Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1536 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1536 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
sul ricorso iscritto al n. 5532/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
–ricorrente– contro
CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
–controricorrente– avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3812/2019 depositata il 25/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato:
Il Tribunale di Verona, decidendo sul ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis c.p.c. proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME condannava i convenuti al rilascio di porzioni immobiliari, che la ricorrente assumeva di avere acquistato in forza di distinti atti di compravendita dai comproprietari, deducendo che esse erano detenuti senza titolo dai convenuti.
In aggiunta all’ordine di rilascio, il Tribunale condannava i convenuti al pagamento di una somma per l’occupazione degli immobili. Le statuizioni in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano emesse a seguito del rigetto della domanda di usucapione proposta dalla COGNOME.
La Corte d’appello di Venezia confermava interamente la decisione, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alla domanda di usucapione.
Per la cassazione della decisione d’appello la COGNOME ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, l’ultimo dei quali censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che, in ipotesi di occupazione sine titulo , il danno sia in re ipsa .
La causa, avviata per la trattazione in camera di consiglio, è stata dapprima rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con la casa n. 32342 del 2020 e, successivamente, fissata in pubblica udienza.
In prossimità dell’udienza pubblica, il controricorrente ha depositato memoria, deducendo l’ esistenza di un sopravvenuto accordo inter-partes , che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, tuttavia insistendo per la regolazione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale della ricorrente.
Rileva il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte che, ai fini della soluzione della questione dell’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, sollevata nel diverso procedimento n. 32342 del 2020, ma rilevante allo stesso modo anche nel presente giudizio, appare opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte a cui la questione è stata rimessa con le ordinanze interlocutorie Cass. civ. Sez. III n° 6946 e 6947 del 2 marzo 2022.
Rileva ancora il Procuratore Generale che analoga esigenza si presenta per la soluzione dell’ulteriore questione, oggetto di uno dei motivi del ricorso, della prova del danno da occupazione
illegittima, pure rimessa alle Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n°1162/22 e 3946/22, rispettivamente della III e della II Sezione di questa Corte N. 32342 del 2019.
Il collegio condivide il rilievo del Procuratore Generale, aggiungendo che l’esigenza dal medesimo segnalata sussiste, a prescindere dalla verifica se l’accordo prodotto dal controri corrente con la memoria abbia realmente determinato la cessazione della materia del contendere. È decisiva la circostanza che la istanza di cessazione della materia del contendere è accompagnata dalla richiesta di regolazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale. Inoltre, è lo stesso controricorrente a chiarire che l’accordo non coinvolge la questione della configurabilità del danno in re ipsa a seguito di occupazione abusiva, oggetto di uno dei motivi di ricorso.
Si giustifica quindi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito delle rimessioni di cui sopra.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto delle rimessioni di cui in premessa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda