Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 66 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 66 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23388/2024 R.G. proposto da :
CORTESE ROSETTA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
— controricorrente — avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Palermo n. 449/2024 pubblicata il 10.6.2024, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha agito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE esponendo di essere stata assunta anteriormente all’anno
RAGIONE_SOCIALE 2014/2015 e vantando il proprio diritto al trasferimento, per assegnazione definitiva di sede ed anche in soprannumero, in uno degli ambiti RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE per la mobilità RAGIONE_SOCIALE‘anno 2016/2017 e ciò in quanto quei posti erano stati attribuiti a colleghi che avevano partecipato alle successive fasi B3 e C e che l’avevano sopravanzata, nonostante la ricorrente avesse partecipato come inserita nella fase B1.
La domanda era stata accolta un prima volta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ma la pronuncia era stata riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, per difetto di contraddittorio nei riguardi dei controinteressati.
Riassunto il giudizio, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a disporre il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in una sede compresa nella Provincia di RAGIONE_SOCIALE ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La sentenza è stata però nuovamente impugnata e la Corte d’Appello di Palermo l’ha riformata nel merito, rigettando le originarie domande e condannando la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di giudizio.
La Corte d’Appello riteneva il gravame ammissibile, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata al funzionario costituito in giudizio e non al RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato, quale domiciliataria ex lege nel secondo grado di giudizio, il che precludeva il decorso del termine breve per l’impugnazione.
Nel merito, la Corte territoriale, pur essendo pacifico che vi fossero posti ancora disponibili dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase B, sosteneva che la docente fosse tenuta a dimostrare che, se quei posti fossero stati attributi a personale ammesso a quella fase, essi le sarebbero stati assegnati e ciò tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEe specifiche regole di disciplina del regime RAGIONE_SOCIALEe preferenze indicate nelle rispettive domande dai diversi candidati.
In mancanza di tale allegazione specifica e RAGIONE_SOCIALEa corrispondente prova, la domanda, secondo la Corte distrettuale, era infondata ed è stata pertanto rigettata.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre
motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha proposto difese mediante controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso per cassazione adduce la violazione degli artt. 170, 285, 325, 326 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 47, del d.l. n. 179/2012, il tutto in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. e con esso la ricorrente adduce la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello eseguita nei riguardi del funzionario, presso l’indirizzo dal medesimo indicato come domicilio telematico in memoria di costituzione.
Il motivo è fondato.
La notifica, consultabile in originale telematico perché allegata in tale forma al ricorso per cassazione, risulta eseguita al ‘RAGIONE_SOCIALE ad un indirizzo (EMAIL) che risulta presente nell’elenco degli indirizzi RAGIONE_SOCIALEa P.A. e che è stato anche indicato dal funzionario nel costituirsi in giudizio.
3.1 L’art. 16, co. 12, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. in legge n. 221 del 2012 e successivamente modificato, quale già vigente ratione temporis , prevede quanto segue:
« Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al RAGIONE_SOCIALE giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione RAGIONE_SOCIALEo stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. »
3.2 Come si è detto, nel caso di specie risultano osservati sia il criterio di cui al primo periodo del comma 12 (notifica presso un indirizzo iscritto nel Registro I.P.A.) sia quello, per quanto occorrer possa, di cui all’ultimo periodo (notifica presso l’indirizzo indicato dal funzionario costituitosi per la P.A.)
3.3 Nella Pec di notifica è indicato il funzionario, ma anche che la notifica è da intendersi in tal modo fatta al RAGIONE_SOCIALE.
Non si può dunque ravvisare alcun vizio di quella notificazione, perché l’intero comma 12 cit. va inteso nel senso che la notifica eseguita alla P.A. difesa in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 417 -bis c.p.c., presso gli indirizzi indicati nei termini di cui a tale disposizione, è certamente efficace ad ogni fine anche di rito, non dovendosi pretendere una notificazione -rispetto all’appello -presso l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato che non era costituita in primo grado.
Non avrebbe altrimenti senso neanche che quel comma 12 fosse dettato, come espressamente in esso è indicato, « al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni » e ciò con esplicito e specifico riferimento alle « amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».
Quanto sopra è assorbente di ogni altra considerazione rispetto all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa notifica.
3.4 Ne deriva che, essendovi stata notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado in data 5 luglio 2023, l’appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 325 e 326 c.p.c. doveva essere depositato entro trenta giorni.
Il RAGIONE_SOCIALE ha invece depositato l’impugnazione in data 8.8.2023 e quindi essa è tardiva.
Il gravame doveva dunque essere dichiarato inammissibile e quindi la sentenza di secondo grado, che ha esaminato il merito, va cassata senza rinvio, perché il processo di appello non poteva essere proseguito (art. 382, co. 3, ultima parte, c.p.c.).
4.1 Ciò rende superflui ed assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione, in quanto riguardanti il merito.
Alla cassazione senza rinvio consegue infatti di diritto il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ivi compreso il capo riguardante le spese.
Restano da regolare -secondo soccombenza – le spese del grado di appello e quelle del giudizio di cassazione, nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sulle spese, condanna il
RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, quanto al grado di appello, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.000,00 per compensi e, quanto al grado di cassazione, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, antistatario.
Così deciso in Roma, il 15.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME