SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1280 2025 – N. R.G. 00000099 2023 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA Sezione Seconda Civile
Composta dai Signori Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Giudice NOME Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.99/2023
promossa da in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del prof. avv. che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione del precedente grado di giudizio
– Appellante – contro
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di appello
-Appellata –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, di seguito solo ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6484/2019, emesso dal Tribunale di Bologna in favore di di seguito solo ) per l’importo di
€ 97.600,00 oltre interessi moratori e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo dovuto per prestazioni professionali svolte in esecuzione del contratto stipulato in data 31.07.2018.
Più in dettaglio l’opponente ha dedotto che il contratto, finalizzato alla realizzazione di un ‘ Piano Strategico di sviluppo e riposizionamento ‘, per il quale era stato pattuito il corrispettivo di € 120.000,00 oltre Iva – con versamento di un anticipo pari a € 40.000,00 oltre Iva – avrebbe dovuto articolarsi in tre fasi da portare a termine entro l’anno 2018: a) prima fase (background e posizionamento) volta alla definizione del posizionamento nel mercato di riferimento italiano anche mediante ‘ Analisi field con n. 3 interviste in profondità alle imprese competitors ‘; b) seconda fase (interviste e sviluppo business) per ipotizzare linee di sviluppo imprenditoriali più coerenti con le aspettative raccolte dai ‘ decisori ‘ pubblico-privati, mediante ‘ Analisi desk su banche dati pubbliche disponibili ‘ ed ‘ interviste in profondità ‘, al fine di pianificare lo sviluppo del business; c) terza fase ( partnership e scouting acquisizioni) per ipotizzare modalità di partnership , italiane ed estere, coerenti con la crescita del Gruppo, mediante
‘ Analisi desk per la ricerca di società target ‘ ed ‘ Incontri peer-to-peer con almeno n.3 potenziali partner ‘.
Tuttavia, le aveva consegnato (in ritardo rispetto ai tempi convenuti) una relazione finale recante l’indagine di mercato oggetto delle sole prime due fasi, peraltro del tutto insoddisfacente, per le descritte carenze e superficialità; mentre non aveva nemmeno proceduto all’esecuzione della terza fase del progetto, ossia quella più importante sul piano strategico e, a tal riguardo, ha riferito che non era intercorsa alcuna corrispondenza tra le parti ai fini della concretizzazione della prestazione convenuta.
In diritto, ha eccepito l’inadempimento di al contratto 31.07.2018, ai sensi dell’art. 1460 c.c. e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto; ha proposto altresì, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 48.800,00 versata a titolo di acconto sul complessivo corrispettivo pattuito .
si è ritualmente costituita con comparsa di costituzione con la quale, ripercorrendo le dinamiche intercorse tra le parti in causa, ha contestato la ricostruzione fattuale operata da controparte.
In particolare, ha dedotto di avere correttamente adempiuto al contratto del 31.07.2018, evidenziando che alle singole fasi del progetto erano stati attribuiti precisi valori: a) per la prima fase € 22.000,00; b) per la seconda fase € 80.000,00; c) per la terza fase € 18.000,00 e illustrando il lavoro specificatamente svolto in esecuzione della prestazione.
Ha riferito che terminate le prime due fasi, aveva rimandato gli incontri concordati per procedere alla terza fase, per poi contestare il lavoro eseguito e rifiutare il pagamento del corrispettivo concordato; in tal senso, la mancata realizzazione della terza fase del progetto, comunque non predominante come invece asserito dall’opponente (stante il valore minore attribuito rispetto alle due precedenti fasi), era da imputare unicamente al comportamento della committente, posto che necessitava di precise indicazioni per orientarsi nella ricerca di società obiettivo.
Pertanto, in diritto, ha richiamato la disciplina in materia di accettazione dell’opera oggetto del contratto di appalto di cui all’art. 1665 c.c., evidenziando che la contestazione di era avvenuta nove mesi dopo la consegna della relazione finale relativa alle prime due fasi; inoltre, in merito all’eccezione di inadempimento, ha contestato la rilevanza della mancata esecuzione della terza fase rispetto all’intero oggetto del contratto (€ 18.000,00 su € 120.000,00), ribadendo che la causa della mancata esecuzione era da attribuire al rifiuto di cooperazione da parte di da ritenersi a sua volta inadempiente ai sensi dell’art. 1206 c.c.
ha poi respinto l’addebito di grave ritardo, argomentando circa il carattere non essenziale e non inderogabile del termine convenuto e ha concluso chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale; in subordine, previo accertamento dell’attività effettivamente svolta, ha chiesto la condanna di al pagamento della diversa somma ritenuta a titolo di compenso per l’attività contrattuale svolta.
