Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12579 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22066/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO
INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (domicilio digitale: );
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 4664/2019, depositata il 22/11/2019.
Udita la relazione svolta nell ‘udienza pubblica del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’ inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, per delega, NOME COGNOME, per delega, e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Busto Arsizio, adito da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME, accertò, con sentenza dell’ottobre 2017, la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., delle parti convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente, in qualità di gestore del territorio e delle infrastrutture (in misura pari al 30 %) e di gestore dell’acquedotto civico (in misura pari al 70%) nella causazione del crollo della abitazione in proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME (sito in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ricondotto -come accertato all’esito di CTU a perdite d’acqua
provenienti da una tubazione interrata in calcestruzzo che faceva parte della rete idrica comunale.
1.1. – In parziale accoglimento delle pretese attoree, il Tribunale condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME: a ) di euro 748.500,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in relazione alla rovina degli immobili autorizzati (e non anche della pretesa somma di euro 229.500,00 per gli immobili realizzati abusivamente); b ) di euro 2.160,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, per le spese sostenute per nuova abitazione e, in particolare, per soggiornare in una struttura ricettizia dal 07.05.2012 al 02.06.2012 (doc. 12 fascicolo attoreo di primo grado); c ) di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, corrispondente alla rata trimestrale anticipata (doc. 14) del contratto di locazione dell’immobile concluso a decorrere dal 1.06.2012 al 31.05.2013 (doc. 13); d ) di euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in relazione alla perdita degli arredi immobiliari; e ) di euro 20.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà in solo favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il primo giudice non riconobbe, invece, fondate ulteriori pretese risarcitorie e segnatamente (per quanto ancora rileva in questa sede) quelle: a ) ‘per i canoni successivi in mancanza di documentazione comprovante il pagamento così come pure con riferimento alla locazione dell’alloggio per COGNOME NOME e COGNOME NOME‘; b ) per ‘le spese sostenute per la locazione dell’abitazione di cui al contratto stipulato in data 4.12.2013, prodotto quale doc. 45’, in quanto ‘gli attori avrebbero potuto produrre le ricevute dei pagamenti con la comparsa conclusionale senza incorrere nelle preclusioni ex art. 183, comma
6, c.p.c. trattandosi di documentazione di formazione successiva alla chiusura della fase istruttoria’.
Il Tribunale, infine, confermata la validità e l’operatività delle polizze assicurative, condannò RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a tenere rispettivamente indenne il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza, nei limiti di ciascuna polizza.
– Avverso tale decisione proponevano distinti appelli -poi confluiti in un medesimo procedimento a seguito della disposta riunione ex art. 335 c.p.c. -sia gli attori di primo grado, insistendo sulle domande non accolte, sia RAGIONE_SOCIALE, prospettando la inoperatività della polizza; impugnava la sentenza con appello incidentale altresì RAGIONE_SOCIALE, denunciando la erroneità della sentenza in ordine alla ripartizione del grado di colpa e, in ogni caso, la nullità della CTU.
2.1. -La Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 22 novembre 2019, precisato l’avvenuto passaggio in giudicato dell’accertamento in merito alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e confermata la graduazione della colpa operata dal giudice di primo grado, riformava solo parzialmente la sentenza del Tribunale e così -confermandola nel resto – condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 30.160,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per la nuova abitazione.
A tal riguardo, la Corte territoriale (per quanto ancora interessa in questa sede) accoglieva integralmente la domanda di risarcimento del danno per nuova abitazione e, dunque, non solo in relazione alla spesa sostenuta dagli attori nel primo periodo pari ad euro 2.160,00 (struttura RAGIONE_SOCIALE utilizzata dal 7.5.2012 al 2.6.2012), ma anche per tutti i canoni di locazione corrisposti per la seconda abitazione, in quanto, da un lato, ‘risulta provata e non
contestata la sussistenza del contratto di locazione stipulato in data 4.12.2013 (di cui al doc. 13 fascicolo di primo grado COGNOME) avente validità per la durata di un anno, dal 1.06.2012 al 31.05.2013′ e, dall’altro, che, su un canone annuo di euro 24.000,00 da corrispondere in tre rate trimestrali di euro 6.000,00 ciascuna, ‘risultano in concreto già effettuati i pagamenti da parte di NOME COGNOME delle somme di euro 6.000,00 e euro 4.000,00 in favore del locatore’, oltre il ‘versamento forfettario in favore dell’agente intermediario per la stipula di detto contratto (di cui al doc. 16 fascicolo attoreo di primo grado)’, così da doversi ritenere ‘altamente verosimile, considerati i frangenti concreti, che il COGNOME ha effettuato anche gli ulteriori pagamenti a saldo del richiesto a titolo di canone annuo’.
