Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Oggetto: opposizione a precetto – sospensione per pregiudizialità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16204/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliate presso l’indirizzo PEC del difensore
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F., P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, già Banca CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata
al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore
-controricorrente –
contro
La RAGIONE_SOCIALE a socio unico (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE a socio unico (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 66/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione a precetto notificato da Banca CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. relativo al residuo debito, pari ad €. 1.089.110,57 oltre accessori, derivante da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 14 ottobre 2005, deducendo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito (Tribunale di Rimini), come confermato da questa Corte con regolamento di competenza. Riassunta la causa presso il Tribunale di Pesaro, la società ha dedotto, oltre al difetto di legittimazione del creditore per intervenuta cessione del credito, l’insussistenza di titolo esecutivo per rinegoziazione del l’originario contratto di mutuo, nonché l’esistenza di un controcredito vantato dal terzo legale rappresentante della società nei confronti della banca, il cui giudizio pendeva davanti al Tribunale di Rimini.
Nel giudizio davanti al Tribunale di Pesaro è intervenuta la cessionaria del credito; il giudice di primo grado, previa separazione della domanda di accertamento del controcredito vantato dal legale rappresentante della società opponente, ha rigettato la richiesta di sospensione della causa ex art. 295 cod. proc. civ. e, nel merito, ha rigettato l’opposizione.
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società opponente. In particolare, il giudice di appello ha rigettato la domanda relativa all’esistenza del controcredito stante la litispendenza con la causa presso il Tribunale di Rimini, rilevando che sulla questione della litispendenza si fosse formato un giudicato interno. Ha, poi, rigettato la censura di omessa sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., non essendovi pregiudizialità tra l’accertamento del controcredito e l’opposizione a precetto. Ha, inoltre, ritenuto che non vi è nullità processuale per non avere il giudice di primo grado concesso rinvio per la discussione della causa ex art. 281sexies cod. proc. civ., non essendovi stata violazione del diritto di difesa. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che la documentazione prodotta -consistente anche nell’indicazione di un collegamento internet all’interno dell’estratto dell’avviso di cessione crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – dà prova della cessione della posizione bancaria cui accede il credito oggetto del contratto di mutuo del 2005, oggetto di rinegoziazione nel 2011. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che la rinegoziazione nel 2011 del contratto di mutuo non ha costituito novazione, né sostituzione dell’originaria obbligazione contrattuale .
Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso la banca creditrice e la cessionaria del credito.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dai ricorrenti, i quali hanno depositato memoria. I controricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, indicato come III, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato l’istanza di sospensione del giudizio in attesa del giudizio relativo alla causa di estinzione del credito per compensazione, ancora pendente nel merito. Parte ricorrente censura la statuizione di insussistenza di natura pregiudiziale della causa relativa all’inesistenza del credito, in quanto incidente sulla legittimità del credito azionato in via monitoria dalla banca.
Con il secondo motivo, indicato come IV, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 281 -sexies cod. proc. civ., nella parte in cui non è stata censurata la sentenza di primo grado per non essere stato concesso rinvio per la discussione orale. Osserva parte ricorrente che, su istanza di parte, il giudice debba fissare nuova udienza per la discussione della causa.
Con il terzo motivo, indicato come V, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), nella parte in cui la sentenza impugnata non ha rilevato il difetto di titolarità del credito capo alla asserita cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in grado di appello , non costituendo l’estratto dell’ avviso di cessione dei crediti in blocco documento idoneo a fornire indicazioni sui crediti inclusi o esclusi da detta cessione. Osserva parte ricorrente come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco sostituisce la
notificazione ai fini di quanto previsto dall’art. 1264 cod. civ., ma non dà prova della titolarità del credito.
Con il quarto motivo, indicato come VI, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ., per non avere rilevato il giudice di appello l’assenza di idoneo titolo esecutivo , costituito dal mutuo fondiario stipulato in data 14 ottobre 2005, avendo le parti sottoscritto una successiva scrittura privata di rinegoziazione delle clausole del suddetto mutuo fondiario in data 14 ottobre 2011, tale da comportare la modifica del la durata dell’ammortamento e delle clausole negoziali e la sostituzione dell’originario titolo esecutivo .
