Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22722 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18850/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente principale e controricorrente incidentale- contro
COGNOME elettivamente domiciliata in TREVISO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale e controricorrente a ricorso incidentaleavverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 505/2023 depositata il 06/03/2023.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e di VENETO RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. e per l’inammissibilità del ricorso incidentale di COGNOME.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. COGNOME ha convenuto in data 11 maggio 2018 davanti al Tribunale di Treviso Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) per sentire accertare la nullità del contatto di mutuo fondiario stipulato in data 30 dicembre 2013 per l’importo di € 200.000 ,00, stipulato -secondo l’attore in parte per l’acquisto di azioni di Veneto Banca S.p.A. (VB) per € 170.009 ,00, proponendo domanda di accertamento negativo del credito di ISP e di restituzione degli importi versati, nonché di declaratoria della nullità della relativa iscrizione ipotecaria. L’operazione di acquisto di azioni proprie con assistenza finanziaria era stata motivata dal fatto che l’attore aveva stipulato un contratto di leasing per l’acquisto di immobile adibito a studio professionale, dal quale era receduto un socio di studio; per l’effetto , l’attore aveva costituito le azioni della banca in pegno in favore del lessor , a integrazione della originaria garanzia prestata,
ai fini della rinuncia del lessor alla garanzia del socio del mutuatario. Nel giudizio è intervenuta Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.
Il Tribunale di Treviso ha dichiarato la nullità del mutuo fondiario e della garanzia ipotecaria, disponendo la restituzione degli importi a favore dell’attore versati successivamente al 26 giugno 2017, nonché la restituzione delle azioni a VB.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente gli appelli di ISP e di VB. Per quanto qui rileva, ha ritenuto il giudice di appello che la domanda del mutuatario, avente a oggetto la nullità del contratto di mutuo collegato teleologicamente a ll’ acquisto di azioni di VB, costituisce operazione negoziale nulla ex art. 2358 cod. civ., con conseguente legittimazione passiva di ISP nell’azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito oggettivo, con riferimento alle rate di mutuo accreditate in conto corrente, mutuo « transitato ad ISP ex art. 3.1.2 lett. a), punto ii) del contratto di cession e».
Ha, poi, ritenuto procedibile l’azione di accertame nto negativo nei confronti di VB, non essendo stata esperita alcuna azione di condanna, né essendo stata ampliata la causa petendi .
La nullità dell’acquisto delle azioni di VB è stata, poi, fondata sulla nullità delle operazioni di acquisto delle azioni a debito a termini dell’art. 2358 cod. civ. per violazione del divieto di assistenza finanziaria nell’acquisto di azioni proprie .
Il collegamento negoziale tra l’erogazione del finanziamento e l’acquisto delle azioni proprie è stato accertato sulla base di indici presuntivi, quali la contiguità temporale tra stipula del mutuo e acquisto delle azioni, la corrispondenza tra valore delle azioni e importo del mutuo e l’assenza di ulteriori giustificazioni all’operazione , rispetto alle quali è stata ritenuto irrilevante il motivo del mutuatario di liberare l’altro socio dalla garanzia assunta nei confronti del lessor.
Gli appelli di ISP e VB sono stati accolti in relazione agli importi oggetto di restituzione, accertandosi che solo una parte della somma erogata a mutuo pari a € 117.034,00 è stata utilizzata per l’acquisto delle azioni di VB, ritenendosi operare in tali termini la compensazione impropria tra restituzione degli importi versati a corrispettivo delle azioni e rate di mutuo.
Propongono ricorso per cassazione ISP, affidato a quattro motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Passazi, che propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, cui resistono con controricorso ISP e VB; propone, a sua volta ricorso incidentale VB, affidato a sei motivi e ulteriormente illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ISP deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza, essendo la decisione fondata su argomentazioni tra loro incompatibili, quale l’affermazione secondo cui, a termini dell’art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017 sono escluse dalla cessione debiti e crediti delle banche derivanti dalla commercializzazione di azioni (e, quindi, sul presupposto dell’esistenza del credito della banca, rimasto in capo alla cedente in l.c.a.) e quella secondo cui non può essere ricompreso il credito per le rate di mutuo improduttivo di effetti, credito che sarebbe insussistente per effetto della retroattività della nullità parziale dell’operazione negoziale .
