SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 5151 2026 – N. R.G. 00005119 2024 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X CIVILE
in persona del Giudice unico, AVV_NOTAIO ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024, trattenuta in decisione all’udienza del 12.2.2026 svolta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore; P.
OPPONENTE
E
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti; P.
OPPOSTO
Conclusioni per ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
in via principale di merito, negare la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ove richiesta, per mancanza dei presupposti di legge, non essendo la pretesa creditoria di pronta soluzione, ed essendo comunque la presente opposizione fondata su prova scritta ed oggetto di formale disconoscimento quella prodotta ex adverso; nella denegata ipotesi in cui fosse concessa, imporre alla società opposta idonea cauzione.
sempre in via principale di merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 18912/2023 – R.G. n.
45981/2023, in quanto il credito ingiunto risulta non dovuto in base a quanto esposto nella parte narrativa dell’atto;
accertare e dichiarare estinti per compensazione ex art. 1241 c.c. i debiti reciproci del
e della per un valore di Euro 5.443,00;
-accertare e dichiarare l’illegittimità delle pretese creditorie del relative al deposito cauzionale di due mensilità per un importo pari ad Euro 4.600,00 e ai costi dell’energia elettrica per la somma di Euro 993,60;
in via riconvenzionale, condannare il convenuto ad un risarcimento danni commisurato al mancato pieno godimento degli spazi e servizi oggetto del contratto intercorso tra le parti, nella misura forfettaria di Euro 8.000,00 ovvero in quella che l’adito gi udice vorrà ritenere di giustizia, comunque non eccedente il valore della causa;
-condannare, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., il al risarcimento dei danni per parziale temerarietà della lite, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque non eccedente il valore della causa;
-condannare, in ogni caso, l’odierno convenuto al pagamento di spese, compensi ed onorari di lite, oltre accessori di legge.
In via istruttoria ci si riporta ai depositi effettuati nonché alla prova articolata ex 171 ter c.p.c.II termine.’
Conclusioni per : ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, respingere l’opposizione così come avanzata da parte attrice in quanto infondata e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo nr. 18912/2023 emesso da codesto Tribunale.
In subordine, revocare il decreto ingiuntivo nr. 18912/2023 emesso da codesto Tribunale, e condannare ai sensi dell’art 653 c.p.c. la società opponente al pagamento in favore del
della diversa somma risultata dovuta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.’
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il otteneva dal Tribunale Civile di Roma l’emissione del decreto ingiuntivo n. 18912/2023 – R.G. n. 45981/2023, in data 14.12.2023, nei confronti di per il pagamento della somma complessiva di € 21.096,74, oltre agli interessi legali moratori dalla data
scadenza del debito, spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a..
Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato al , proponeva tempestiva opposizione la esponendo che:
il credito oggetto di decreto ingiuntivo originava da un contratto per la concessione in uso di parti dei propri uffici e servizi, con il quale il aveva concesso alla l’utilizzo di stanze ammobiliate all’interno dell’im mobile sito in Guidonia MontecelioINDIRIZZO INDIRIZZO nonché una serie di servizi annessi (a mero titolo esemplificativo: utenze telefoniche, di rete web, di fornitura di luce, acqua, gas nettezza urbana, servizio di segreteria ecc.) (doc. n.2);
nella somma ingiunta, era compreso il deposito cauzionale di due mensilità riportato in fattura dalla società opposta in data 22.5.2023 per un totale complessivo di € 4.600,00 e risultante non dovuto in quanto mai pattuito nel suddetto contratto (doc. n.3 – fattura n. 173 del 22.05.2023);
-nell’ammontare complessivo della somma ingiunta, erano stati computati altresì i consumi dell’energia elettrica, addebitati alla in data 30.9.2023, per una somma totale di € 993,60, anche essi non dovuti (doc. n.4 – fatture n.337, n.338 e n.339 del 30.09.2023) in quanto al §4.3 del contratto era previsto che le spese relative alle utenze, ivi compresi i costi dell’energia elettrica, erano interamente a carico del ;
al paragrafo 4.3 del contratto per concessione in uso di uffici e servizi stipulato, il si era fatto interamente carico delle spese relative alle utenze, ivi compresi i costi dell’energia elettrica;
-la aveva eseguito , su incarico dell’odierno opposto, dei lavori all’interno dell’immobile oggetto di concessione, a fronte dei quali aveva emesso a carico del , le fatture n.37 e n.38 del 15.04.2023 per un totale di € 6.443,00 (doc. n.5 – fatture n.37 e n.38 del 15.04.2023);
-l’ odierno opposto aveva provveduto a saldare soltanto parzialmente le suddette fatture corrispondendo all’opponente € 1.000,00;
la risultava quindi palesemente creditrice del per la somma complessiva di € 5.443,00, credito che doveva essere necessariamente essere compensato, ex art. 35 c.p.c., con la residua somma ingiunta all’opponente;
-nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale, il si era resa inadempiente nella misura in cui aveva reso solo parzialmente i servizi offerti previsti nel contratto ovvero aveva reso di fatto impossibile l’utilizzo completo degli spazi .
Sulla base di tali premesse in fatto l’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la compensazione ex art. 1241 c.c. dei debiti reciproci. In via riconvenzionale, chiedeva un
risarcimento danni commisurato al mancato pieno godimento degli spazi e servizi oggetto del contratto intercorso tra le parti, nella misura forfettaria di € 8.000,00.
Si costituiva in data 4.3.2024 il il quale chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto esponeva che:
quanto alla somma di € 993,60 (fatture 337, 338 e 339) per consumo di energia elettrica al punto 5 del contratto sottoscritto tra le parti era invece chiaramente pattuito che ‘ le utenze e spese condominiali sono escluse dal corrispettivo mensile e verranno ribaltate.’ ;
-la richiesta di compensazione di parte opponente per l’importo di € 5.443,00 di cui alle fatture 37 e 38 per lavori edili eseguiti appariva illegittima posto che tra i presupposti di operatività della compensazione vi era quello della certezza dei debiti ma nel caso di specie si trattava semplicemente di due fatture, contestate, per operazioni mai eseguite, sulle quali non era neanche pendente un accertamento giudiziale;
-nessun lavoro all’interno dell’immobile era stato mai commissionato ed effettuato. Nessun condizionatore modello Hisense era stato installato all’interno dei locali oggetto di concessione, anche solo perché i predetti locali erano tutti già climatizzati con unità di marca diversa, (cfr. inventario allegato al contratto) e men che meno erano state fornite e posate ‘betonelle’, ovvero pavimentazione prettamente da esterno, all’interno degli stessi uffici. E comunque le fatture erano state emesse in data 15.4.2023, e quindi prima ancora della sottoscrizione del contratto;
in merito alla contestazione del mancato godimento degli spazi dal 24.4. 2023 data d’inizio di fruizione degli spazi e servizi concessi, fino a tutto il mese di ottobre 2023, nessuna contestazione di sorta era mai stata fatta al ma anzi, la aveva pienamente usufruito degli spazi e dei servizi offerti in uso, e in palese violazione al contratto, aveva del tutto arbitrariamente occupato ed utilizzato anche la stanza presidenziale, espressamente esclusa dalla pattuizione. (cfr piantina allegata al contratto doc. 1 fascicolo monitorio; doc.1-2 e doc. 4 fascicolo monitorio);
relativamente, infine, al deposito cauzionale contestato, vero era che contrattualmente tale voce non risultava prevista ma le parti avevano invece in separata sede convenuto di prevederla come risultava dal bonifico del 21.7.2023 con cui la aveva corrisposto u n acconto di €3.000,00. Essendo l’unica fattura emessa fino a tale data quella relativa al deposito cauzionale e ai primi due mesi di affitto (cfr. fatt.173), appariva evidente il riconoscimento per facta concludentia da parte della società opponente della previsione del deposito cauzionale, considerato oltretutto che l’importo corrisposto era superiore alla somma delle due mensilità riportate in fattura (doc.3).
Rinviata la prima udienza per essere in corso trattative, all’esito dell’assegnazione della causa a nuovo giudice poiché trasferito ad altro ufficio il precedente giudice designato , all’udienza del 30.1.2025,
gli avvocati si riportavano ai propri atti, dando atto che le trattative non avevano dato esito positivo. Con ordinanza riservata in data 30.1.2025 a scioglimento della riserva assunta in pari data il Giudice non ammetteva le prove testimoniali articolate dalla opponente poiché generiche e quelle della opposta perché superflue e rinviava la causa per la assunzione in decisione all’udienza del 12.2.2026 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. e disponendo trattazione scritta di detta udienza.
La causa era assunta in decisione in data 12.2.2026 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.
- L’opposizione risulta infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Il suddetto criterio di ripartizione dell’onere probatorio deve essere evidentemente coordinato con il principio dell’onere di contestazione, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in forza del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di f atto allegate dall’attore (o dal ricorrente in monitorio) produce l’effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI – 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n. 19896).