Con la sentenza n. 1518/2022, il Tribunale di Bologna, all’esito dell’espletata istruttoria consistita nell’escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento della somma di € 75.640,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, con la seguente motivazione.
‘Ritiene il giudicante che l’opposizione proposta da sia solo in parte fondata, nei limiti di quantum di cui al prosieguo; ne segue, dapprima, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto relativo a somma che pecca in eccesso.
Parte opponente già in fase stragiudiziale, ha rifiutato il pagamento del saldo contrattuale nella somma capitale di € 80.000,00=, portata dalla fattura 529/V1 in data 03.10.2019 (doc. n. 13 parte opposta, per l’importo Ivato di € 97,600,00=) emessa da a titolo di compenso per la prestazione di consulenza professionale ai fini della realizzazione del progetto denominato ‘Piano Strategico di sviluppo e riposizionamento’ e di cui al contratto inter partes 31.07.2018 (docc. nn. 3 e 4 parte opponente e n. 2 parte opposta), eccependone l’inadempimento.
Le principali eccezioni dell’opponente riguardano l’insoddisfacente qualità del prodotto realizzato, presentato in ritardo per la prima volta in data 05.02.2019 (doc. n. 12 parte opposta) e non completo della terza fase, tanto da non essere confacente alle proprie aspettative (così come dichiarato anche dal testimone a verbale di udienza 08.06.2021); tali argomenti, tuttavia, erano sollevati formalmente solo con la missiva in data 17.10.2019 (doc. n. 14 parte opposta), con la quale la eccepiva per la prima volta l’inesatto inadempimento al contratto e rifiutava il pagamento della fattura 529/V1, emessa pochi giorni prima.
2. È evidente che ai fini della decisione è prodromico accertare il contenuto degli obblighi contrattuali e, successivamente, verificarne l’esecuzione.
In primo luogo, si osserva che l’analisi del testo contrattuale evidenzia che l’accordo aveva ad oggetto un’attività di consulenza aziendale riconducibile allo schema negoziale di cui agli artt. 2229 e ss. cod. civ., ossia una prestazione d’opera intellettuale per cui le parti, nella loro piena autonomia negoziale, avevano liberamente convenuto il corrispettivo di complessivi € 120.000,00= (Iva).
A tal proposito, è opportuno specificare sin d’ora che qualsiasi argomentazione riguardante lo squilibrio tra il compenso pattuito e la prestazione oggetto del contratto è in questa sede inconferente, posto che la libera determinazione dell’ammontare del corrispettivo, quale esercizio di autonomia negoziale, è pacifico principio di diritto, non potendo le parti in una fase successiva all’esecuzione del contratto contestare il prezzo liberamente accettato.
L’accertamento, dunque, verte solamente sul corretto adempimento delle prestazioni oggetto del negozio, così come descritte nel contratto.
Quanto alla prima fase, la scrittura indica attività di ‘Analisi del mercato di riferimento «attuale» (dimensione, caratteristiche, potenzialità, ecc.)’, ‘Identikit dei principali player (caratteristiche qualiquantitative, visioni, strategie e azioni, etc) e valutazione competitive set di riferimento’ e ‘Analisi dei macro-trend e foresight sullo scenario futuro (bisogni socio-demografici, domanda di mercato, etc)’, per la cui esecuzione è altresì indicato il metodo, ossia ‘Analisi desk su banche dati pubbliche disponibili’, ‘Analisi field con n. 3 interviste in profondità alle imprese competitors’ e ‘SWOT Analysis (punti di forza e di debolezza dell’impresa, minacce ed opportunità esterne)’.
Orbene, dalla relazione consegnata e dalla documentazione allegata in atti risulta che sia le attività che le modalità siano state rispettate, essendo state consultate banche pubbliche, essendo state realizzate le tre interviste, ed essendo stata effettuata un’analisi finale dei punti di forza e debolezza dell’impresa; per quanto riguarda le tre interviste, in particolare, è circostanza documentale che siano stati contattati ed intervistati il direttore generale di , nella persona della dott.ssa
in data 30.10.2018 (doc. n. 5), l’amministratore delegato di
, dott.
in data 07.11.2018 (doc. n. 6), il Direttore Commerciale Sviluppo di dott.
in data 19.10.2018 (doc. n. 7).