18850/2023 R.G. 2. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, essendo la motivazione della sentenza priva di insanabile contraddittorietà (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). La sentenza impugnata ha ritenuto -con motivazione immune da censura – che, stante il collegamento negoziale tra acquisto delle azioni proprie di VB con indebitamento e stipulazione del contratto di mutuo, quest’ultimo è travolto dalla nullità dell’operazione di acquisto delle azioni, con legittimazione
passiva di ISP nell’azione di accertamento negativo proposta dal mutuatario; ciò in quanto si tratta di operazioni negoziali che « simul stabunt simul cadent» in relazione alla quota di mutuo destinata all’acquisto di azioni della banca in violazione del divieto di assistenza finanziaria (« nei limiti in cui questo è risultato correlato all’acquisto di azioni di VB »: pag. 22 sent. imp.).
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. a) e b) d.l. n. 99/2017, 1362 cod. civ. e 52, comma 2, lett. c), d. lgs. 180/2015 nella parte in cui la sentenza ha affermato che il predetto diritto di credito (diritto di credito al rimborso delle somme erogate al Passazi a titolo di mutuo per la parte corrispondente all’acquisto delle azioni VB acquistate) non sarebbe nella titolarità di ISP per effetto del divieto di cessione di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), D.L. n. 99/2017. Deduce il ricorrente che le disposizioni del d.l. n. 99/2017 cit. escludono che il cessionario risponda di debiti o passività connessi all’acquisto di azioni della banca ; osserva che il mutuatario ha un credito restitutorio nei confronti della banca in l.c.a. e un debito nei confronti di ISP derivante dal contratto di mutuo. Non potrebbe, pertanto, verificarsi alcuna compensazione tra le rispettive partite di dare-avere. La sentenza impugnata viene, altresì censurata ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 del codice di rito, perché, ove anche la compensazione fosse stata ammissibile, essa non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio, trattandosi di compensazione propri a. Osserva, infine, parte ricorrente come la compensazione colliderebbe con i principi della concorsualità, affermati anche dal diritto dell’Unione, che escludono che un creditore che sia anche azionista si sottragga alle regole del concorso e possa rientrare del proprio investimento nel capitale di rischio.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera c) D.L. n. 99/2017 a norma del quale il cessionario delle RAGIONE_SOCIALE non può essere chiamato a rispondere di pretese formulate con domande giudiziali proposte dopo il 26 giugno 2017 relative ad atti o fatti antecedenti a quella data », attenendo il divieto di cessione anche alle controversie instaurate successivamente alla cessione.
Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. « falsa applicazione dell’art. 2358 , 2384, 2519, 2520, 2525, 2519, 1418 cod. civ., nonché dell’art. 150-bis d. lgs. n. 385/1993 (TUB), in quanto disciplina -quella dell’art. 2358 cod. civ., – inapplicabile alle società cooperative e in contrasto con il diritto dell’Unione e perché in ogni caso i contratti stipulati in violazione dell’art. 2358 c.c. (ove anche esso fosse applicabile) non sarebbero nulli ». Ritiene il ricorrente inapplicabile il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie alle società cooperative (come era VB all’epoca dell’operazione ), attesa la peculiarità di queste ultime, deducendo (sotto un secondo profilo) che la violazione dell’art. 2358 cod. civ. non comporta la nullità dell’operazione di acquisto delle azioni, attese le modifiche all’art. 2358 cod. civ. di cui alla novella del 2008 (d. lgs. n. 142/2008)
Il quarto motivo del ricorso principale, pregiudiziale all’esame dei precedenti due motivi, è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall’art. 2358 cod. civ., nella versione introdotta dal d. lgs. n. 142/2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle
società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass., n. 372/2025).
Nel qual caso tale disposizione, sia pure nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142/2008 -ove consente il prestito per l’acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (autorizzazione dell’assemblea straordinaria e predisposizione di una relazione illustrativa degli amministratori) – prevede ancora un divieto generale di queste operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l’interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale; la violazione di tale disposizione, trattandosi di norma imperativa (« divieto di fonte legale a presidio di interessi generali »: Cass., n. 28148/2023), comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. del finanziamento, nullità che « si propaga» all’atto di acquisto delle azioni (Cass. n. 28148/2023, cit.), incidendo l’acquisto di azioni proprie a debito sulla stabilità patrimoniale della società partecipata (Cass., n. 372/2025).
Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Va premesso che è accertato dalla sentenza impugnata, anche sulla base della documentazione versata in atti, che tra l’acquisto di azioni di VB e il contratto di mutuo fondiario del 30 dicembre 2013 vi fosse collegamento funzionale in relazione all’accensione del mutuo in relazione alla somma erogata di € 117.034,00, « utilizzata per l’acquisto delle 2872 azioni cedute da VB» (pag. 33 sent. imp.) sulla base di indici presuntivi (« presunzioni gravi precise e concordanti »), quali la contiguità temporale tra stipula del mutuo e acquisto delle azioni, la corrispondenza tra valore delle azioni e importo del mutuo e l’assenza di ulteriori giustificazioni all’operazione. Tale accertamento in fatto, fondato su elementi documentali extratestuali e su presunzioni, legate a indizi attinenti
alla stipula e alle modalità di esecuzione dell’operazione negoziale complessiva, non è censurato dal ricorrente principale.
Le questioni poste dal ricorrente principale attengono alla irresponsabilità del cessionario ISP rispetto agli effetti delle cd. « operazioni baciate », operazioni di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, in cui si pattuisce che il cliente acceda a finanziamenti da parte di una banca sotto condizione dell’acquisto di strumenti di capitale della banca mutuante. In particolare, la questione riguarda l’opponibilità da parte del mutuatario nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria della nullità del contratto di mutuo, nella parte in cui questo abbia costituito la provvista finanziaria per l’acquisto delle azioni di VB.
I motivi sono infondati. L ‘art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017 considera « i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse ». La norma dispone che qualsiasi operazione che generi debiti per le banche venete cedenti derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate senza adeguata illustrazione del profilo di rischio del prodotto finanziario venduto ( misselling ) non rientra nel perimetro di cessione.
18850/2023 R.G. 11. Tra queste operazioni sono ricomprese quelle che derivano anche da azioni di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., essendo la locuzione « debiti» riferibile a qualunque obbligazione che nasca dalle operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate. Le domande di indebito oggettivo conseguenti all’accertamento della nullità dell’operazione di
acquisto delle azioni della banca a debito in violazione del divieto di cui all’art. 2358 cod. civ. rimangono, pertanto, fuori dal perimetro di cessione d’azienda.
Diversamente, la norma non contiene alcun riferimento ai crediti che da questa operazione derivino per le banche cedenti. Questo è il caso dei contratti di mutuo stipulati ( pro quota ) anche al fine di acquistare azioni proprie della banca. Questi contratti generano per la banca cedente crediti che rientrano nel perimetro di cessione e, quindi, sono (in tesi) azionabili dal cessionario nei confronti dei clienti ceduti. La norma di legge lascia fuori dal perimetro di cessione passività e debiti nei confronti dei propri azionisti, che devono far valere le pretese restitutorie e risarcitorie derivanti dalla violazione dell’art. 2358 cod. civ. nelle forme del concorso formale nei confronti della banca cedente. La norma non delimita, invece, il perimetro di cessione in relazione ai crediti, già di VB, per operazioni di finanziamento (come la stessa ISP espone: « essendo il mutuo pacificamente una ‘Attività Inclusa’ nell’Insieme Aggregato ceduto alla Banca a norma dell’art. 3.1.2 .»: pag. 17 ricorso), ancorché riferibili ad acquisto di azioni a debito. Tali attivi sono transitati in capo al cessionario e per questi non opera la norma protettiva di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017.
Analoghe conclusioni vanno tratte in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 99/2017, ove prevede che « le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività », circostanza estranea al caso di specie, in quanto controversia relativa a un credito del cedente transitato in capo a ISP quale « attività inclusa ».