– Per la cassazione di tale sentenza ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidando le sorti dell’impugnazione a un solo motivo.
3.1. – Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con distinti controricorsi, notificati in data 2 ottobre 2020; RAGIONE_SOCIALE ha, altresì, proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.
3.2. -Già fissata per la trattazione dinanzi alla Sesta Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 915 del 13 gennaio 2022 la causa è stata rimessa all’udienza pubblica della Terza Sezione Civile, poi fissata per il 10 novembre 2022, con trattazione in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8bis , del d.l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020.
In prossimità dell’anzidetta camera di consiglio, hanno depositato memoria i ricorrenti e conclusioni scritte il pubblico ministero, quest’ultimo chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite, ex art. 374 c.p.c., in ordine alla questione del c.d.
travisamento della prova o, in subordine, dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
All’esito della camera di consiglio, questa Corte ha disposto, con ordinanza interlocutoria n. 6242 del 2 marzo 2023, l’integrazione del contradditorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
All’ordine di integrazione del contraddittorio hanno dato seguito i ricorrenti principali; ha, quindi, depositato controricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata RAGIONE_SOCIALE
Il pubblico ministero ed entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, per asserita violazione dell’art. 371bis c.p.c. che si sarebbe consumata unicamente (come è dato evincere dal tenore dell’eccezione, altrimenti inammissibile per inemendabile genericità) con il ricorso notificato, a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, non contenente «nell’intestazione le parole ‘atto di integrazione del contraddittorio’».
I ricorrenti hanno ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio notificando alle parti pretermesse il ricorso originario per intero (nonché, tra gli altri atti, i controricorsi depositati dalle parti già ritualmente intimate, le ulteriori note illustrative e le memorie), sicché trova applicazione il principio (tra le altre: Cass. n. 19395/2004; Cass., S.U., n. 6329/2012) per cui l”atto di integrazione del contraddittorio’ davanti alla Corte di Cassazione disposto ai sensi dell’art. 371 -bis c.p.c. deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella
sua interezza -con l’eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate – sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice: intestazione la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell’atto a realizzare il suo scopo. Ciò che nella specie non è dato dubitare, avendo la RAGIONE_SOCIALE potuto spiegare in pieno le proprie difese con il controricorso.
2. Con l’unico motivo di ricorso principale del COGNOME e
della COGNOME è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di porre a fondamento della propria decisione ‘il fatto storico rappresentato dalla esistenza di un’obbligazione di pagamento dei canoni per l’occupazione di una nuova abitazione, assunta dai coniugi COGNOME in conseguenza della ingiusta perdita della loro casa, che ha formato oggetto di richiesta risarcitoria’.
Ai fini della quantificazione del danno, precisano i ricorrenti, la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione non soltanto le spese sostenute presso la struttura RAGIONE_SOCIALE dal 7.05.2012 (pari ad euro 2160,00) e quelle affrontate a seguito della stipula del contratto di locazione avente validità di un anno, dal 1.06.2012 al 31.05.2013, ma anche le spese affrontate dai coniugi dal giugno 2013 sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado (intervenuta il 19.10.2017).
La Corte avrebbe, dunque, erroneamente omesso di pronunciarsi in ordine alle obbligazioni assunte dai coniugi con i contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1.02.2014 nonostante fossero stati prodotti ai docc. 44 e 45 del fascicolo di primo grado. Il primo, prodotto al doc. 44, inerisce al contratto di locazione stipulato in data 4.12.2013 in favore dei signori COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso
INDIRIZZO, INDIRIZZO, sottoscritto ed economicamente gravante su NOME COGNOME, mentre il secondo, prodotto al doc. 45, inerisce al contratto di locazione stipulato dai coniugi COGNOME, in favore loro e dei propri sei figli, presso INDIRIZZO, INDIRIZZO.
2.1. -Il motivo è fondato, previa riqualificazione della censura come omessa pronuncia su motivo di appello, quale vizio denunciabile in questa sede ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.c.
2.1.1. – Occorre premettere come dalla riqualificazione della presente censura, rimane ferma l’alternatività dei due mezzi previsti dal n. 4 e dal n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. -che possiedono due perimetri di applicazione autonomi e tra loro ben distinti.
Mentre il vizio di omessa pronuncia su domanda è censurabile in sede di legittimità in forza dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.c., cioè per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omesso esame di un fatto storico, decisivo, e che è stato oggetto di discussione tra le parti, è censurabile, invece, in base al n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c. (Cass. n. 2101 / 2019).
La distinzione si sostanzia nel fatto che il vizio di omessa pronuncia su domanda ritualmente proposta in giudizio postula una condotta esclusivamente omissiva del giudice che non si è pronunciato, in tutto o in parte, sulla pretesa azionata, così come identificata nel suo petitum e nella sua causa petendi ; il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. postula un’omissione che, invece, si è consumata all’interno del perimetro del thema decidendum delineato dalle parti e preso in considerazione dal giudice.
In altri termini, l’omesso esame di un fatto, storico e decisivo, presuppone che il giudice abbia preso posizione sulla domanda avanzata in giudizio, ma che, errando, abbia omesso di considerare, nell’economia del ragionamento decisorio, un
elemento fattuale che, se valorizzato, avrebbe sovvertito l’esito del giudizio.
2.1.2. – Ciò posto in termini generali, giova rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che, indipendentemente dalla qualificazione formale della censura prospettata dal ricorrente, una chiara esposizione nell’ambito del motivo delle ragioni per le quali la censura stessa è stata formulata e il tenore della pronunzia caducatoria richiesta consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se con essa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, si sia dedotto un vizio di legittimità, sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. (tra le molte: Cass., S.U., n. 17931/2013).
E con specifico riferimento al vizio di omessa pronuncia, non è necessario che nel ricorso si faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purché nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.
Nella specie, tanto trova riscontro sia nell’aver i ricorrenti (pur prospettando formalmente il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e definendo ‘fatto storico’ l’esistenza dell’obbligazione di pagamento dei canoni per occupazione di nuova abitazione), insistito nel denunciare che ‘la Corte milanese non ha spes o nemmeno una parola in merito agli oneri per locazione’ (p. 22 ricorso) e nel mettere in rilievo che questo aveva ‘formato oggetto di esplicita domanda in atto di appello, sub lett. b) delle voci risarcitorie’ (p. 24 ricorso); sia nell’aver, i ricorrenti stessi, chiesto a questa Corte di legittimità disporsi ‘l’annullamento nella parte in cui omette di provvedere in ordine alle richieste di risarcimento per il danno da mancato
godimento dell’immobile/oneri per occupazione di altra abitazione dal mese di maggio 2013 sino al pagamento delle somme statuite in sentenza’ (p. 25 ricorso).
2.1.3. -Nel fondo della doglianza, varrà considerare che in ricorso sono riportate (nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.) le parti rilevanti dell’atto d’appello (cui questa Corte ha , comunque, accesso in quanto giudice del fatto processuale) e della sentenza del giudice di secondo grado dalle quali emerge come quest’ultimo abbia effettivamente omesso di pronunciarsi su parte della domanda prospettata in primo grado dagli odierni ricorrenti.
Infatti, in grado di appello, con il motivo rubricato al n. II ‘Errato riconoscimento del danno emergente per nuova abitazione. Erroneità’, il COGNOME e la COGNOME impugnavano la sentenza del Tribunale là dove, segnatamente, non aveva liquidato le spese dai medesimi asseritamente sostenute sia con riferimento a parte dei canoni di locazione del contratto annuale con validità a decorrere dal 1.06.2012 al 31.05.2013, sia con riferimento alla locazione dell’alloggio per COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME e a quelle spese sostenute per la locazione dell’abitazione di cui al contratto stipulato in data 4.12.2013 (doc. 45), per ragioni essenzialmente connesse al difetto di prova dei relativi pagamenti.
A fronte della mancata contestazione da parte dei convenuti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) sia dell’accadimento inerente al crollo dell’abitazione, che in ordine alla veridicità dei contratti di locazione prodotti in giudizio (docc. 13, 44 e 45) -precisavano gli allora appellanti nel relativo atto -il Tribunale avrebbe dovuto, in applicazione del principio di non contestazione, considerare provate tali spese e, per l’effetto, procedere alla relativa liquidazione (pag. 14 ss. ricorso per cassazione).
Dunque, emerge chiaramente dall’atto di appello che gli odierni ricorrenti hanno devoluto nel giudizio di secondo grado l’intera questione concernente l’integrale risarcimento del danno
(emergente) in ragione di tutte le spese sostenute come conseguenza del crollo della propria abitazione. Il bene della vita dagli stessi anelato, infatti, era stato soltanto parzialmente soddisfatto in primo grado (liquidazione delle spese sostenute per l’alloggio presso il RAGIONE_SOCIALE; costi di alcuni canoni di locazione relativi al contratto di validità annuale concluso a decorrere dal 1.06.2012 al 31.05.2013), con la conseguenza che, in appello, essi insistevano sulla necessità di procedere alla liquidazione dei danni corrispondenti alle spese sostenute non solo in relazione ai restanti canoni di locazione del primo contratto, ma anche di quelli successivamente stipulati e documentati ai docc. 44 e 45.
