Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 923 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25382 – 2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in La Spezia, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore, dottor NOME COGNOME rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dei 20.9/3.10.2016 del Tribunale di Massa,
udita la relazione nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 93 l.fa ll. la ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato dal Tribunale di Massa con sentenza del 13.1.2016.
Esponeva che aveva fornito alla RAGIONE_SOCIALE combustibile per autotrazione come da fatture rimaste insolute (cfr. ricorso, pag. 1) .
Esponeva che con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. aveva chiesto ed ottenuto, sulla scorta delle fatture, in danno della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in bonis ingiunzione di pagamento per il complessivo importo di euro 70.628,75 (cfr. ricorso, pagg. 1 – 2) .
Esponeva che la RAGIONE_SOCIALE poi fallita aveva proposto opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ed aveva domandato la revoca dell’ingiunzione , la declaratoria di insussistenza della pretesa ex adverso azionata e la sua condanna, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni adducendo che il gasolio fornitole era risultato contaminato con acqua e sedimenti (cfr. ricorso, pagg. 2 – 4) .
Esponeva che il giudice dell’opposizione aveva concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo nei limiti della somma di euro 60.726,17 sulla scorta del rilievo per cui l’opponente aveva contestato unicamente la fattura n. 214/2014 dell’importo di euro 9.902,58 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva quindi l’ammissione al passivo in chirografo per l’importo di euro 70.628,75, oltre euro 753,86 per interessi ed euro 4.222,56 per spese.
Il giudice delegato rigettava l’istanza di ammissione al passivo.
L a ‘P.RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Maria NOME RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva opposizione.
Resisteva il curatore del fallimento.
C on decreto n. 374/2016 il Tribunale di Massa rigettava l’opposizione.
Evidenziava il tribunale, per un verso, che il decreto ingiuntivo non era opponibile alla massa, siccome privo della declaratoria di esecutorietà in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Evidenziava il tribunale, per altro verso, che l’opponente non aveva dato prova adeguata del suo credito, siccome si era limitato a produrre copia delle fatture ed un estratto autentico delle scritture contabili.
Evidenziava segnatamente a tal ultimo riguardo che gli artt. 2709 e 2710 cod. civ. non trovano applicazione nei confronti del curatore fallimentare, allorché agisca in veste di gestore del patrimonio del fallito.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘P.RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto in base a tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il F allimento della ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
C on il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio anche in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Il principio di non contestazione di cui all ‘ art. 115 cod. proc. civ. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo (cfr. Cass. (ord.)
6.7.2022, n. 21403; Cass. (ord.) 23.9.2022, n. 27907, secondo cui il principio di non contestazione di cui all ‘ art. 115 cod. proc. civ. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato) .
Su tale scorta la ricorrente non può, a rigore, invocare il principio di cui all’art. 115 cod. proc. civ. con riferimento (cfr. ricorso, pagg. 12 e 13) alla circostanza, addotta con l’opposizione ex art. 98 l.fall. e – asseritamente – non contestata dal curatore del fallimento con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall., per cui la RAGIONE_SOCIALE poi fallita non aveva, a sua volta, contestato, con l’opposizione al decreto ingiuntivo , le forniture di combustibile per autotrazione.
In questi termini, propriamente, il principio di ‘non co ntestazione’ non afferisce ad un fatto storico bensì ad una presunta condotta de lla ‘RAGIONE_SOCIALE De Angeli RAGIONE_SOCIALE‘ di ‘non contestazione’ , rilevante sul piano del processo di opposizione all’in iziale ingiunzione di pagamento.
In pari tempo si ammetta pure che con l’opposizione all’ingiunzione di pagamento l’ ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a bbia contestato unicamente la fornitura , dell’importo di euro 9.902,58, di cui alla fattura n. 214 del 9.5.2014 (cfr. ricorso, pag. 12) .
E tuttavia con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. la s.r.l. poi fallita aveva domandato in via riconvenzionale il risarcimento dei danni tutti asseritamente sofferti a motivo della contaminazione del gasolio e, qualora fosse stato accertato un qualsivoglia credito a vantaggio della ‘ P.G.B. ‘ , la condanna, previa compensazione delle opposte pretese, della medesima ‘P.G.B.’ al pagamento della differenza eventualmente residuante a vantaggio di essa opponente (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4) .
Evidentemente, l’ampia proiezione dell’esperita pretesa risarcitoria in guisa tale da vanificare in toto -a giudizio dell’opponente ex art. 645 cod. proc. civ. -l’avversa pretesa creditoria, induce a negare che con l’opposizione all’ingiunzione contestazione non vi fosse stata e conseguentemente che possa pre figurarsi al riguardo l’ ‘ omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ‘ .
C on il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio .
Premette che con l’opposizione ex art. 98 l.fall. ha addotto che il giudizio di opposizione all’ingiunzione, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE, era stato riassunto dal curatore fallimentare con ricorso notificato il 16.5.2016 (cfr. ricorso, pag. 15) .
Premette altresì che per effetto della riassunzione dell’opposizione al decreto ingiuntivo il curatore è subentrato nella medesima posizione sostanziale e processuale della società fallita (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce quindi che gli estratti delle proprie scritture contabili allegati in sede monitoria e muniti di data certa anteriore al fallimento sono senz’altro opponibili ai sensi dell’art. 2710 cod. civ. al curatore, giacché non avente posizione di terzo (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce dunque che il tribunale ha del tutto omesso l’esame di siffatta circostanza, ai fini della cui decisività non rileva che il subentro del curatore è avvenuto in altro procedimento giudiziale, trattandosi di procedimento collegato all’opposizione a stato passivo (cfr. ricorso, pagg. 16 – 17) .
12. C on il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. ci v. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2710 cod. civ.
Deduce che il tribunale non ha considerato che il curatore ha riassunto l’opposizione al decreto ingiuntivo e così è subentrato nella stessa posizione sostanziale e processuale della s.r.lRAGIONE_SOCIALE fallita (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce quindi che le fatture commerciali e l’estratto autentico delle scritture contabili, muniti di data certa anteriore al fallimento, sono al curatore senz’altro opponibili (cfr. ricorso, pagg. 18 e 19) .
Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del terzo motivo di ricorso.
O vviamente l’ ‘ omesso esame ‘ riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) , od anche un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) , la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ‘ fatto storico ‘ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘ decisività ‘; Cass. 8.9.2016, n. 17761) .
15. Su tale scorta si rileva quanto segue.
I ntegra ben preciso ‘elemento di fatto’ la circostanza per cui nel rapporto intercorso tra ‘P.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.’ e l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ ed avente ad oggetto le forniture di gasolio de quibus agitur , rapporto divenuto controverso a seguito dell’ingiunzione di pagamento chiesta e ottenuta dalla ‘P.G.B.’, il curatore del
fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE sia subentrato alla fallita per effetto della riassunzione del giudizio – interrotto – di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’anzidetta circostanza di ‘fatto’ è stata appieno involta ne l ‘dibattito’ che nella presente vicenda contenziosa si è sviluppato ed è dunque parte integrante della ‘ res litigiosa ‘.
Più esattamente, il ricorso per cassazione fornisce ‘testuale’ riflesso della sua inerenza alla ‘ res litigiosa ‘ e al ‘dibattito’ che si è svolto, nella parte in cui riproduce (cfr. ricorso, pag. 15) lo stralcio del secondo motivo dell’opposizione a stato passivo, ove si dà atto che il curatore fallimentare ha, appunto, riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque riattivato pur la domanda riconvenzionale volta altresì al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dalla fallita s.r.l. Riflesso ulteriore si rinviene nel controricorso (cfr. pag. 14) .
La predetta circostanza di ‘fatto’ , inoltre, denota un’indubbia attitudine alla ‘decisività’ (cfr. al riguardo Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183) , giacché ben può indurre al l’ammissione invocata dalla ‘ P.G.B. ‘ al passivo fallimentare della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
16. Tanto, ben vero, alla luce dell’elaborazione di questa Corte.
Ossia alla luce dell’insegnamento per cui l’art. 2710 cod. civ., il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti , possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita (o insolvente) , ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l’organo concorsuale sia subentrato, riguardando le prove, anche in tal caso, un rapporto
sorto tra imprenditori e proseguito con le medesime regole (cfr. Cass. 22.3.2013, n. 7285; Cass. 9.1.2013, n. 321, secondo cui, qualora il curatore agisca quale avente causa dell’imprenditore fallito, esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all’applicazione dell’art. 2709 cod. civ., essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito; Cass. (ord.) 21.11.2019, n. 30446; Cass. 8.9.2004, n. 18059, secondo cui l’art. 2710 cod. civ. – il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all ‘ esercizio dell ‘ impresa – trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l’imprenditore ‘in bonis’) .
Ossia alla luce dell’insegnamento per cui, in sede di verifica del passivo fallimentare, l ‘ accertamento dell ‘ anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell ‘ art. 2704, 1° co., cod. civ., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d ‘ ufficio dal giudice; e, tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l ‘ inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura, implica il riconoscimento dell ‘ anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza; cosicché, in tale ipotesi, il giudice dell ‘ opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d ‘ ufficio l ‘ anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data
della scrittura, pur in difetto di un ‘ espressa rinuncia del curatore all ‘ eccezione concernente il difetto di data certa (cfr. Cass. 26.7.2012, n. 13282) .
Ebbene, il complesso dei rilievi cui il Tribunale di Massa ha atteso con l’impugnato decreto, d à appieno ragione del denunciato ‘omesso esame’ .
Id est , dell’omessa considerazione della summenzionata circostanza di ‘fatto’, senza dubbio idonea a sortire l’effetto dell’opponibilità al curatore fallimentare, pur in sede di verifica del passivo, della documentazione ex adverso allegata a comprova dell’invocata ragione di credito .
In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto dei 20.9/3.10.2016 del Tribunale di Massa va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Massa in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2023.
La presidente
NOME