18850/2023 R.G. 14. La banca cessionaria ISP è, pertanto, legittimata attiva al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal mutuo fondiario stipulato con la banca cedente ed è legittimata passiva nelle azioni di accertamento negativo per nullità parziale
del mutuo in relazione alla quota del contratto collegata funzionalmente all’acquisto di azioni della banca in spregio dell’art. 2358 cod. civ. Infondata è, pertanto, l’argomentazione secondo cui ISP non risponderebbe di operazioni connesse con operazioni di acquisto di azioni vietate ex art. 2358 cod. civ.
15. Occorre aggiungere che tale interpretazione non è in contrasto con il diritto dell’Unione e con la giurisprudenza costituzionale. Il diritto dell’Unione, con la Direttiva 2014/59/UE (Direttiva BRRD, « Bank Recovery and Resolution Directive ») -della quale è stata data attuazione con i decreti legislativi nn. 180/2015 e 181/2015 – e con il Regolamento 806/2014/UE, ha disciplinato lo strumento della Risoluzione degli enti creditizi, improntato al principio del salvataggio interno ( bail in ) per l’uscita dal mercato di un ente creditizio in crisi, preservando la stabilità del mercato finanziario.
16. Attesa l’impraticabilità della Risoluzione per la crisi di VB (decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/11 del 23 giugno 2017), il legislatore ha fatto ricorso a una forma di « salvataggio pubblico» (Corte cost., n. 225/2022), adottando con il d.l. n. 99/2017 uno scenario liquidatorio di diritto speciale, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato in materia di liquidazione bancaria al fine di non falsare la concorrenza (Comunicazione della Commissione UE 2013/C -216/C) e in armonia con i principi generali del salvataggio interno propri del diritto dell’Unione.
18850/2023 R.G. 17. Presupposto per il « salvataggio pubblico» (o bail out ) è l’impiego di capitale proprio, capitale « ibrido» e debito subordinato per il ripianamento delle perdite e, quindi, il suo azzeramento (punti 44, 66, Comunicaz. cit.). La disciplina prevede -come osserva ISP -la disincentivazione di comportamenti di moral hazard (rischio morale) che spostino il peso di creditori subordinati e dei detentori di capitale, in particolare, su terzi soggetti che
proseguano l’attività economica bancaria (punto 77, Comunicaz.). La soluzione adottata dal legislatore è la condivisione degli oneri ( burden sharing ), secondo cui gli azionisti sopportano il peso della ristrutturazione bancaria (Cass., n. 15678/2025; Cass., n. 11321/2023). La procedura di salvataggio ha comportato un aiuto di Stato alla liquidazione, subordinata alle indicazioni della Commissione UE « che impegnano, tra l’altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l’onere dell’operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d’azienda» (Corte cost., n. 225/2022, cit.).
18. In questa logica vanno intesi i divieti assoluti di cessione contemplati nell’art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017, attinenti a passività di cui il cessionario non può rispondere. Il cessionario non subentra nei debiti costituiti da riserve, capitale, strumenti di capitale di classe 2 e debiti subordinati di cui all’art. 52, comma 1 -IV d. lgs. n. 180/2015 (art. 3, comma 1, lett. a), nei debiti (anche risarcitori) per operazioni di misselling di azioni e obbligazioni subordinate (art. 3, comma 1, lett. b) e nelle relative controversie sorte successive alla cessione di azienda.
I debiti da operazioni di misselling di strumenti di capitale compiuti dalla banca cedente non possono, secondo la disciplina di diritto speciale di cui al d.l. n. 99/2017, gravare sul cessionario (arg. ex Corte cost., n. 225/2022), che non ne risponde (Cass., n. 35820/2023), dovendosi ritenere escluso dal perimetro di cessione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 il credito risarcitorio dell’investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull’intermediario cedente.
Analogamente il diritto dell’Unione, nell’ambito della disciplina soggetta alla direttiva n. 2014/59/UE, dispone che osta alla suddetta direttiva che le persone che abbiano acquistato azioni nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione emessa da un
18850/2023 R.G.
ente creditizio sottoposto a risoluzione possano, a seguito della svalutazione integrale degli strumenti di capitale del medesimo, proporre contro l’entità succeduta all’ente creditizio insolvente un’azione di responsabilità fondata sul misselling (CGUE, 5 maggio 2022, Banco Santander, C-410/20, punti 33, 45-48), comparando come floor il trattamento riservato agli investitori in caso di liquidazione (art. 34, par. 1. lett. g) Dir. 2014/59/UE, art. 52, comma 2, d. lgs. n. 180/2015). Negli stessi termini, coloro che hanno acquistato strumenti di capitale convertiti in azioni di un ente creditizio sottoposto a risoluzione non possono intentare nei confronti dell’ente creditizio a questo succeduto un’azione di responsabilità per informazioni carenti, né un’azione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale (CGUE, 5 settembre 2024, M.S.G., C-775/22, C-779/22 e C-794/22, punti 62, 65).
21. I casi di cui ai punti precedenti sono diversi dal caso di specie. In quei casi si trattava di azioni risarcitorie proposte dagli azionisti nei confronti della banca cessionaria e, quindi, di debiti attinenti alla commercializzazione di azioni a debito della banca cedente, ovvero di azioni volte ad accertare la nullità del contratto di commercializzazione degli strumenti di capitale, le quali vanno proposte nei confronti della banca cedente nelle forme del concorso formale. La salvaguardia della banca cessionaria rispetto ad azioni risarcitorie o di nullità da misselling è elemento coessenziale alla regola della condivisione degli oneri, sollevando il cessionario da pretese degli ex azionisti e degli obbligazionisti subordinati. In questo sta la « funzione protettiva» dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 dalle passività maturate, analogamente a quanto dispone in materia di salvataggio interno l’art. 53, par. 3, Dir. 2014/59/UE.
18850/2023 R.G. 22. Nel caso di specie si tratta invece di partite a credito della banca cessionaria, sottratte al divieto assoluto di cessione e che subiscono gli effetti della propagazione della nullità del contratto
presupposto. I crediti restitutori del cessionario (mutuo) discendono da un contratto a esso collegato (acquisto di azioni), nullo per violazione di norma imperativa (art. 2358 cod. civ.) che, pur attinenti a un contratto (autonomo e distinto) di acquisto delle azioni, subiscono le sorti del contratto collegato (Cass., n. 13888/2015). Il contratto di mutuo (per la parte per la quale è accertato il collegamento negoziale con l’acquisto delle azioni proprie a debito) soggiace di riflesso agli effetti della nullità del titolo collegato (acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria) e ne subisce retroattivamente l’accertamento della nullità, anche in relazione alla conseguente domanda di accertamento dell’indebito oggettivo, con decorrenza dal pagamento (Cass., n. 32694/2024; Cass., n. 15669/2011; Cass., n. 7651/2005), come se quel credito mai fosse entrato nel perimetro di cessione. L’accertamento della propagazione della nullità parziale ex tunc al contratto di mutuo della nullità del contratto di acquisto di azioni proprie a debito comporta che quel titolo negoziale, una volta accertatane la nullità, non può produrre i suoi effetti nei confronti del cessionario, non essendo tale nullità inibita dalla cessione delle attività della banca cedente al cessionario a termini dell’art. 3, comma 1 d.l. n. 99/2017.
Se, pertanto, la responsabilità risarcitoria per l’acquisto delle azioni proprie compete a VB, quella relativa alla sterilizzazione del contratto di mutuo per effetto della propagazione al contratto di mutuo fondiario della originaria nullità relativa all’acquisto delle azioni della banca in violazione della disciplina di assistenza finanziaria, compete al cessionario ISP.
La lettura estensiva che il ricorrente principale propugna dell’art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017 – secondo cui il divieto di cessione delle passività (debiti) derivanti dalla cessione delle azioni in violazione dell’art. 2358 cod. civ. si estenderebbe alle
partite a credito (mutuo), rendendole insensibili a eventuali azioni dei debitori ceduti volte a far valere la nullità del contratto collegato non convince, in quanto estranea all’interpretazione letterale dell’art. 3 d.l. n. 99/2017.