La proposta di definizione accelerata ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Quanto alla pendenza di altro giudizio avente ad oggetto l’esistenza di un controcredito, si è rilevato che il credito sarebbe di titolarità di terzi e che, in ogni caso, non è consentita la sospensione del giudizio. Si è, poi, esclusa la nullità processuale per omessa fissazione di udienza di discussione ex art. 281sexies cod. proc. civ. in assenza di lesione di un interesse della parte, ritenendosi inammissibili gli ultimi due motivi, diretti a sovvertire accertamenti in fatto operati dal giudice di appello in punto titolarità del credito e insussistenza di pattuizioni idonee a sostituire il titolo esecutivo.
Parte ricorrente deduce in memoria che – avendo a oggetto la causa pendente presso altro Ufficio giudiziario una questione di compensazione propria ex art. 1241 cod. civ. – il suo accertamento costituisce antecedente logico e pregiudiziale che comporta, in caso di mancata riunione dei giudizi, presupposto per la sospensione del giudizio.
Il primo motivo è infondato. Va in primo luogo evidenziato che il giudice di appello ha accertato la formazione del giudicato interno sulla separazione del giudizio per litispendenza del giudizio sull’accertamenti
del controcredito. Nel qual caso, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (Cass., n. 15981/2018; Cass., n. 19056/2017).
8. In ogni caso, come rilevato nella PDA -e come riproposto nelle memorie illustrative dei controricorrenti -non vi può essere compensazione propria, perché il controcredito è vantato da un terzo (legale rappresentante del ricorrente), così mancando in nuce il presupposto della pregiudizialità, dovendo i giudizi svolgersi a tal fine tra le stesse parti (Cass., n. 32996/2023).
9. Il secondo motivo è manifestamente infondato in conformità con la PDA, posto che in caso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281sexies cod. proc. civ., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell’udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito della quale la parte non ha diritto a un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all’udienza precedente, delle conclusioni rassegnate; l’omissione di tale attività processuale (che si compendia nella sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale (Cass., n. 22521/2018). Nella specie, è stato accertato dal giudice di appello che non vi è stata compromissione del diritto di difesa, avendo la parte precisato le conclusioni con memorie depositate nel termine concesso, reiterandole all’udienza di discussione, alla quale aveva avuto contezza delle conclusioni di controparte.
10. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili in conformità alla PDA, trattandosi di revisione dell’accertamento in fatto mediante
rivalutazione delle prove, già oggetto di valutazione dal giudice del merito (« Il terzo mezzo è inammissibile, giacché volto a capovolgere un accertamento di fatto in ordine alla verificata sussistenza della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE: «Deve… ritenersi che la comunicazione in esame sia tale da consentire di individuare i crediti oggetto di cessione con riferimento al momento dell’erogazione e che, quindi, abbia agevolmente consentito di includervi il credito derivante dal contratto di mutuo del 2005, come rinegoziato nel successivo accordo del 2011, circostanza che trova risco ntro nel fatto che l’odierna parte opponente ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione della Banca Carim in favore della Berenice Spv». Il quarto mezzo è inammissibile perché anch’esso versato in fatto, trattandosi peraltro della mera riproposizione di un argomento già considerato e respinto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che «il contratto di mutuo stipulato nel 2005… integrat o quanto al calcolo del dovuto dalle nuove pattuizioni correttamente richiamate nell’atto di precetto noti ficato alla Marè, costituisce titolo esecutivo pienamente valido ed efficace»: e cioè il giudice di merito ha accertato che la successiva pattuizione invocata dall’odierna ricorrente non si è sostituita alla precedente, ma l’ha semplicemente integrata, non incidendo sulla natura di titolo esecutivo del mutuo inizialmente stipulato. E tale accertamento di merito la ricorrente vorrebbe fosse rimesso in discussione» ) .
11. Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di
danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti, che liquida per ciascun controricorrente in complessivi € 7.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.600,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. per ciascun controricorrente , nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2024