli aspetti.
1.2. A mente dell’art. 155 -quater cod. civ. ( ratione temporis applicabile alla vicenda) e dell’omologo disposto dell’art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in sede di giudizio di separazione tra coniugi e di scioglimento del matrimonio, l’assegnazione della casa coniugale ( così come il contrarius actus della revoca) va disposta « tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli »: essa assolve la funzione di assicurare alla prole la conservazione dell’ambiente domestico, considerato come centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, luo go fondamentale per un’armonica formazione della personalità psico-fisica dei figli ( sull’argomento, tra le tante, cfr. Cass. 30/06/2021, n. 18603; Cass. 13/12/2018, n. 32231; Cass. 07/02/2018, n. 3015; Cass., Sez. U, 21/07/2004, n. 13603).
Orientata dalla prevalente esigenza di protezione dei figli (e, quindi, dalla salvaguardia di diritti fondamentali della persona) , l’assegnazione della casa coniugale prescinde dalla sussistenza di diritti, reali o personali, di godimento sull’immobile, assumendo l’event uale titolo di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge rilevo unicamente ai fini della complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
L’ assegnazione conferisce poi al beneficiario della stessa un diritto personale atipico di godimento sul bene prevalente – sin quando il provvedimento permanga valido ed efficace – su situazioni giuridiche di terzi, di matrice personale o reale, pur in abstracto legittimanti il possesso del bene stesso.
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Alla revo ca dell’assegnazione (costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile, anche in assenza di un esplicito ordine in tal senso: Cass. 31/01/2012, n. 1367) consegue il ripristino dell’ordinario regime civilistico di disciplina dell’uso e del godimento del bene (in tal senso, Cass. 26/07/2016, n. 15373), con l’attribuzione di essi al soggetto munito di titolo al riguardo poziore.
Le considerazioni che precedono pongono in luce l’infondatezza della doglianza del ricorrente.
La deduzione dello status di comproprietario non rappresenta circostanza valutabile dal giudice (della separazione o del divorzio) chiamato a delibare sull’ assegnazione della casa coniugale, cioè a dire idonea a giustificare l’emissione di un provvedimento di differente tenore, per essere invece del tutto insignificante a tal fine: sicché essa non può certo considerarsi alla stregua di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo precluso dalla definitività del l’ordinanza di assegnazione, quale titolo esecutivo di formazione giudiziale.
1.3. L’argomentazione sul punto svolta nella sentenza impugnata è poi immune da vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità.
Sia sufficiente rammentare, al riguardo, che il vizio motivazionale dell’ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » rilevante ai fini dell’impugnazione di legittimità, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
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« sufficienza » della motivazione (basti, sul tema, il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Nella vicenda de qua , la motivazione spesa dal giudice territoriale è ben lungi dall’essere meramente apparente oppure incomprensibile: dopo aver definito la natura del diritto riconosciuto con l’assegnazione della casa coniugale, la Corte d’appello partenopea ha infatti ritenuto, con valutazioni peraltro conformi a diritto, la legittima opponibilità del diritto di comproprietà alla minacciata azione esecutiva di rilascio nonché la necessità di regolare il godimento sul bene, dopo la revoca dell’assegnazione, « sulla base dei rispettivi titoli di proprietà ».
2. Il secondo motivo lamenta « violazione e falsa applicazione degli artt. 178, 179 e 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) – errore di valutazione delle prove in riferimento agli artt. 115-116 (art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) ».
Si assume che il giudice di appello abbia erroneamente qualificato l’acquisto dell’immobile oggetto di rilascio come ricompreso nell’alveo della comunione legale tra coniugi anziché ricadente nella comunione c.d. de residuo di cui all’ art. 178 cod. civ. (in quanto bene destinato all’esercizio dell’impresa costituita dal COGNOME prima del matrimonio); per conseguenza, non abbia negato ogni diritto di partecipazione della COGNOME (e, in primis , la qualità di comproprietaria) nella comunione, per inesistenza di incrementi dell’impresa al momento della separazione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La sussunzione dell’immobile conteso tra i beni facenti parte della comunione legale è stata dalla gravata sentenza giustificata sul rilievo dell’applicab ilità della regola generale in tema di acquisti compiuti in costanza di matrimonio e della inesistenza di cause di esclusione della comunione stessa: in particolare, sulla mancanza di qualsivoglia prova, gravante sul COGNOME, unico acquirente del cespite nel l’atto, della
« effettiva ed oggettiva destinazione del bene a servizio dell’azien da », presupposto di applicabilità della disposto dell’art. 178 cod. civ..
E proprio siffatta dimostrazione parte ricorrente intende in questa sede offrire, sollecitando la Cor te all’esame di risultanze istruttorie documentali ed alla rivalutazione di circostanze fattuali, in thesi idonee a dimostrare la non appartenenza del bene alla COGNOME: ma si tratta, come è evidente, di attività inibite alla Suprema Corte, dacché estranee alla natura ed alla funzione connotanti il giudizio di legittimità.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l’ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut o unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione