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Notificazione dell’atto di pignoramento al debitore

La notificazione dell’atto di pignoramento al debitore costituisce il presupposto indefettibile dell’esistenza giuridica dello stesso atto di pignoramento.

Pubblicato il 17 July 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA

Il Tribunale civile di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice dott., ed in funzione di giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 12122/2021 pubblicata il 14/07/2021

nella causa civile di appello iscritta nel r.g. n. dell’anno 2018, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza adottata in data 11.01.2021, a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 18.11.2018, una volta precisate le conclusioni dalle parti, e pendente

tra

XXX, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato nel proprio studio,;

– creditore appellante –

e

YYY S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv.;

– debitrice appellata –

e

ZZZ S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.;

– terzo appellato –

e

KKK S.P.A., elettivamente domiciliata in;

– terzo appellato contumace –

contro

la sentenza n. /2018, emessa dal Giudice di Pace di Roma nella causa di primo grado r.g. n. /2012, pubblicata in data 23.01.2018 e non notificata; sentenza con la quale il giudice di prime cure ha rigettato nel merito la domanda, avanzata dal creditore procedente opposto, XXX, di reiezione dell’’opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., proposta dalla debitrice esecutata YYY s.p.a., ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ed a fronte delle

conclusioni

così come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione cartolare depositate per l’udienza del 18.11.2020 e da intendersi quivi interamente richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1 – Con atto di appello ritualmente notificato alla debitrice YYY S.P.A. ed ai terzi pignorati KKK S.P.A. ed ZZZ S.P.A., il creditore procedente XXX ha chiesto, “in riforma della sentenza impugnata,”, il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615, co. 2, c.p.c. dalla medesima società debitrice nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. /2011, “con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio” nei confronti della debitrice opponente appellata e con “spese compensate con i terzi pignorati: KKK e ZZZ, evocate in giudizio ai soli fini della integrazione del contraddittorio” (pag. 11 dell’atto di citazione in appello), attraverso la proposizione dei motivi seguenti: 1) erronea pronuncia di rigetto della domanda avanzata dall’attore XXX e, quindi, erroneo accoglimento, nel merito, dell’opposizione all’esecuzione proposta da YYY s.p.a., resa dal Giudice di Pace di Roma con la suddetta sentenza “condividendo le osservazioni del G.E. dott.” nell’ordinanza cautelare di rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione, in quanto, secondo l’assunto attoreo, il pagamento sarebbe stato eseguito dall’istituto di credito successivamente alla notificazione dell’atto di pignoramento preso terzi, che sarebbe avvenuta “in data 2/02/2011 (giorno in cui lo stesso atto è stato consegnato all’ufficio notifiche)” (pag. 7 dell’atto di citazione in appello), sicché sarebbe stato legittimo “ex art. 2917 c.c.” (pag. 9 dell’atto di citazione in appello) il rifiuto opposto dal medesimo creditore al pagamento eseguito da YYY s.p.a. per mezzo di “assegno” pervenuto “presso lo studio legale (22/02/2011)” (pag. 7 dell’atto di citazione in appello), con la conseguenza che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare, nel merito, l’opposizione all’esecuzione, così come il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione; 2) erronea pronuncia di compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in quanto alla soccombenza nel merito sarebbe dovuta seguire la condanna dell’opponente alla refusione delle stesse spese.

2 – Costituitasi in giudizio, l’appellata YYY S.P.A. ha dedotto ex adverso ed eccepito nella comparsa di risposta la fondatezza dell’opposizione all’esecuzione, in ragione dell’abuso del diritto posto in essere dal creditore con l’instaurazione della procedura esecutiva presso terzi, ossia in violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonostante avesse ricevuto il pagamento, con tre assegni circolari, di quanto dovuto in forza della sentenza n. /04 del Giudice di Pace di Roma prima del perfezionarsi della fattispecie complessa del pignoramento presso terzi, verificatosi in data 26.02.2021 con la notificazione del relativo atto alla medesima debitrice. Per l’effetto, la suddetta appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell’appellante alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado.

3 – Costituitasi in giudizio, l’appellata ZZZ S.P.A. ha dedotto ex adverso ed ha eccepito nella comparsa di risposta: 1) in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 348 bis c.p.c., in mancanza di ogni ragionevole probabilità di accoglimento del gravame; 2) la mancanza di qualsiasi contestazione da parte del creditore procedente in ordine al pagamento eseguito dalla banca, quale terzo pignorato, in suo favore in attuazione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. /2011. Quindi, l’odierna appellata ha chiesto la condanna dell’appellante alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado.

4 – Sebbene ritualmente citata e comparsa per mezzo di difensore nell’udienza del 17.12.2018, l’appellata KKK S.P.A. non risulta costituita in giudizio con il deposito della comparsa di risposta, né vale a questo fine quanto dichiarato dallo stesso difensore nel verbale di udienza del 17.12.2018 (“si riporta alla propria memoria di costituzione”), cosicché va dichiarata la contumacia della medesima appellata.

5 – Preliminarmente è quanto meno opportuno evidenziare che, sebbene richiesto dalla Cancelleria fin dal 7.12.2018, il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado r.g. n. /2011 non risulta pervenuto dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma e, per ciò stesso, non risulta acquisito agli atti del giudizio di secondo grado. A questo riguardo, allora, è parimenti opportuno richiamare l’indirizzo espresso dalla Suprema Corte in tema, secondo cui l’omessa acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non implica un vizio del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., né inficia la sentenza di secondo grado (Cass. civ., sez. II, ordinanza del 29.12.2020, n. 29743). Inoltre, gli atti versati dalle parti nei rispettivi fascicoli, cartacei e telematici, consentono al giudice del gravame di disporre degli atti del giudizio di primo grado, a cominciare dalla stessa sentenza impugnata e, quindi, degli atti introduttivi, oltre che degli atti della procedura esecutiva presso terzi.

6 – In via preliminare è da ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla convenuta ZZZ s.p.a. ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., non risultando prima facie la manifesta infondatezza del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, bensì apparendo prima facie contraddittoria la medesima pronuncia rispetto all’ordinanza di rigetto della domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione, emessa dal giudice dell’esecuzione a chiusura della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione all’esecuzione e richiamata espressamente nella stessa sentenza.

7 – Venendo al primo motivo di appello proposto da XXX, occorre considerare quanto segue. Innanzitutto, dall’esame della sentenza appellata emerge che il giudice di prime cure non è incorso in alcuna contraddizione, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, poiché egli è giunto alla decisione di rigettare la domanda formulata da quest’ultimo, consistente con ogni evidenza nella domanda di reiezione, nel merito, dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla YYY s.p.a., condividendo la parte iniziale dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice dell’esecuzione nella motivazione dell’ordinanza adottata in data 24.01.2012 a definizione della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione all’esecuzione, nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. /2011, ossia: a) attribuendo efficacia estintiva dell’obbligazione pecuniaria sorta in capo all’YYY s.p.a. con la sentenza n. 5953/2004 del Giudice di Pace di Roma e, quindi, efficacia liberatoria della debitrice all’invio degli assegni circolari al creditore successivamente alla notificazione dell’atto di precetto in data 15.01.2011 e prima del perfezionamento della notificazione dell’atto di pignoramento; b) attribuendo rilevanza giuridica alla violazione dei principi di correttezza e di buona fede in cui è incorso il creditore nell’avviare la procedura esecutiva presso terzi al fine del recupero della somma precettata di euro 515,63, di cui euro 186,00 per sorte capitale come da atto di precetto, nonostante il ricevimento degli assegni circolari, così come risulta chiaramente nella parte seguente della motivazione della sentenza: “Pertanto, nonostante il detto invio sia avvenuto oltre i dieci giorni indicati nell’atto di precetto si ritiene che il comportamento intrapreso da parte attrice sia contrario ai canoni imposti dal combinato disposto di cui agli artt. 2 della Cost., 1175 e 1375 c.c..

