Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
10384/2020 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 151/2019 pubblicata in data 25/10/2019, n.r.g. 77/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE in Trieste da gennaio 2003 a marzo 2017, con mansioni di magazziniere ed autista.
OGGETTO:
somme erogate a titolo di ‘acconto’ di futuri miglioramenti contrattuali – ripetibilità – esclusione
Deduceva che da novembre 2015 alla fine del rapporto di lavoro aveva percepito un compenso denominato ‘acconto rinnovo CCNL D.M.O.’, che poi, per la complessiva somma lorda di euro 855,00, gli era stato illegittimamente trattenuto e recuperato al momento d ell’erogazione del t.f.r.
Adìva il Tribunale di Trieste per ottenere la condanna della società al pagamento della predetta somma.
2.- Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE eccepiva che il CCNL D.M.O. era stato stipulato solo molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, sicché quella voce pagata al COGNOME era risultata indebita e come tale recuperabile e perciò recuperata.
3.- Il Tribunale accoglieva la domanda.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
i fatti come dedotti dalle parti sono pacifici;
è altresì pacifico che il CCNL D.M.O. è stato stipulato solo nel dicembre 2018, quando il rapporto di lavoro oggetto di causa era già estinto;
è altresì pacifico che sin dal 2013 RAGIONE_SOCIALE non aveva applicato più ai propri dipendenti il CCNL commercio e, in attesa del nuovo CCNL D.M.O., aveva erogato ‘acconti’ a causa del protrarsi della vacanza contrattuale;
a nulla rileva che altri dipendenti rifiutarono il compenso ‘acconto’;
la domanda è stata impostata in termini di condanna del datore di lavoro al pagamento della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.;
la stessa impresa ha qualificato quella voce come ‘acconto’ in attesa del futuro CCNL, senza alcuna riserva di ripetizione;
la vicenda trae origine dalla dinamica contrattuale, secondo cui ogni CCNL successivo è migliorativo rispetto al precedente e quindi se l’impresa avesse continuato ad applicare il CCNL commercio il dipendente avrebbe visto migliorare la propria retribuzione;
la società era in possesso del libretto di lavoro e del LUL e quindi era ben consapevole dell’anzianità contributiva del NOME e della sua età
e quindi del fatto che di lì a poco sarebbe andato in pensione, come poi è avvenuto;
il CCNL D.M.O., all’art. 200, dava atto espressamente che nel ridefinire la retribuzione si teneva conto anche degli anticipi già erogati dal 2016, i cui importi erano sostanzialmente identici a quelli pagati al COGNOME;
per gli altri dipendenti, rimasti in servizio, non si è fatto luogo a recupero;
dunque si è trattato di emolumenti erogati a titolo di vacanza contrattuale, durata ben cinque anni, in quanto la cessazione dell’applicazione del CCNL commercio risaliva al 2013, sicché l’erogazione di tali ‘acconti’ soltanto dal 2015 ne dimostra ancor pi ù la legittimità;
circa la somma, essa risulta provata per tabulas dal prospetto finale di liquidazione delle competenze retributive.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
6.- NOME ha resistito con controricorso.
7.- La società ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione ex artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c., 111 Cost. e 112 c.p.c. e per avere la Corte territoriale reso una motivazione solo apparente e oggettivamente incomprensibile.
Il motivo è infondato.
Il riferimento -censurato dalla ricorrente -alle vicende che hanno interessato gli altri dipendenti è del tutto ultroneo nell’economia della motivazione, incentrata invece sulla funzione prettamente retributiva di quell’acconto, destinato a compensare in modo più adeguato ex art. 36 Cost. la prestazione lavorativa a fronte di una vacanza contrattuale durata vari anni.
Tanto è sufficiente a soddisfare il c.d. minimo costituzionale di motivazione.
Inoltre, contrariamente all’assunto della ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 8), la Corte territoriale ha precisato in fatto che il CCNL
commercio del 2013 non venne più applicato dalla società, sicché si determinò una vera e propria vacanza contrattuale, evidentemente sull’implicito assunto -dedotto dalla stessa società -della non obbligatorietà dell’applicazione del nuovo CCNL commercio per difetto di adesione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, ad una delle organizzazioni imprenditoriali che stipularono quel contratto collettivo.