Su tale questione la Corte territoriale nulla ha statuito, essendosi limitata a liquidare esclusivamente i restanti canoni del contratto di locazione avente validità dal 01.06.2012 al 31.05.2013, di cui al doc. 13 fascicolo di primo grado.
Dunque, il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi su parte del petitum avanzato dagli appellanti: a fronte di una domanda di risarcimento del danno fondata sulla refusione di tutte le spese sostenute a fronte dei contratti di locazione stipulati e documentati ex actis a partire dal crollo dell’abitazione e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha liquidato le spese corrispondenti soltanto al primo dei tre contratti di locazione, omettendo di prendere posizione, in termini di accoglimento ovvero di rigetto, in ordine alla domanda avente ad oggetto la refusione delle spese asseritamente sostenute anche in virtù dei contratti di locazione di cui ai docc. 44 e 45.
-Con l’unico motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tutti i canoni di locazione -in relazione al contratto stipulato a decorrere dal 1.06.2012 al 31.05.2013 -ritenendo solo
‘verosimile’ una circostanza che gli attori avrebbero, invece, dovuto provare, con ciò violando il principio per cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Infine, la ricorrente incidentale deduce che il contrato di locazione ‘non pare essere stato registrato (quantomeno, la copia prodotta non riporta gli estremi della registrazione) e ciò ne comporta la nullità (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), ai sensi dell’art. 1 comma 346 l. 30.12.2004’.
3.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1.1. -È infondata la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c.
La Corte territoriale (p. 14 della sentenza di appello) ha ritenuto ‘provata e non contestata la sussistenza del contratto di locazione … di cui al doc. 13 fascicolo di primo grado COGNOME avente validità per la durata di un anno, dal 1.06.2012 al 31.05.2013′ e, dall’altro, che, su un canone annuo di euro 24.000,00 da corrispondere in tre rate trimestrali di euro 6.000,00 ciascuna, ‘risultano in concreto già effettuati i pagamenti da parte di NOME COGNOME delle somme di euro 6.000,00 e euro 4.000,00 in favore del locatore’, oltre il ‘versamento forfettario in favore dell’agente intermediario per la stipula di detto contratto (di cui al doc. 16 fascicolo attoreo di primo grado)’, così da doversi ritenere ‘altamente verosimile, considerati i frangenti concreti, che il COGNOME ha effettuato anche gli ulteriori pagamenti a saldo del richiesto a titolo di canone annuo’.
Posto, dunque, che la prova del contratto di locazione e dei parziali pagamenti dei relativi canoni sono fatti rimasti incontestati, in forza di quanto accertato dal giudice di appello, varrà
rammentare che la ‘ non contestazione ‘ esonera il giudice da qualsivoglia controllo probatorio del fatto, acquisito al materiale processuale, che ne è stato oggetto; fatto che, pertanto, deve essere ritenuto sussistente (tra le molte: Cass. n. 15658/2013; Cass. n. 20556/2021).
Ne consegue – anche in ragione del principio per cui i limiti della prova testimoniale non sono di ordine pubblico, ma posti nell’interesse delle parti (tra le molte: Cass. n. 18971/2022) , potendo, quindi, operare in questo ambito anche la ‘non contestazione’ che, nel caso, sul contratto di locazione e sui pagamenti sussisteva un ‘ principio di prova per iscritt o’ valutabile ai sensi degli artt. 2724, primo comma, n. 1, e 2726 c.c.
Sicché, era consentita sui predetti fatti, non contestati, la prova testimoniale, con la conseguenza (qui rilevante) del superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall’art. 2729, secondo comma, c.c.
È, dunque, corretta la decisione della Corte territoriale che ha fatto legittimo uso della prova per presunzioni, inferendo il fatto ignoto dai fatti, noti (non contestati), allegati dalle stesse parti che di ciò erano onerate.
3.1.2. -È inammissibile l’ulteriore doglianza che evoca la nullità del contratto di locazione, giacché dedotta in modo affatto generico e finanche dubitativo (‘non pare essere stato registrato …’), riferendosi , peraltro, ad una copia del contratto che mancherebbe -essa ‘quantomeno’ -degli ‘estremi della registrazione’.
-Deve, dunque, essere accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza