Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19702/2021 R.G. proposto da : CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE SAN FRANCISCO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME E DEL SOCIO COGNOME
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CROTONE n. 5190/2021 depositata il 24/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sito in località Le Castella (KR), ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE COGNOME e del socio COGNOME, n. 26/19 del Tribunale di Crotone, per gli importi di € 25.337,03 oltre interessi legali ed € 685,50 per
spese del procedimento monitorio. Il credito era relativo a spese condominiali ordinarie e straordinarie relative a n. 34 appartamenti, deliberate dall’assemblea condominiale del 24 agosto 2014, in cui era stato approvato il riparto consuntivo dell’esercizio concluso (2013/2014) e quello preventivo dell’esercizio successivo . Ha dedotto il creditore che gli immobili erano stati locati alla società RAGIONE_SOCIALE dal custode giudiziario della procedura esecutiva n. 125/2011 R.G.E. a carico della società poi dichiarata fallita e il credito era stato oggetto di ingiunzione da parte del condominio nei confronti del conduttore; il decreto ingiuntivo era stato opposto dal conduttore e in quel giudizio era stato chiamato in causa il locatore . L’opposizione a decreto ingiuntivo si è conclusa con sentenza del Tribunale di Crotone n. 294/2020 successiva alla dichiarazione di fallimento.
Il giudice delegato ha escluso il credito, ritenendo inopponibile la documentazione al fallimento e rilevando la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone.
Il Tribunale di Crotone, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto del giudice delegato. Ha ritenuto, in particolare, l’inopponibilità del decreto ingiuntivo in quanto opposto e revocato dalla successiva sentenza, nonché inopponibile al fallimento la documentazione prodotta a corredo (« verbale di assemblea, consuntivo etc. »).
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
19702/2021 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 98 e 99 l. fall., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo. Osserva parte
ricorrente che la pendenza del giudizio ordinario relativo all’esistenza del credito non è ostativa all’ammissione del credito allo stato passivo. Deduce, inoltre, il ricorrente che il credito non è stato oggetto di contestazione e che il giudice dell’opposizione non avrebbe correttamente esaminato la documentazione a supporto del credito, essendo la stessa opponibile al fallimento.
Il primo motivo è inammissibile, non essendo stata impugnata la statuizione secondo cui il decreto ingiuntivo è stato revocato dal giudice ordinario e non era munito della formula esecutiva, evento -quest’ultimo – a partire dal quale il decreto ingiuntivo è opponibile alla massa dei creditori (Cass., n. 8260/2024; Cass., n. 24157/2020; Cass., n. 21583/2018; Cass., n. 3987/2016; Cass., n. 1650/2014; Cass., n. 6198/2009).
Inammissibile è, invece, il motivo quanto alla dedotta opponibilità della sentenza del giudice ordinario allo stato passivo, non essendo stato dedotto che la sentenza fosse stata pronunciata avendo il ricorrente addotto che la sentenza del Tribunale di Crotone n. 294/2020 è stata pronunciata dopo l’apertura del Fallimento n. 26/19. Parimenti inammissibile è il motivo quanto alla dedotta opponibilità al fallimento della documentazione sottostante la domanda di ammissione, sia per difetto di specificità, sia in quanto il motivo si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione degli elementi di prova, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2704 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inopponibile al fallimento la documentazione relativa alla formazione del credito del condominio ricorrente. Osserva parte ricorrente che la documentazione in oggetto sarebbe stata prodotta nel giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui la
stessa avrebbe acquisito data certa opponibile ai terzi dal momento del deposito in sede giurisdizionale, quale fatto idoneo a dimostrare l’esistenza o la formazione del documento in epoca non successiva alla produzione in giudizio.
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente omette di indicare quali documenti, rilevanti ai fini della decisione, sarebbero stati prodotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, facendo rinvio per relationem al decreto opposto che, a sua volta, utilizza una formulazione ellittica (« verbale di assemblea, consuntivo etc. »), per poi dedurre, parte ricorrente, che tali documenti « sono da intendersi riallegati », senza -peraltro -che i documenti siano stati effettivamente allegati al ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di difese dell’intimato
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/05/2025.