Sul punto si fa espresso riferimento alla sentenza n. 9924/2009 della Cassazione Civile”. Dunque, diversamente dal giudice dell’esecuzione, il giudice del merito di primo grado non ha ripreso e, quindi, non ha condiviso il passaggio finale compiuto dallo stesso giudice dell’esecuzione (punto 5 della motivazione dell’ordinanza cautelare depositata in copia nel fascicolo cartaceo di parte appellante: “Ritenuto, tuttavia, che benché rifiutati, l’invio dei due assegni circolari ha costituito un’offerta informale di pagamento con la conseguenza che dalla data di invio costituisce la mora del debitore”) ed implicante il rigetto della domanda cautelare e, dunque, l’assegnazione successiva delle somme ex art. 553 c.p.c. L’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla YYY s.p.a. da parte del Giudice di Pace di Roma è legittimo e corretto alla luce del fatto che, sulla scorta dei documenti versati in atti dalle parti, il pagamento è stato eseguito da quest’ultima con assegno circolare di euro 201,75, emesso in data 9.02.2011 a favore del creditore XXX, con assegno circolare di euro 929,20, emesso in data 14.02.2011 a favore del difensore, avv. ***, e di assegno circolare di euro 267,13, emesso in data 14.02.2011 a favore del difensore, avv. ***, e ricevuto dal creditore in data 22.02.2021, così come ammesso espressamente da costui nell’atto di citazione in appello (“… l’esecuzione nel momento in cui è pervenuto l’assegno presso lo studio legale (22/02/2011) era di già iniziata …” – pag. 7 dell’atto di citazione in appello). Nelle due missive datate 23.03.2011 l’avv. XXX e l’avv. hanno restituito tutti gli assegni circolari alla YYY Assicurazioni s.p.a., riducendo il motivo del rifiuto alla formula seguente: “Detti titoli, alla luce della sentenza emessa inter partes e successive occorrende, non sembrano satisfattivi del credito, quindi, non possono essere accettati anche ai sensi degli artt. 1181; 1182; 1197; 1208; 1209; 1277 del c.c., ed in quanto pendente procedura esecutiva”. Il rifiuto così opposto si palesa del tutto generico, ingiustificato e contrario ai canoni della correttezza e della buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., atteso che il pagamento è avvenuto con il ricevimento dei tre assegni circolari in data 22.02.2021, come da ammissione espressa del creditore appellante, e, quindi, prima del perfezionarsi del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., avvenuto in data 26.02.2021 con la notificazione dell’atto di pignoramento alla debitrice YYY s.p.a., così come emerge chiaramente dagli atti processuali. L’odierna parte appellante, in maniera contraddittoria, dapprima ha richiamato, a più riprese, il momento della consegna dell’atto di pignoramento all’U.N.E.P. di Roma al fine della relativa notificazione, asserendo che “L’atto di pignoramento (come detto) è stato notificato in data 2/02/2011 (giorno in cui lo stesso atto è stato consegnato all’ufficio notifiche)” (pag. 7 dell’atto di citazione in appello), poi, immediatamente dopo, ha tentato di attribuire alle sole notificazioni dell’atto di pignoramento ai due terzi pignorati, KKK s.p.a. in data 4.02.2011 ed ZZZ s.p.a. in data 14.02.2011, l’efficacia vincolante dello stesso atto esecutivo, deducendo che “gli effetti sostanziali e processuali del pignoramento presso terzi si verificano proprio dalla data di ricezione dell’atto da parte del terzo” (pag. 7 dell’atto di citazione in appello). L’assunto è infondato. Contrariamente a quanto allegato e dedotto dall’appellante, il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. si perfeziona con la notificazione del relativo atto al debitore ed ai terzi. Peraltro, la notificazione dell’atto di pignoramento al debitore costituisce il presupposto indefettibile dell’esistenza giuridica dello stesso atto di pignoramento, poiché la mancanza dall’ingiunzione al debitore di astenersi dal compiere atti di disposizione del credito osta alla nascita del vincolo, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto de quo sia stato già notificato ai terzi (Cass. civ., sentenze nn. 6580/97, 7019/95, 4621/95, 6941/88). Pertanto, al momento del ricevimento del pagamento in data 22.02.2011 l’instaurazione della procedura esecutiva ancora non si era perfezionata, essendo stata eseguita solo in data 26.02.2011 l’ultima notificazione dell’atto di pignoramento, quale è stata quella alla società debitrice. Ancor prima è da ritenersi tempestivo l’adempimento eseguito dalla società assicuratrice, tenuto conto del tempo trascorso tra la notificazione dell’atto di precetto, avvenuta in data 19.01.2011, e l’emissione degli assegni circolari, avvenuta nelle suddette date del 09.02.2011 e del 14.02.2011, in base ai principi di correttezza e buona fede in sede di adempimento. Alla tempestività del pagamento si è accompagnata l’integralità dello stesso adempimento posto in essere dall’YYY s.p.a. con l’emissione dell’assegno circolare di euro 201,75 in data 9.02.2011, a favore di XXX, e con l’emissione degli assegni circolari di euro 929,20 ed euro 267,13 in data 14.02.2011, a favore dell’avv. ***, rispetto alla somma precettata di euro 515,63, di cui euro 201,75 a favore del creditore XXX ed euro 313,88 a favore dello stesso difensore, avv. ***. Di conseguenza, la stessa prosecuzione dell’azione esecutiva da parte del creditore è avvenuta in spregio ai canoni di correttezza e buona fede ex art. 2 Cost. ed artt. 1175 e 1375 c.c., così come ritenuto dal giudice di prime cure, profilandosi come volta al conseguimento delle spese di esecuzione, sebbene non dovute a fronte dell’adempimento integrale dell’obbligazione pecuniaria eseguito prima del perfezionamento dell’esecuzione con la notificazione dell’atto di pignoramento alla società debitrice. Ciò nonostante, la procedura esecutiva non solo è stata proseguita dal creditore procedente, ma si è conclusa, altresì, con l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. in suo favore, comprese le spese di esecuzione liquidate a favore del suo difensore, avv. ***, da parte del giudice dell’esecuzione. La fattispecie in esame ha integrato, pertanto, la fattispecie dell’abuso del processo esecutivo, in quanto instaurato e proseguito al fine di conseguire un vantaggio ingiusto, nel caso di specie l’assegnazione delle somme pignorate a soddisfo del credito azionato in via esecutiva ed a soddisfo delle spese di esecuzione, nonostante l’avvenuto adempimento da parte della debitrice prima del perfezionarsi della fattispecie complessa del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., e ciò in violazione dei canoni di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (in ultimo, Cass. civ., sez. III, 31.05.2021, n. 15077).

Per i motivi ora esposti, il primo motivo di appello è infondato e va disatteso.

8 – E’ parimenti infondato e va respinto il secondo motivo di appello, formulato dal creditore opposto, atteso che la conferma della decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta da YYY s.p.a. e, quindi, il rigetto della domanda di XXX non poteva né può comportare la condanna di YYY s.p.a. alla refusione delle spese del giudizio di primo grado. Peraltro, solo per inciso, dall’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione sarebbe dovuta derivare non già la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, pur disposta nella sentenza appellata, bensì la declaratoria del non luogo a provvedere sulle spese di lite, a fronte della contumacia di tutte le parti convenute, YYY s.p.a., KKK s.p.a. ed ZZZ s.p.a..

9 – Per quanto sopra esposto, l’appello proposto da XXX deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata.

10 – Il regime delle spese di lite segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. tra l’appellante XXX e l’YYY s.p.a. appellata, mentre segue la regola della compensazione integrale ex art. 92 c.p.c. rispetto alle altre parti appellate, ZZZ s.p.a., la cui costituzione è avvenuta, fondamentalmente, al fine dell’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e KKK s.p.a., dichiarata contumace, in quanto terzi pignorati. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato dovuto per il giudizio di secondo grado sono da applicare i valori medi previsti per ogni fase del giudizio ordinario di cognizione nello scaglione fino ad euro 1.100,00 in base al d.m. n. 55/2014, modificato con il d.m. n. 37/2018.

11 – Ricorrono, nel caso concreto, i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante soccombente, dell’ulteriore importo di euro 64,50 a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma dell’art. 13, co.1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M.

il Tribunale civile di Roma, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di secondo grado, pronunciando definitivamente sull’appello proposto da XXX nei confronti della debitrice costituita YYY s.p.a. e dei terzi pignorati ZZZ s.p.a., costituita, e KKK s.p.a., contumace, avverso la sentenza n. /2018 del Giudice di Pace di Roma; ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza disattesa, così decide:

1) rigetta l’appello proposto da XXX e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) condanna l’appellante XXX a rifondere all’appellata YYY s.p.a. le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 630,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;

3) compensa in toto le spese del presente giudizio di appello tra l’appellante XXX e le appellate ZZZ s.p.a., costituita, e KKK s.p.a., contumace;

4) dispone il versamento, da parte dell’appellante soccombente, XXX, dell’ulteriore importo di euro 64,50 a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma dell’art. 13, co.1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 14.07.2021.

Il Giudice

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