Distanza Pannelli Fotovoltaici: Quando si Applica l’Art. 907 c.c.?
Con la crescente diffusione delle energie rinnovabili, l’installazione di impianti fotovoltaici è diventata una prassi comune. Tuttavia, possono sorgere controversie tra vicini riguardo al loro posizionamento. Una recente sentenza della Corte di Appello di Bologna ha fornito chiarimenti cruciali sulla distanza dei pannelli fotovoltaici dai confini e, in particolare, dalle vedute altrui, interpretando l’applicazione dell’articolo 907 del Codice Civile.
I Fatti di Causa
La vicenda ha inizio quando un proprietario di un appartamento cita in giudizio i suoi vicini. Il motivo del contendere era l’installazione, da parte di questi ultimi, di un impianto fotovoltaico sul tetto della loro porzione di fabbricato. L’attore lamentava che i pannelli, posti a pochi centimetri dal suo balcone, violassero le norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute (art. 907 c.c.), limitando il suo diritto di aria, luce e visuale. Oltre a ciò, denunciava un’alterazione del decoro architettonico dell’edificio e la creazione di un ricettacolo per volatili, con conseguenti problemi igienico-sanitari.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato tutte le domande, basandosi sulle conclusioni di una consulenza tecnica (CTU). Il proprietario, insoddisfatto, ha presentato appello, contestando la decisione del giudice di prime cure.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado. La Corte ha stabilito che l’impianto fotovoltaico, per come era stato realizzato, non violava i diritti del vicino e, pertanto, non doveva essere rimosso né arretrato.
Le Motivazioni: Analisi della Distanza dei Pannelli Fotovoltaici
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della nozione di “costruzione” e della sua applicabilità agli impianti fotovoltaici ai fini dell’art. 907 c.c. Quest’ultimo vieta di fabbricare a meno di tre metri dalla veduta del vicino.
La Corte ha specificato che, secondo la giurisprudenza consolidata, il termine “costruzione” non si riferisce solo a opere in muratura, ma a qualsiasi manufatto stabile che abbia l’effetto concreto di ostacolare l’esercizio del diritto di veduta (che comprende la possibilità di guardare e di ricevere aria e luce).
Nel caso specifico, i giudici hanno concluso che i pannelli fotovoltaici installati non possedevano tali caratteristiche. Ecco i punti chiave del ragionamento:
-
Assenza di un Ostacolo Concreto: La Corte ha sottolineato che, per applicare l’art. 907 c.c., non è sufficiente la presenza di un manufatto, ma è necessario che questo provochi un pregiudizio apprezzabile alla veduta. Le fotografie e la perizia tecnica (CTU) hanno dimostrato che i pannelli, pur essendo vicini, avevano uno spessore minimo (inferiore a 10 cm) e un’inclinazione tale da non precludere in modo significativo la visuale, l’aria o la luce dal balcone dell’appellante. La vista rimaneva ampia e quasi del tutto sovrapponibile a quella preesistente.
-
Nozione Funzionale di Costruzione: L’impianto non è stato considerato una “costruzione” rilevante ai fini delle distanze perché non creava un volume tale da impedire la prospectio e la inspectio dal fondo vicino. L’analisi non deve essere meramente formale, ma funzionale, valutando l’impatto effettivo dell’opera.
-
Irrilevanza di Altre Doglianze: Le ulteriori lamentele, come il riverbero della luce o i problemi igienici, sono state ritenute non sufficientemente provate dall’appellante.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza offre importanti indicazioni pratiche per chi intende installare un impianto fotovoltaico o per chi teme che quello del vicino possa ledere i propri diritti:
- La Vicinanza non Basta: La semplice installazione di pannelli fotovoltaici a una distanza inferiore a tre metri da un balcone o una finestra non è di per sé illegittima.
- Necessità di un Danno Effettivo: Chi si oppone all’installazione deve dimostrare un danno concreto e apprezzabile al proprio diritto di veduta. Se l’ostruzione alla visuale, all’aria e alla luce è minima o trascurabile, la domanda di rimozione sarà probabilmente respinta.
- L’Importanza della Tecnica: Le caratteristiche tecniche dell’impianto (spessore, inclinazione, posizionamento) sono decisive per valutare il suo impatto. Impianti moderni e a basso profilo hanno maggiori probabilità di essere considerati legittimi.
I pannelli fotovoltaici sono considerati una “costruzione” ai sensi dell’art. 907 c.c.?
Non sempre. La loro qualificazione come “costruzione” ai fini delle distanze legali dipende dalla loro capacità effettiva di ostacolare in modo stabile e consistente il diritto di veduta (luce, aria, visuale) del vicino. Se l’impatto è minimo o nullo, non sono considerati tali.
A quale distanza minima devono essere installati i pannelli fotovoltaici dal balcone del vicino?
La sentenza chiarisce che la distanza di tre metri prevista dall’art. 907 c.c. si applica solo se i pannelli costituiscono una “costruzione” che ostruisce concretamente la veduta. Nel caso di specie, essendo l’ostruzione insignificante, la Corte ha ritenuto che la regola della distanza non fosse stata violata, anche se i pannelli erano a 55-60 cm dal balcone.
La semplice installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto del vicino è sufficiente per chiederne la rimozione?
No. Secondo la Corte, non basta lamentare la mera presenza dei pannelli. Chi si ritiene danneggiato deve dimostrare che l’installazione provoca un pregiudizio concreto e apprezzabile al proprio diritto di veduta, limitando la visuale, l’aria o la luce in modo significativo.