Ebbene, il ha agito in monitorio al fine di ottenere il pagamento dell’importo di € 21.096,74 dalla per corrispettivi di utilizzo di spazi attrezzati e servizi di ufficio come da contratto sottoscritto tra le parti e ha prodotto, a supporto della propria pretesa e per quanto qui interessa, il contratto ‘per concessione in uso di parti dei propri uffici e servizi ad un’altra persona giuridica per uso diverso dall’abitativo’ sottoscritto in data 17.4.2023 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio), le fatture emesse per l’affitto degli spazi attrezzati e le relative utenze (cfr. doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio) nonché comunicazione di risoluzione del contratto e contestuale diffida di pagamento trasmessa alla via PEC in data 11.10.2023 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio).
A fronte di tali allegazioni e prove documentali l’opponente ha eccepito in primo luogo l’errata fatturazione di voci non previste contrattualmente quali il deposito cauzionale pari a due mensilità
nonché il pagamento della somma di € 993,60 per consumo di energia (cfr. fatture 337, 338 e 339 di cui al doc.4 di parte opponente). Tali eccezioni risultano infondate.
E infatti dalla documentazione versata in atti risulta che sebbene la corresponsione del deposito cauzionale non fosse contrattualmente prevista, la opponente, a seguito dell’emissione della fattura n. 173 del 22.5.2023 (relativa al pagamento del deposito cauzionale, dell’affitto dei locali dal 23.4.2023 al 30.4.2023 e dell’affitto per il mese di maggio 2023) ha effettuato in data 21.7.2023 il pagamento dell’importo di € 3.000,00 tramite bonifico quale ‘ACCONTO SU FITTO LOCALI USO UFFICIO INDIRIZZO GENZIANE 13E ‘ (cfr. doc. 3 di parte opposta) risultando quindi plausibile che le parti abbiano comunque previsto il deposito cauzionale posto che l’unica fattura emessa fino a tale data è quella relativa al deposito cauzionale e ai primi due mesi di affitto e l’importo corrisposto è superiore alla somma delle due mensilità riportate in fattura. Inoltre, non risulta provato che la opponente abbia mai contestato detta fattura a seguito della emissione da parte del nel corso del rapporto contrattuale né a seguito della diffida ad adempiere dell’11.10.2023 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio).
Quanto invece alla contestazione relativa al pagamento della somma di € 993,60 per consumo di energia, dall’analisi del contratto sottoscritto dalle parti in data 17.4.2023 (cfr. doc. 2 di parte opponente) si evince che le utenze fossero a carico della concessionaria essendo previsto all’art. 5.1 che ‘A fronte delle obbligazioni assunte dal CONCEDENTE col presente CONTRATTO, le parti convengono un corrispettivo di € 2.300,00 (…). Escluse dal corrispettivo mensile sono le utenze e le spese cond ominiali che verranno ribaltate’ .
Parte opponente ha inoltre dedotto di essere titolare di un credito pari ad € 5.443,00 per la realizzazione di lavori all’interno dell’immobile oggetto di concessione per cui ha chiesto, in tale sede, la compensazione ex art. 35 c.p.c.. Sul punto si rileva che non risulta sufficientemente provata tale circostanza, anche alla luce delle puntuali e pertinenti contestazioni svolte da parte opposta che si sono al paragrafo 1 riportate ; la ha infatti allegato solamente le fatture emesse in data 15.4.2023 per gli asseriti lavori (cfr. doc. n.5 di parte opponente). E infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell’art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30309 del 14.10.2022).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere adeguatamente provato il credito nella stessa misura già indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
3 . In via riconvenzionale ha chiesto di condannare il convenuto ad un risarcimento danni commisurato al mancato pieno godimento degli spazi e servizi oggetto del contratto intercorso tra le parti, nella misura forfettaria di Euro 8.000,00 ovvero in quella che l’adito giudice vorrà ritenere di giustizia, comunque non eccedente il valore della causa.
La domanda è infondata.
La opponente ha infatti genericamente dedotto in opposizione che il si rendeva inadempiente nella misura in cui rendeva solo parzialmente i servizi offerti previsti nel contratto ovvero rendeva di fatto impossibile l’utilizzo completo degli spazi . Tale allegazione ha chiesto di provare con altrettanto generiche prove testimoniali non specificandosi neppure di quali servizi la società non avrebbe usufruito. Né del resto risulta documentata alcuna contestazione in corso di rapporto.
Va dunque rigettata l’opposizione ed altresì la domanda riconvenzionale della opponente .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base alla somma oggetto di ingiunzione e dunque ricompreso nello scaglione fra 5.201,00 e 26.000,00 euro, valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione; minimi per la fase istruttoria ) da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 18912/2023 di questo Tribunale che dichiara esecutiva ex art.653 co.1 c.p.c.;
Rigetta la domanda riconvenzionale della
condanna la al rimborso, in favore del delle spese di lite, che si liquidano, per il giudizio di opposizione, in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO antistatario.
firmato digitalmente AVV_NOTAIO NOME COGNOME