25. Né può essere condivisa l’argomentazione secondo cui non potrebbe operare la compensazione tra il debito restitutorio di VB da negoziazione di azioni in violazione dell’art. 2358 cod. civ. e il debito restitutorio del mutuatario nei confronti di ISP, stante la diversità dei creditori (azionista e cessionario), l’autonomia dei rapporti (acquisto di azioni e mutuo), l’assenza di una specifica domanda di compensazione nonché ( last but not least ) l’irresponsabilità del cessionario per le condotte di misselling del cedente a tutela del principio di condivisione degli oneri ( burden sharing ). La sterilizzazione del debito restitutorio del mutuo in relazione alla provvista accordata per l’esecuzione dell’impegno finanziario « baciato» discende dalla propagazione della nullità del contratto di acquisto di azioni in violazione dell’art. 2358 cod. civ. al contratto di mutuo.
26. Tale interpretazione appare estranea alla finalità di evitare l’azzardo morale per gli azionisti di spostare la perdita del valore delle azioni sul cessionario. La regola del burden sharing impone una condivisione degli oneri agli investitori che hanno investito risorse negli strumenti di capitale della banca (Comunicaz. Commissione UE, 2013/C, cit. punto 15), i quali contribuiscono all’assorbimento delle perdite con il capitale disponibile, al fine di ridurre gli aiuti di Stato al minimo necessario (Comunicaz., cit., punti 16, 19). Nel caso di specie, il mutuatario-investitore non intende rientrare del proprio investimento, ma si limita a chiedere la depurazione del debito restitutorio di un mutuo in relazione alla provvista finanziaria accordata per l’acquisto di azioni proprie della
banca, indipendentemente dalla violazione o meno degli obblighi informativi sulla rischiosità del prodotto.
27. Né può dedursi disparità di trattamento tra gli azionisti che hanno perso il valore dell’investimento di capitale con fonti proprie rispetto a coloro che, come nella specie, lo hanno fatto con risorse della banca cedente. I primi non possono, difatti, invocare la nullità dell’acquisto delle azioni in violazione del disposto dell’art. 2358 cod. civ., che è, invece, antecedente logico della domanda di accertamento negativo proposta, in conformità al principio secondo cui « gli azionisti che abbiano subito danni a causa di una colpa della società commessa prima o al momento dell’acquisto delle azioni della medesima non si trovano in una situazione identica a quella degli azionisti della stessa società la cui situazione giuridica non sia stata pregiudicata da detta colpa» (CGUE, 19 dicembre 2013, Hirmann, C-174/12, punto 309).
28. Appare, pertanto, distonico ritenere che una norma di legge di diritto speciale, finalizzata a disincentivare comportamenti di ingiustificato incremento del rischio morale ( moral hazard ) di azionisti che facciano ricorso all’acquisto di prodotti ad alto rischio senza sopportarne le conseguenze economiche, scaricandole sul terzo che prosegua l’attività bancaria, possa essere interpretata estensivamente negando per il cessionario ISP l’effetto della propagazione della nullità dell’acquisto di azioni in violazione del divieto di assistenza finanziaria al credito restitutorio del mutuo collegato all’acquisto delle azioni, la cui nullità opera ex tunc indipendentemente dal soggetto che ha interesse ad agire per l’esecuzione del mutuo.
18850/2023 R.G. 29. Lo schermo protettivo dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 -in armonia con il principio della condivisione degli oneri, volto a ridurre al minimo l’impatto degli aiuto di Stato in caso di bail out -comporta, pertanto, nelle « operazioni baciate», l’irresponsabilità
del cessionario per i debiti connessi alla indebita commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate ascrivibili ai comportamenti del cedente, ma non rende il cessionario insensibile alla propagazione della nullità dell’operazione di finanziamento, nella parte in cui sia accertato il collegamento negoziale tra l’operazione di finanziamento e l’acquisto di azioni .
30. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: « Nelle cd. ‘ operazioni baciate ‘ , nulle nel loro complesso ai sensi dell’art. 2358 cod. civ., l’acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per l’acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017 l’azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.l. n. 99/2017 in quanto limitate – quelle fattispecie escluse – ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse ».
