fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Riscossione delle imposte, notifica iscrizione ipotecaria

Riscossione delle imposte, iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata.

Pubblicato il 24 July 2022 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 283/2022 pubblicata il 19/07/2022
nella causa di I° grado iscritta al N. 213/2021 R.G.

promossa da
XXX (C.F.:)

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (P. IVA:)

RESISTENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL),

RESISTENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

CONTUMACE

Avente ad oggetto: estratto di ruolo – opposizione – cartella esattoriale – avviso di addebito – notificadecadenza – prescrizione

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso dell’11.03.2021: “In via principale

Annullare ovvero dichiarare nulle o comunque inefficaci tutti gli avvisi di addebito e cartelle esattoriali indicati in narrativa, unitamente ai ruoli ed agli estratti di ruolo per omessa o carente notifica degli stessi con conseguente estinzione del titolo.

In ogni caso

Accogliere il ricorso accertando e dichiarando l’intervenuta la prescrizione delle pretese creditorie portate dai seguenti avvisi di addebito e cartelle: – documento n.; – documento n. ; – documento n. ; – documento n.

; – documento n.; – documento n.; – documento n.; – documento n.; – documento n.

; – documento n.;

oggetto del presente giudizio e di specifica impugnazione, il tutto per decorrenza del termine di cinque anni previsto per i contributi previdenziali ed assistenziali, sancendo la loro irricevibilità da parte dell’Ente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”

Il procuratore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione conclude come da note finali dell’8.06.2022: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, si insiste affinché l’intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, voglia In via preliminare di rito, revocare il provvedimento cautelare sospensivo adottato il 18 marzo 2021 difettandone i presupposti di legge;

In via preliminare di merito, dichiarare l’inammissibilità ex art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021 del ricorso proposto dal signor XXX avverso l’estratto di ruolo per carenza di interesse concreto e attuale ad agire in giudizio; Sempre in via preliminare di merito, dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal signor XXX avverso l’estratto di ruolo per decadenza dal termine perentorio previsto dal D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 5;

In via principale di merito, per tutto quanto esposto ed argomentato, respingere le domande tutte proposte dal signor XXX nei confronti dell’Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre oneri di legge.”

Il procuratore dell’INAIL conclude come da memoria difensiva del 23.12.2021:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;

sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’avverso ricorso per tardività ed intervenuta decadenza dell’opposizione in quanto depositato oltre il termine di 40 giorni (ex D.Lgv. 46/1999) e/o oltre il termine di 20 giorni (ex art. 617 c.p.c.) dalla notifica delle cartelle esattoriali Inail;

nel merito, in via principale, rigettare l’avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, e per l’effetto dichiarare legittime le richieste di pagamento dei crediti Inail contenuti nelle tre cartelle di pagamento;

in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso avversario, dichiarare la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e Inail, vertendo l’oggetto della controversia su una attività successiva all’iscrizione a ruolo del credito e non più di competenza dell’Istituto; Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in opposizione dell’11.03.2021, XXX chiedeva accertarsi la nullità e comunque l’inefficacia delle cartelle esattoriali n. (€. 451,04), n. (€. 176,46) e n. (€. 32,82), nonché degli avvisi di addebito n. (€. 2.361,93), n. (€. 1.212,69), n. (€. 2.401,24), n. (€. 2.473,48), n. (€. 2.419,91), n. (€. 2.444,05), n. (€. 2.392,90) e n. (€. 1.893,65), per carente o omessa notifica, conseguentemente dichiararsi non dovute le pretese contributive oggetto dei predetti ruoli. Egli deduceva che, in data 22.02.2021, si recava presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare l’esistenza di pendenze a suo carico e nell’occasione veniva a conoscenza dei predetti atti impositivi, ammontanti a complessivi €. 18.260,17, richiamati dall’estratto di ruolo consegnato dall’agente della riscossione, atto autonomamente impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1974/2015.

Il ricorrente lamentava: a) l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito; b) il mancato rispetto delle forme e delle modalità prescritte dagli artt. 137 c.p.c. e 26 e 60, D.P.R. n. 602/1973; c) la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 delle pretese contributive.

Nelle note scritte del 28.01.2022, la difesa attorea eccepiva la nullità della notificazione dell’Agente delle Entrate-Riscossione, “perché effettuata mediante un servizio postale privato privo dell’autorizzazione speciale rilasciata dal ministero e necessaria per la notifica degli atti tributari.”

2. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava le deduzioni/eccezioni attoree e instava per il rigetto del ricorso; la convenuta eccepiva: a) la carenza di legittimazione passiva per le questioni attinenti alle notifiche degli avvisi di addebito e alla prescrizione dei contributi INPS; b) l’inammissibilità dell’opposizione, perché non proposta nel termine di quaranta giorni ex art. 24, comma 5, D. Leg. n. 46/1999, nonostante la rituale notifica delle cartelle impugnate; c) l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire, in ragione della non impugnabilità dell’estratto di ruolo; d) l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, in quanto il termine era stato interrotto dalle intimazioni di pagamento del 2018 e del 2019.