Quanto alla seconda fase, i cui obiettivi consistevano nel ‘Focus sui mercati tradizionali «prospect» (property, facility, asset, etc), ‘Focus sul potenziale (tempi-dimensione) dei nuovi mercati (servizi ur-
bani, infrastrutture sociali, servizi alla persona, beni monumentali, etc)’, ‘Analisi dei clienti tradizionali e potenziali (privati, estero, etc), ‘Effetti e sostenibilità degli investimenti per nuovi business e acquisizioni’, per la cui esecuzione erano definite le modalità di ‘Analisi desk su banche dati pubbliche disponibili’, ‘Interviste in profondità ad almeno n.3 soggetti rappresentativi del target di mercato del cliente (ed. Governo, PAC, PAL, Centrali di acquisto, etc)’, si riscontra anche in questo caso il rispetto degli accordi, tenuto conto delle documentate interviste al Responsabile Divisione Risorse Umane e Comunicazione dott. NOME COGNOME della CONSIP in data 27.11.2018 (doc. n. 9), al Responsabile U.O. Generale e Appalti della Città Metropolitana di Bologna, avv. NOME COGNOME in data 6.12.2018 (doc. n. 10) ed al Vice Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dott. , in data 16.01.2019 (doc. n. 11).
Dall’analisi della relazione consegnata, dunque, non emergono gli inadempimenti dedotti da parte opponente, inadempimenti in assenza dei quali non è riscontrabile alcun profilo di responsabilità in capo a la frustrazione dell’aspettativa nutrita rispetto al prodotto della consulenza, infatti, non è un interesse di per sé meritevole di tutela.
Quanto alla terza fase, è circostanza documentale che, in assenza della necessaria collaborazione tra le parti, non sia stata eseguita. A tal proposito, dagli atti di causa e dalle testimonianze assunte, appare che abbia intrattenuto una sporadica corrispondenza con la che, dal canto suo, ha manifestato disinteresse all’esito della presentazione della relazione, non presentandosi all’incontro convenuto. Nessuna delle parti si è, ad ogni modo, attivata per portare a termine il contratto, né che ben avrebbe potuto insistere per prendere i dovuti contatti e concludere le prestazioni cui era tenuta, né la che in qualità di creditrice avrebbe dovuto pretendere l’adempimento integrale della prestazione.
Pertanto, in assenza dell’esecuzione della terza fase, che non rappresentava quella più rilevante del progetto, posto che il valore attribuitole dalle parti ammontava a soli € 18.000,00= su € 120.000,00=, e non potendosi ritenere che dal tenore del contratto le parti avessero inteso attribuire alla prestazione carattere di indivisibilità, il corrispettivo pattuito per detta fase non può ritenersi dovuto.
In merito, poi, al ritardo dedotto da parte opponente nella consegna del ‘Piano Strategico di sviluppo e riposizionamento’, si constata che la previsione contrattuale relativa alla durata nemmeno indica testualmente una data, riferendosi genericamente alla ‘fine del 2018’ (art. 2 contratto); non è, dunque, riscontrabile un termine essenziale, ma al contrario un termine puramente indicativo. Peraltro, si osserva che la avrebbe ben potuto diffidare o quantomeno invitarla a presentare chiarimenti circa la data di consegna del documento; anche in questo caso, il disinteresse manifestato, sostanziatosi in un’inerzia costante nella cura dei propri interessi, non è meritevole di una tutela postuma, in sede contenziosa.
3. L’opposizione merita dunque parziale accoglimento, dovendo rideterminarsi il quantum debeatur nella misura di quanto effettivamente svolto da ossia le sole due prime fasi del contratto 31.07.2018, per un complessivo ammontare di € 102.000,00= (oltre Iva).
Tenuto conto dell’avvenuto pagamento in acconto di € 40.000,00= (oltre Iva), residua a favore di il corrispettivo di € 62.000,00=, ovvero € 75.640,00= Ivato, ossia l’importo per cui è stata riconosciuta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, importo che è stato corrisposto da in corso di causa come riconosciuto pacificamente dalle stesse parti. La domanda riconvenzionale di parte opponente, nell’accertata debenza del corrispettivo per le due prime fasi del progetto, risulta poi essere assorbita e viene dunque rigettata…’.
Avverso detta sentenza ha proposto appello
ondato su due motivi.
Con il primo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale ha erroneamente operato la scomposizione per fasi dell’attività contrattualmente affidata a e di avere quindi, verificato (superficialmente) fase per fase l’attività da quest’ultima compiuta.
Sostiene al riguardo che laddove il Tribunale avesse correttamente valorizzato le prove orali raccolte, sarebbe inevitabilmente giunto ad accertare che:
– il risultato dell’attività di consulenza commissionata a risiedeva unicamente nella predisposizione di un piano di sviluppo contenente proposte concrete (linee di azione, società con cui trattare, possibili acquisizioni, tempi di attuazione, investimenti da fare, etc.) per il riposizionamento del busi-
ness di
– la circostanza emerge chiaramente dalla lettera delle pattuizioni contrattuali (‘ Piano strategico di sviluppo e riposizionamento ‘ e proposta di contratto, doc. 3 e 4 fascicolo I grado , atteso che il servizio oggetto della prestazione concordata tra le parti consisteva nella risposta concreta alle ‘ puntuali domande della committenza ‘ ivi formulate;
– l’attività richiesta da , pertanto, era unica, dal risultato univoco, rientrante quindi nell’ambito delle obbligazioni indivisibili;
– il documento denominato ‘ Piano Strategico di Sviluppo e riposizionamento di (doc.
5, pag. 2, fascicolo I grado , redatto da , non rispondeva in alcun modo alle ‘ puntuali domande della committenza ‘ e, pertanto, alla specifica prestazione contrattuale di cui all’incarico conferito dalla
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia ravvisato una concorrente responsabilità della che avrebbe ‘ manifestato disinteresse all’esito della presentazione della relazione ‘ e che ‘in qualità di creditrice avrebbe dovuto pretendere l’adempimento integrale della prestazione ‘ (pag. 7 sentenza impugnata).
Sostiene al riguardo che dalla documentazione in atti e dall’espletata istruttoria è invece emerso:
– l’inadempimento totale di agli obblighi contrattualmente assunti con l’odierna appellante; – la responsabilità di tale inadempimento attribuibile in via esclusiva a .
Rileva che vi è prova documentale – confermata dall’esame testimoniale – del fatto che il documento consegnato da a e per il quale l’odierna appellata ha illegittimamente chiesto il compenso contrattualmente stabilito) non costituisce adempimento, neppure parziale, del contratto stipulato inter partes , non rispondendo ad alcuna specifica richiesta della Società e non essendo la versione finale del lavoro.
Richiama le dichiarazioni testimoniali rese dai testi ing. e avv. (verbale udienza 08.06.2021) e sostiene che le prove emerse dall’espletata istruttoria dimostrano e confermano che non vi sono stati incontri tra le parti aventi ad oggetto l’esecuzione dell’incarico contrattuale e che, dopo l’invio della bozza, a protestato per le vie brevi e chiesto che fosse rivista completamente, senza tuttavia formalizzare alcuna diffida per i rapporti in essere tra le parti.
Pertanto deve esclusivamente imputarsi a l’inadempimento contrattuale di cui si discute con la conseguenza che nulla è dovuto dall’appellante a titolo di compenso.
Conclude quindi chiedendo l’accoglimento del proposto appello con condanna di alla restituzione delle somme già versate, con il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che il Tribunale ha correttamente valutato il contratto stipulato tra le parti in data 31.07.2018, avente ad oggetto la realizzazione del piano strategico di sviluppo e riposizionamento di che prevedeva una prestazione, dovuta da , divisa in tre fasi. Rileva che dal tenore letterale del regolamento negoziale, si evince chiaramente che la fattispecie in esame rientra nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c. e che l’indagine ermeneutica sulla natura giuridica delle prestazioni dedotte è del tutto agevole, tenuto conto della dirimente volontà delle parti chiaramente espressa nell’art. 1.2 ‘… il Contratto è articolato in una serie di attività descritte nell’allegato sub1 al presente Contratto, di cui forma parte integrante ed essenziale ‘ (doc.1 fascicolo I grado ).
Detto allegato sub 1 , denominato ‘ Piano strategico di sviluppo e riposizionamento – Offerta di progetto’ (doc. 2 fascicolo I grado NOMISMA), distingue tre diverse ed autonome prestazioni, alle quali, infatti, sono stati espressamente attribuiti tre specifici compensi di differente importo:
1. Posizionamento e Background € 22.000,00;
2. € 80.000,00;
3. Partnership e Scouting Acquisizioni € 18.000,00.
Pertanto, alla luce di tali inconfutabili risultanze documentali, è evidente l’erroneità della tesi formulata da che richiama l’art. 1316 c.c., nel vano tentativo di ricondurre la fattispecie in esame nell’alveo delle obbligazioni indivisibili.
Sostiene quindi che la semplice lettura, prima, e l’analisi, poi, della norma ex adverso invocata chiariscono in via definitiva che le prestazioni oggetto del contratto rientrano nella specie di quelle cd. divisibili.
Evidenzia ancora che, quanto sopra dedotto, trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità, che, in presenza di più obbligazioni, individua nella pattuizione di un prezzo unitario l’elemento di accertamento della loro indivisibilità/inscindibilità ( ex multis , Cass. civ. nn.7287/2005 e 15545/2013).
Quindi, anche sotto tale profilo, è esente da censure la decisione del Tribunale di Bologna, che, per la regolare esecuzione delle prime due fasi del contratto, ha precisamente determinato il quantum debeatur negli importi effettivamente convenuti (€ 22.000,00 + € 80.000,00), ritenendo, invece, non dovuta la somma di €18.000,00 per la terza e marginale fase, rimasta priva di adempimento a causa del contegno omissivo di
Sul secondo motivo, sul preteso inadempimento contrattuale da parte di
.
Sostiene che l’appellante, perseverando nell’errato convincimento dell’indivisibilità delle obbligazioni contrattualmente convenute, afferma che sarebbe inadempiente, per non avere dato esecuzione alla terza fase progettuale.
Evidenzia che tale censura è del tutto infondata alla luce dell’esaustiva produzione documentale e degli esiti dell’espletata istruttoria, adeguatamente apprezzata dal Giudice di primo grado.
In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali è chiaramente emerso che, durante l’esecuzione contrattuale, i referenti di on hanno mai espresso alla società appellata critiche e osservazioni relativamente all’andamento del lavoro svolto né, tanto meno, successivamente alla consegna dell’ output avvenuto in data 5 febbraio 2019 (cfr. testimonianze rese, rispettivamente, dal prof. e dal dott. verbale di udienza 11.05.2021).
, ha parlavamo tra di noi in
Del resto, all’udienza dell’8 giugno 2021, l’ing. , escusso quale teste indicato da dichiarato espressamente che relativamente all’ output prodotto da ‘ ma non abbiamo mai fatto richiesta in tal senso a .
Non vi è traccia di alcuno scritto, mail o qualsivoglia carteggio contenente commenti, impressioni o critiche mosse a durante il corso del rapporto contrattuale o successivamente alla ricezione dell’opus della fase I e II.
Difatti, le avverse contestazioni, sopraggiunte solo al momento di corrispondere il dovuto, hanno destato non poche perplessità non solamente all’interno del gruppo di lavoro , ma anche nello stesso prof. come dimostrato dallo scambio di mail intercorso tra questi e il dott. (doc. 15 fasc. di parte di primo grado) e come dichiarato dagli stessi nel corso dell’istruttoria.
Osserva che il Piano strategico di sviluppo e riposizionamento, lungi dall’essere ‘ banale o inutile ‘ come sostenuto da rappresenta, piuttosto, il risultato mirabile di un lavoro dettagliato e ritagliato sulle peculiarità e necessità della , come tale, contenente elementi strutturali e innovativi del mercato del facility management nonché chiare proposte sulle linee di sviluppo percorribili per la committenza.
Nel corso dell’istruttoria, inoltre, è emerso che il prof. all’epoca dei fatti, fosse il referente della er l’esecuzione del contratto e che abbia tentato più volte, ma invano, di mettersi in contatto con la committenza per finalizzare il proprio lavoro con la realizzazione della fase III del progetto.
Dalle risultanze testimoniali è emerso che sin dal primo incontro con , aveva manifestato la volontà che il prof. facesse da cerniera tra le due società, fungendo da punto di riferimento interno per la gestione di ogni rapporto con
Tale circostanza è stata confermata da tutti i testi sentiti al riguardo, quali il prof. il dott.
e persino lo stesso avv. il quale riferiva che il prof. era ‘ su questa consulenza interlocutore del gruppo nella fattispecie di .