31. Con il primo motivo del ricorso incidentale VB deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3, TUB, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto procedibile la domanda di nullità e di accertamento negativo nei confronti della l.c.a. Osserva parte ricorrente incidentale che la domanda proposta dal mutuatario era volta sin dall’origine a ottenere una pronuncia restitutoria nei confronti di ISP, rispetto alla quale VB in l.c.a. è del tutto estranea e in relazione alla quale eventuali domande restitutorie vanno proposte in sede di accertamento dello stato passivo.
18850/2023 R.G. 32. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.l. n. 99/2017, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ISP possa rispondere degli effetti restitutori della declaratoria di nullità del mutuo in quanto stipulato in relazione alla compravendita di azioni della banca.
33. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, primo e secondo comma, 1369, 1363 cod. civ. « in relazione all’interpretazione del contratto di cessione 26.6.2017 e dell’Atto ripetitivo del ‘Secondo atto di ricognizione del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in L.C.A. e Veneto Banca S.p.a. in L.C.A.», per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che il contenzioso per cui è causa (in uno alle relative passività) fosse da considerarsi incluso nell’Insieme Aggregato.
34. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’intervento volontario di VB nel giudizio promosso dal Passazi nei confronti di ISP non avrebbe determinato l’estensione del contraddittorio sulle domande proposte dal Passazi verso ISP anche nei confronti di VB in l.c.a.
35. Con il quinto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2358, 2519, 2520, 2525 e 1418 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alle società cooperative il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie , sanzionando l’acquisto con la nullità.
18850/2023 R.G. 36. Con il sesto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 e 1246 c.c., nonché dell’art. 83, terzo e terzo comma bis, D.Lgs. n. 385/1993 in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. », per avere la Corte d’Appello di Venezia disposto d’ufficio una compensazione impropria tra il credito restitutorio del Passazi (per effetto della nullità parziale del finanziamento) e il corrispettivo delle azioni.
37. Il primo motivo del ricorso incidentale di VB in l.c.a. è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi. Come osservato dal Pubblico Ministero, « la costante ed univoca giurisprudenza della Corte, dapprima con la Sentenza n. 7037 del 20 marzo 2017 e, successivamente, con la pronuncia n. 9461 del 22.5.2020, laddove è stato chiarito che ‘in materia bancaria la norma speciale prevista dal sopracitato art. 83 del Testo Unico, con l’inequivocabile disposto del comma 3, esclude che contro la banca in liquidazione coatta possa essere promossa -o, come nella fattispecie, proseguita -alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e art. 92, comma 3, in tema di opposizioni allo stato passivo, e, per qualsiasi titolo, possa essere promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare ». Qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev’essere fatto valere in sede amministrativa (Cass., n. 15066/2017), laddove il giudice può conoscerne solo in un momento successivo in sede di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo (Cass. n. 27679/2008, n. 27679). L ‘art. 83 TUB assume, pertanto, portata più ampia rispetto alle norme della disciplina fallimentare, attesa la specificità del procedimento di formazione dello stato passivo (Cass., n. 14231/1999). È assorbito l’esame degli ulteriori motivi del medesimo ricorso.
38. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, il Passazi deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituito dal l’acquisto delle azioni formalmente intestate al funzionario di Veneto Banca non dovesse essere travolto dalla declaratoria di
18850/2023 R.G.
nullità del mutuo. Il ricorrente incidentale osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto che 1.300 azioni intestate al funzionario di banca dott. COGNOME non rientrino nella nullità dell’operazione negoziale, censurando l’omesso esame della richiesta di 4.172 azioni di VB.
39. Il ricorso incidentale del Passazi è inammissibile. Come osservato dal Pubblico Ministero, « si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita alla Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12568 del 2019, in motivazione; Cass. n. 13881 del 2015; Cass.n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009) ». Nella sostanza, il ricorrente incidentale sollecita una rilettura della documentazione esaminata dal giudice del merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
40. Il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale del Passazi va dichiarato inammissibile, con raddoppio per i suddetti ricorsi del contributo unificato; il ricorso incidentale di Veneto Banca in l.c.a. va accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
18850/2023 R.G.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di Veneto Banca in l.c.a. e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi del medesimo ricorso; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Passazi Leopoldo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228 /2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale Passazi Leopoldo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il suddetto ricorso incidentale ex art. 13, comma 1-bis cit.
Così deciso in Roma, il 24/06/2025.