3. L’INAIL, tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e perché proposta oltre il termine di quaranta giorni ex art. 24, comma 5, D. Leg. n. 46/1999 e decorsi i venti giorni previsti per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

4. L’INPS, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

5. Sull’opposizione avverso le cartelle n. 07020130000884514, n. 07020140002930186 e n. 07020140040681116
5.1. Le cartelle n., n. e n. hanno ad oggetto i premi assicurativi INAIL, mentre gli avvisi di addebito soprarichiamati attengono a crediti previdenziali INPS.

5.2. Secondo il pacifico insegnamento del giudice di legittimità, “L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi – in quest’ultimo caso – di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (Cass. n. 5443/2019). Dunque, l’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi e dimostri di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Anche recentemente Cass. n. 3005/2020 ha ribadito che “l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 3, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l’impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata» (Cass. n. 23046 del 2016)”.

5.3. Le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate, mediante raccomandata a/r, presso la residenza di XXX, in Formigine, via Bramante n. 10 (cfr. avvisi di ricevimento). Segnatamente:

– la cartella n. risulta notificata in data 26.01.2013, con consegna a mani del familiare convivente; [1]

– la cartella n. risulta notificata in data 28.06.2014 (notifica perfezionatasi per computa giacenza); [2]

– la cartella n. risulta notificata in data 22.06.2015 (notifica perfezionatasi per computa giacenza). [3]

Le relate di notifica riportano il numero identificativo della cartella.

Il ricorrente era perfettamente a conoscenza del credito vantato dall’INAIL, così come riportato nelle cartelle, ma ciononostante non ha proposto tempestiva opposizione ex art. 24, D. Leg. n. 46/1999. L’accertamento amministrativo è divenuto irretrattabile per decorso del termine di quaranta giorni ex art. 24, D. Leg. n. 46/1999. Deve pertanto escludersi l’ammissibilità dell’opposizione in funzione recuperatoria, posta la decadenza in cui è incorsa l’attore. Come statuito da Cass. n. 22946/2016, “diversamente opinando, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”.

XXX avrebbe potuto ottenere il risultato di eliminare le cartelle esattoriali ancora iscritte a ruolo, la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per l’intervenuta prescrizione quinquennale, attivandosi in via amministrativa, richiedendo all’Ente previdenziale lo sgravio, in via di autotutela, dei premi prescritti. In difetto di una attività esecutiva dell’agente della riscossione, il ricorrente non avrebbe dovuto seguire la strada dell’azione di accertamento negativo del credito. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità: “L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione : ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell’amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un’azione di mero accertamento” (Cass. n. 22946/2016).

Alla stregua del principio della cd. “ragione più liquida” (cfr. Cass. n. 30745/2019, Cass. S.U. n. 11799/2017), l’accoglimento dell’illustrato profilo di censura assorbe ogni valutazione in ordine alle ulteriori eccezioni dei convenuti.

5.4. Le eccezioni relative ai vizi delle notifiche sono infondate.

5.4.1. In primo luogo, l’onere dell’agente della riscossione di provare l’avvenuta notifica della cartella è adempiuto con il deposito degli avvisi di ricevimento o della relata di notifica, giacché l’unico originale della cartella o degli atti è nelle mani del destinatario. Per pacifica giurisprudenza, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (così Cass. n. 9246/2015, Cass. n. 24235/2015, Cass. n. 21803/2016, Cass. n. 21533/2017, Cass. n. 33563/2018). Nello stesso senso Cass. n. 23902/2017: “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.”

5.4.2. Né sussiste la violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 600/1973. La notifica degli atti impositivi è stata eseguita dal concessionario mediante raccomandata A/R, modalità ritenuta legittima dalla giurisprudenza e per la quale non è richiesta la compilazione della relata di notifica: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell’iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 17248/2017).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, non è necessario l’invio della raccomandata informativa: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12083/2016).

5.4.3. Parimenti infondata l’eccezione di nullità della notifica perché eseguita tramite posta privata. La questione investe esclusivamente le cartelle n.  (€. 176,46) e n. 07020140040681116 (€. 32,82), in quanto la cartella n.  (€. 451,04) è stata notificata da Poste Italiane. La notifica è stata eseguita tramite messo notificatore, modalità espressamente prevista dalla normativa di settore (art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602/1973). Solo la raccomandata informativa (relativa al deposito degli avvisi presso la casa comunale) è stata spedita dall’agenzia privata.