Infine, a fronte dell’erogazione sia pure unilateralmente decisa, ma comunque accettata dal lavoratore e quindi oggetto di un consenso tacito -di quella voce pacificamente retributiva, grava sulla datrice di lavoro che pretenda di recuperarla l’onere di dimostrare il suo carattere indebito e non sul lavoratore la prova che senza qu ell’emolumento la sua retribuzione sarebbe stata inadeguata ex art. 36 Cost. Tale prova a carico della datrice di lavoro -come accertato dalla Corte territoriale -è mancata. Questa valutazione non è stata censurata dalla ricorrente in modo idoneo, anche considerando che -come la stessa società riconosce (v. ricorso per cassazione, p. 11) -si trattava di importo mensile modesto, pari ad euro 15,00 lordi.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2077 c.c. e 36 Cost., a causa dell’errata individuazione del ccnl applicabile.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi .
La Corte territoriale ha accertato in fatto che fino al 2013 RAGIONE_SOCIALE applicò il CCNL commercio e che dopo tale anno, invece, non applicò alcuna ‘fonte’ collettiva, ma si limitò ad erogare una voce definita ‘acconto’ in attesa della stipula del CCNL D.M.O. poi intervenuta nel dicembre 2018. Dunque i giudici d’appello hanno ritenuto che tale erogazione sia avvenuta per far fronte alla c.d. vacanza contrattuale al fine di consentire alla retribuzione di restare adeguata ex art. 36 Cost. E dunque non hanno dato applicazione ad alcun CCNL in relazione al periodo oggetto di causa -dal 2015 al 2017 -sicché il motivo si rivela non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 200 CCNL D.M.O. per avere la Corte territoriale applicato tale norma anche al NOME, senza considerare che il nuovo CCNL trovava applicazione solo ai dipendenti
ancora in servizio a dicembre 2018.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto della ricorrente, l a Corte territoriale non ha applicato i miglioramenti previsti dal CCNL D.M.O., ma ha soltanto utilizzato una parte dell’art. 200 laddove le parti sociali hanno stabilito che ‘ nella definizione dei minimi contrattuali di cui alla tabella che precede si è tenuto conto anche degli anticipi sui futuri aumenti contrattuali … erogati in costanza di applicazione della Disciplina 2013 … ‘ -per ritenere che quegli ‘acconti’ o anticipi rispondevano, appunto, alla funzione di mantenere adeguata la retribuzione ex art. 36 Cost. anche in un periodo di c.d. vacanza contrattuale. Rispetto a questa funzione resta del tutto irrilevante il fatto che a dicembre 2018 il NOME non fosse più dipendente della società, posto che a lui non sono stati erogati i miglioramenti contrattuali per il periodo successivo all’estinzione del suo rapporto di lavoro, bensì soltanto quelli sotto voce di ‘acconti’ riconosciuti dal successivo CCNL D.M.O. come idonei proprio per il periodo di va canza contrattuale e, come tali, oggetto dell’obbligazione retributiva ex art. 2099 c.c. e 36 Cost., peraltro tacitamente riconosciuta dalla datrice di lavoro con la sua decisione unilaterale di iniziare ad erogare quella voce retributiva dal 2015 in poi, come accertato in fatto dalla Corte territoriale.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l’errata applicazione degli artt. 1360, 1362 e 1324 c.c. per avere la Corte territoriale considerato il contegno di essa società nei confronti di altri dipendenti che proseguirono il loro rapporto di lavoro.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente si limita a chiedere una diversa interpretazione di quel comportamento e non specifica in cosa sarebbe consistita la violazione del criterio ermeneutico posto dall’art. 1362 c.c .
Inoltre, i l riferimento dei giudici d’appello al comportamento anche successivo tenuto da RAGIONE_SOCIALE è solo una delle molteplici rationes decidendi , ciascuna autonoma in quanto idonea a sostenere la decisione. Dunque una volta rimaste ferme tutte le altre, in conseguenza del rigetto dei primi tre motivi di ricorso, l’ultimo motivo si rivela inammissibile. Va infatti ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia
fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse, oppure sia stata rigettata, determina l’inammissibilità per l’esistenza o la formazione del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020) oppure confermata in sede di legittimità, o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto quel motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata oppure confermata da questa Corte.
In ogni caso il motivo è inammissibile, perché la ricorrente si limita a contrapporre una sua interpretazione rispetto a quella fatta propria dalla Corte d’appello e non specifica, quindi, il vizio dell’asserita erroneità dell’applicazione d el canone di ermeneutica contrattuale invocato. Si è limitata ad affermare, peraltro apoditticamente, che quel canone non si applicherebbe agli atti unilaterali, in contrasto con l’espressa previsione dell’art. 1324 c.c., sia pure nei limiti della compatibilità. La ricor rente, infatti, non spiega perché quel criterio ermeneutico sarebbe incompatibile con il contegno in concreto da essa tenuto, come accertato dalla Corte territoriale.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data