Difatti, è emersa una costante interlocuzione tra e il prof. come testualmente riferito dal teste ‘ (…) il professore era stato indicato come supervisore del progetto, mi relazionavo con lui, condividevo gli step ed io scrivevo mail per consegna materiali con , ma era che dettava i passi del progetto ‘.
Tutto ciò risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta, quale la mail del 7 .11.2018, con la quale il dott. inviava al prof. un dettagliato elenco sullo stato di avanzamento del progetto (doc. 8, nonché docc.5,6,7,9,10,11 fascicolo I grado ).
A ciò si aggiunge, la call di gruppo avvenuta in data 17 settembre 2018 e l’incontro tenutosi a Roma in data 25 settembre 2018, in occasione dei quali veniva condiviso tra le due società lo stato di avanzamento dei lavori progettuali.
Tali incontri sono stati confermati dai testimoni escussi (cfr. risposta teste e teste al capitolo 14 di cui alla seconda memoria istruttoria di , nel corso dei quali la committenza aveva espresso entusiasmo per le soluzioni prospettate da per il riposizionamento della
Conclude chiedendo il rigetto dell’atto di appello, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 10.12.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
L’appellante ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto fondata l’eccezione d’inadempimento formulata da , la quale ha allegato e
provato di non aver potuto adempiere integralmente alla prestazione dovuta per mancanza di interesse di la quale non ha posto in essere la necessaria attività di collaborazione.
Si deve infatti ribadire che l’ultima fase dello studio demandato a – consistente nell’individuazione di partnership per future operazioni straordinarie di acquisizione – non potesse prescindere da una fattiva e sostanziale interazione con i vertici direttivi ed operativi della società appellante, i quali avrebbero dovuto supportare nell’individuazione di società obiettivo.
Dall’espletata istruttoria è emerso che dopo il ricevimento della documentazione relativa all’adempimento delle prime due fasi, ha cessato ogni comunicazione con e disdettato e rimandato, senza alcuna indicazione di ulteriore data, l’incontro fissato per il 12 febbraio 2019, finalizzato a discutere della relazione consegnata da e per comunicare a questa le indicazioni necessarie alla realizzazione dell’ultima fase del contratto.
Sul punto il teste prof. sentito all’udienza del 11.05.2021, sul capitolo 27 della seconda memoria istruttoria di , con riferimento all’incontro programmato a Roma per il 12 febbraio 2019, ha dichiarato ‘ venne disdetta dall’avv. tramite l’ing. , mi pare all’ultimo momento.’ ADR: ‘ a voce mi disse di avvertire di non recarsi a Roma perché l’avv. aveva altri impegni ‘; sul capitolo 28 della seconda memoria istruttoria di , ha dichiarato ‘ Si è vero, frequentemente ci siamo sentiti per ipotizzare di entrare nel merito del lavoro ma la cosa è stata sempre rinviata e pertanto non abbiamo mai discusso in dettaglio la fase successiva. Infatti la possibilità di entrare nel merito della terza fase era subordinata all’ esame e alla condivisione dei risultati di cui alla documentazione che era stata fino lì riprodotta ‘; infine sul capitolo 29 della seconda memoria istruttoria di , ha dichiarato ‘ Si è vero. Li sollecitavo (l’avv. e l’ing. ) verbalmente in varie occasioni, infatti li incontravo anche per altri motivi sempre lavorativi attinenti al mercato’.
Le dichiarazioni di detto teste sono del tutto rilevanti in quanto, nel corso dell’istruttoria, è emerso che il prof. avendo lavorato ‘ per entrambe le parti in diverse vesti ‘, era il referente di
er l’esecuzione del contratto e sin dal primo incontro con , aveva manifestato la volontà che il prof. facesse da cerniera tra le due società, fungendo da punto di riferimento interno per la gestione di ogni rapporto con .
Ebbene, da quanto dedotto emerge quindi che, indipendentemente dall’unitarietà o meno della prestazione dedotta nel contratto, la responsabilità della mancata integrale esecuzione del contratto non è dipesa da
e che il contratto stipulato tra le parti si è quindi risolto per l’omessa collaborazione di la quale è comunque tenuta a compensare per la parziale attività pacificamente svolta.
Per tali motivi l’appello deve essere rigettato, con integrale conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell’attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante, dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide: – rigetta l’appello;
– condanna rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.154,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante, dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice NOME COGNOME dott. NOME COGNOME