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 58/2011, solamente i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982 e i servizi di notificazione dei verbali di contestazione del codice della strada sono stati affidati in regime di esclusiva a Poste Italiane (questo regime di monopolio è stato abrogato, con decorrenza dal 10.09.2017, per effetto della L. n. 124/2017, art. 1, comma 57). Ne deriva che, nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della Direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla Legge n. 124/2017, anche gli operatori privati diversi da Poste Italiane erano abilitati ad eseguire l’invio di atti diversi da quelli richiamati nel citato D. Leg. n. 58/2011. In tal senso Cass. n. 15360/2020: “Invero, il tenore letterale dell’art. 4 del d. Igs. n. 261/1999 quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal d. Igs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d. Igs. n. 261/1999” (nello stesso senso Cass. n. 21011/2021, Cass. n. 25521/2020). Va aggiunto che le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 299/2020 e 300/2020, hanno statuito che è nulla e non inesistente la notificazione eseguita dall’operatore di posta privata, senza il relativo titolo abilitativo, nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della Direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017. La notifica eseguita tramite l’operatore di poste private è astrattamente conforme al modello disegnato dal legislatore europeo.

I vizi formali della notifica devono essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine di venti giorni (cfr. Cass. 8104/2018, Cass. 3582/2022). Siccome l’attore non ha rispettato il termine fissato dall’art. 617 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

5.5. Si osserva, in ogni caso, come non si sia perfezionata la prescrizione dei premi INAIL.

Il termine prescrizionale è pacificamente quello quinquennale ex art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995 (Cass. S.U. n. 23397/2016). L’Agenzia delle Entrate ha interrotto la prescrizione con le intimazioni di pagamento n.  (notificata il 19.01.2018),[4] n.  (notificata il 15.11.2018) [5] e n.  (notificata il 25.11.2019), [6] notificate dal messo notificatore prima dello spirare del termine quinquennale.

6. Sull’opposizione avverso gli avvisi di addebito INPS
6.1. Non vi è prova della notifica degli avvisi di addebito. La documentazione prodotta dall’ADER attiene alle cartelle di pagamento e non ai ruoli INPS. E’ quindi ammissibile l’opposizione in funzione recuperatoria.

Parte attrice non ha formulato alcuna contestazione di merito, avendo eccepito solamente la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995.

6.2. Gli avvisi di addebito n., n. e n. sono relativi ai contributi IVS degli anni 2011 e 2012; [7] i primi atti interruttivi della prescrizione sono stati inviati con le intimazioni di pagamento n. (notificata il 19.01.2018) e n. (notificata il 28.08.2018), [8] una volta spirato il termine quinquennale. Va quindi dichiarata la prescrizione dei contributi degli anni 2011 e 2012.

L’avviso di addebito n. ha ad oggetto i contributi IVS del 2013 [9] e il termine di prescrizione è stato interrotto dall’intimazione di pagamento n., consegnata alla moglie del ricorrente in data 15.11.2018. [10]

Anche l’avviso di addebito n. è relativo ai contributi IVS del 2013 ma il primo atto interruttivo è stato notificato nel 2019, dopo il perfezionamento della fattispecie estintiva (cfr. intimazione di pagamento n.). [11]

Gli avvisi n. , n. e n. hanno ad oggetto i contributi IVS degli anni 2014 e 2015. [12]

Le intimazioni n. e n. sono state notificate nel 2019, prima del decorso dei cinque anni. [13]

7. Sulle spese di lite

7.1. XXX è tenuto a rifondere le spese di lite dell’INAIL e dell’Agenzia Entrate-Riscossione in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

7.2. Con la recente sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell’art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l’assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell’area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo. L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione giustifica la compensazione parziale delle spese di lite tra il ricorrente e l’INPS, nella misura del 50%. La restante quota del 50% deve essere posta a carico dell’Istituto previdenziale in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55/2014. La statuizione di condanna investe sole l’ente impositore e non l’Agenzia delle Entrate-Riscossione stante l’estraneità di quest’ultima dal procedimento notificatorio degli avvisi di addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. , definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) ACCERTA E DICHIARA inammissibile l’opposizione proposta da XXX avverso le cartelle di pagamento n., n. e n.;

2) ACCERTA E DICHIARA prescritti i contributi previdenziali INPS degli anni 2011, 2012 e 2013 oggetto degli avvisi di addebito n., n., n. e n.;

3) ACCERTA E DICHIARA non prescritti i contributi previdenziali INPS degli anni 2013,2014,2015 oggetto degli avvisi di addebito n., n., n. e n.; 4) CONDANNA XXX al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

5) CONDANNA XXX al pagamento delle spese di lite in favore dell’INAIL, che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;

6) CONDANNA l’INPS al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.543,00 – già ridotta del 50% -, di cui €. 43,00 per anticipazioni e €. 2.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

7) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Modena, 30 giugno 2022

Il Giudice del Lavoro


[1] Cfr. doc.ti 2 – 3 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[2] Cfr. doc.ti 4 – 8 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[3] Cfr. doc.ti 9 – 13 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[4] Cfr. doc.ti 14 – 19 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[5] Cfr. doc.ti 26 – 29 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[6] Cfr. doc.ti 36 – 41 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[7] Cfr. doc.ti 14,20 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[8] Cfr. doc.ti 14 – 19 e 20 – 25 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[9] Cfr. doc.ti 26 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[10] Cfr. doc.ti 26 – 27 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[11] Cfr. doc.ti 30 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[12] Cfr. doc.ti 30,36 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

[13] Cfr. doc.ti 30,36 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati