Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO22
C.C. 29/5/2024
Vendita -Nullità per mancata previsione del prezzo -Annullamento per incapacità naturale del venditore sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in forza di delibera del RAGIONE_SOCIALE del 20 aprile 2022, prot. n. 2095/2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1089/2022, pubblicata il 17 marzo 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2013, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, al fine di: A) dichiarare la nullità o l’inesistenza o comunque pronunciare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE atti pubblici di vendita RAGIONE_SOCIALEa nuda proprietà immobiliare, conclusi il 30 aprile 2001 e il 30 ottobre 2003 tra l’alienante COGNOME NOME e l’acquirente COGNOME NOME, per l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa corrispondente volontà RAGIONE_SOCIALE‘alienante o comunque per la sua incapacità di intendere e di volere, con l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE immobili trasferiti in favore RAGIONE_SOCIALE‘attrice, quale erede RAGIONE_SOCIALEa de cuius COGNOME NOME; B) dichiarare comunque la nullità di tali atti per insussistenza del requisito indispensabile del pagamento del prezzo o comunque pronunciarne la risoluzione per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento del prezzo; C) condannare il convenuto, in via generica, alla restituzione dei frutti ricavabili dagli immobili, con gli interessi decorrenti dal loro impossessamento; D) condannare il convenuto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 50.000,00, quale quota parte del prezzo di acquisto versato dal terzo acquirente in forza di atto pubblico di vendita del 29 gennaio
2004, oggetto di indebita appropriazione in data 4 febbraio 2004, a scapito RAGIONE_SOCIALE‘alienante COGNOME NOME, oltre interessi di mora.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande spiegate, anche per l’intervenuta prescrizione, negando che l’alienante fosse incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti traslativi si erano perfezionati e sostenendo che il prezzo RAGIONE_SOCIALEe vendite stipulate in suo favore era stato corrisposto alla germana alienante in epoca precedente alla conclusione dei contratti mediante plurime elargizioni di denaro effettuate in favore di COGNOME NOME, volte a far fronte alle esigenze economiche da questa manifestate.
Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello e testimoniale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 6839/2017, depositata il 13 giugno 2017, rigettava le domande proposte per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa prova di una menomazione RAGIONE_SOCIALEa sfera intellettiva e volitiva di particolare gravità in capo all’alienante COGNOME NOME, pur se momentanea e transitoria, rilevando che il prezzo era stato corrisposto anticipatamente e che l’appropriazione RAGIONE_SOCIALEa quota parte del prezzo ricevuto per l’atto di vendita del 29 gennaio 2004 era riconducibile alla volontà di COGNOME NOME di versare il suddetto importo al germano COGNOME NOME a titolo di rimborso dei prestiti erogati da quest’ultimo nel corso RAGIONE_SOCIALE anni.
2. -Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2017, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado COGNOME NOME, la quale lamentava: 1) l’erronea esclusione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE atti di vendita per mancanza di volontà RAGIONE_SOCIALE‘alienante
o comunque per la sua incapacità di intendere e di volere al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALEe vendite; 2) l’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di condanna generica alla restituzione dei frutti; 3) l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 50.000,00.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale concludeva per il rigetto del gravame, con la conseguente conferma RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello proposto e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’azione di annullamento dei due atti di vendita del 30 aprile 2001 e del 30 ottobre 2003 si era prescritta per decorso del termine quinquennale dal giorno del loro perfezionamento, conformemente all’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto COGNOME NOME nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 28 novembre 2013; b ) che comunque la domanda di annullamento era infondata nel merito, in difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘incapacità naturale RAGIONE_SOCIALE‘alienante al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione dei contratti, onere che ricadeva sulla parte che aveva chiesto l’annullamento, stante che il consulente medico-legale del Pubblico Ministero, nel procedimento penale avviato contro COGNOME NOME, indagato per i reati di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita, aveva concluso per una valutazione di mera probabilità che la
paziente, già nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004, non fosse più capace di autodeterminarsi con consapevolezza e sufficiente chiarezza, attesa l’indisponibilità di documenti medici relativi a tale periodo; c ) che tale conclusione era avvalorata dalla relazione di uno specialista neurologo, prodotta dal convenuto, in cui emergeva che, nell’anno 2002, il quadro clinico non era ancora caratterizzato da uno sfacelo psichico, insorto solo successivamente; d ) che neanche la raccolta prova testimoniale deponeva in senso favorevole alla tesi attorea, in quanto le dichiarazioni rese risultavano di scarsa utilità pratica, giacché contraddittorie e comunque espresse da soggetti privi RAGIONE_SOCIALEe idonee cognizioni scientifiche; e ) che all’uopo non sarebbe stato sufficiente che COGNOME NOME, al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione RAGIONE_SOCIALEe vendite, presentasse un perturbamento psichico, ma sarebbe stato invece necessario, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘annullamento, che tale perturbamento fosse tale da menomare gravemente le facoltà intellettive e da impedire una seria valutazione dei propri atti; f ) che la pronuncia penale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di cui alla sentenza n. 15640/2011, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME NOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 531 c.p.p., per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli -pronuncia penale divenuta irrevocabile -, pur avendo negato l’evidenza RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza del fatto o che l’imputato non lo avesse commesso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 129, secondo comma, c.p.p., non poteva es sere equiparata all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato; g ) che anche la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe due vendite per mancanza di causa, in ragione del carattere meramente irrisorio e simbolico dei
prezzi di acquisto stabiliti, doveva essere disattesa, poiché il prezzo era stato pattuito nel contratto in termini effettivi, attesa altresì la contraddittorietà tra la domanda di nullità -che presupponeva la volontà di porre in essere una vendita nulla -e l’azione di annullamento per l’incapacità di intendere e di volere RAGIONE_SOCIALEa venditrice; h ) che, altresì, l’annullabilità del contratto per incapacità naturale del contraente configurava una situazione giuridicamente incompatibile con la declaratoria di nullità per simulazione; i ) che anche la domanda di risoluzione per inadempimento, proposta in via subordinata, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato, doveva essere respinta, poiché l’acquirente aveva adempiuto alle fondamentali obbligazioni sullo stesso gravanti; l ) che, contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE‘appellante, il Tribunale si era pronunciato sulla domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito, nella misura di euro 50.000,00, ritenendola infondata, infondatezza che era avvalorata dall’omessa produzione del rogito del 29 gennaio 2004.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimato COGNOME NOME.
4. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 654 c.p.p., per avere la Corte di merito omesso di valutare le risultanze del procedimento penale, atteso che la sentenza penale, nonostante la dichiarazione di estinzione
per prescrizione dei reati ascritti a chiusura RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, aveva precisato che il materiale acquisito -e soprattutto le dichiarazioni lucide, conseguenziali e logiche rese sul punto da COGNOME NOME -non consentiva di addivenire ad una pronuncia più favorevole all’imputato.
Obietta l’istante che la Corte d’appello avrebbe accertato in via autonoma i fatti costituenti il presupposto RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata ed avrebbe attinto alle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria penale solamente ai fini di un eventuale inverso convincimento, mentre avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati in sede penale, anche all’esito di una loro eventuale rivalutazione autonoma.
1.1. -Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato.
1.2. -E ciò perché la Corte del gravame ha anzitutto dichiarato l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di annullamento per incapacità naturale RAGIONE_SOCIALE‘alienante ex artt. 1425, secondo comma, e 428 c.c. dei contratti conclusi il 30 aprile 2001 e il 30 ottobre 2003, per decorso del termine quinquennale dalla loro stipulazione ex art. 1442, primo e terzo comma, c.c. e solo in via subordinata ne ha comunque sostenuto l’infondatezza per difetto di prova sull’incapacità di intendere e di volere RAGIONE_SOCIALEa venditrice all’epoca RAGIONE_SOCIALEa stipulazione dei contratti.
Il motivo di ricorso si appunta invece solo sulla ratio decidendi subordinata.
Ora, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione
anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi , né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum , insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.
Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11404 del 29/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9293 del 08/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 3402 del 06/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18046 del 23/06/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005; Sez. L, Sentenza n. 3236 del 28/05/1985).
1.3. -Quanto alla dedotta nullità (imprescrittibile) per mancanza di volontà RAGIONE_SOCIALE‘alienante, è stato accertato che nessuna incapacità tale da importare -con valutazione incidenter tantum -la circonvenzione RAGIONE_SOCIALE‘alienante si fosse determinata.
Ora, la fattispecie incriminatrice RAGIONE_SOCIALEa circonvenzione d’incapace prevista dall’art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela RAGIONE_SOCIALE‘incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela RAGIONE_SOCIALE‘autonomia privata e RAGIONE_SOCIALEa libera esplicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività negoziale RAGIONE_SOCIALEe persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c., oltre alla
sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio RAGIONE_SOCIALEa medesima (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008; Sez. 1, Sentenza n. 12126 del 23/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004; Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 29/10/1994).
Senonché la sentenza impugnata -valutando le risultanze del procedimento penale conclusosi con la sentenza irrevocabile del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 15640/2011 di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati contestati ed esaminando altresì gli elementi probatori raccolti nel procedimento civile -ha verificato il difetto di riscontri sull’assenza di volontà di COGNOME NOME in ordine al trasferimento RAGIONE_SOCIALEa nuda proprietà dei cespiti di cui agli atti pubblici del 30 aprile 2001 e del 30 ottobre 2003.
E ciò avuto riguardo: – alla valutazione di mera probabilità espressa dal consulente medico-legale del Pubblico Ministero circa il fatto che la paziente, già nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004, non fosse più capace di autodeterminarsi con consapevolezza e sufficiente chiarezza, attesa l’indisponibilità di documenti medici relativi a tale periodo; – alle conclusioni RAGIONE_SOCIALEa relazione di uno specialista neurologo, prodotta dal convenuto, in cui emergeva che, nell’anno 2002, il quadro clinico non era ancora caratterizzato da uno sfacelo psichico, insorto solo successivamente; – alla scarsa utilità pratica RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rese, giacché contraddittorie e comunque espresse da soggetti privi RAGIONE_SOCIALEe idonee cognizioni scientifiche.
Siffatta determinazione è conforme al principio secondo cui, in tema di giudicato, la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p., così come quelle RAGIONE_SOCIALE artt. 651, 653 e 654 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice
costituisce un’eccezione al principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia e RAGIONE_SOCIALEa separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto RAGIONE_SOCIALE elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014; Sez. U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011).
La Corte del gravame ha altresì aggiunto che l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘evidenza circa l’insussistenza del fatto o la non commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato non poteva essere equiparata all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato medesimo, in difetto di alcun accertamento dei fatti di reato.
Sicché -in difetto di alcun accertamento di tali fatti e in ragione RAGIONE_SOCIALEa mera negazione RAGIONE_SOCIALE‘evidenza dei presupposti per disporre l’assoluzione non avrebbe potuto applicarsi il principio
secondo cui la sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati in sede penale, nonostante il proscioglimento per estinzione del reato, spiega effetti nel giudizio civile vertente tra le stesse parti che hanno partecipato al processo penale, anche se può essere operata una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12973 del 30/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 24082 del 17/11/2011).
2. -Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, primo comma, c.p.c. e 2730 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 50.000,00 dovesse comunque essere respinta, stante la circostanza che mancava agli atti la prova costituita dall’atto di compravendita del 29 gennaio 2004, con cui COGNOME NOME aveva venduto a terzi.
E ciò senza considerare che, nel corso del procedimento penale, COGNOME NOME aveva riconosciuto di non aver versato i corrispettivi previsti, perché dette somme di denaro avrebbero dovuto compensare le innumerevoli spese effettuate per far fronte alle necessità RAGIONE_SOCIALEa sorella.
Sicché la confessione resa dal COGNOME avrebbe reso non necessaria la produzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di vendita.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
In primis , si rileva che la doglianza si appunta avverso la statuizione del giudice del gravame che, dopo avere disatteso il motivo d’appello secondo cui il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito oggettivo
per l’importo di euro 50.000,00 ritenendo, invece, che il giudice di primo grado avesse pronunciato su tale domanda, rigettandola -, ne ha confermato l’infondatezza, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa produzione del contratto di vendita in favore del terzo di cui al rogito del 29 gennaio 2004. E proprio sulla conferma RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda si incentra il motivo di ricorso.
Senonché, la censura muove da un presupposto intrinsecamente erroneo. E ciò perché la riportata dichiarazione confessoria posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa censura si riferisce al mancato versamento dei corrispettivi RAGIONE_SOCIALE atti di vendita del 30 aprile 2001 e del 30 ottobre 2003, in cui COGNOME NOME figurava quale acquirente RAGIONE_SOCIALEa nuda proprietà.
Per converso, a fronte RAGIONE_SOCIALEa vendita immobiliare del 29 gennaio 2004, da COGNOME NOME al terzo COGNOME NOME, per il corrispettivo di euro 70.000,00, la stessa attrice nel giudizio di primo grado contestava a COGNOME NOME, non già di non aver corrisposto il prezzo, bensì di avere -dopo il versamento del prezzo a cura del terzo acquirente sul conto corrente cointestato a COGNOME NOME e COGNOME NOME -disposto il trasferimento sul conto intestato al solo COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 50.000,00, mediante l’emissione in data 4 febbraio 2004 di due assegni RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 25.000,00 ciascuno, tratti sul conto cointestato ai germani COGNOME.
Sicché la dichiarazione confessoria in tesi disattesa, su cui si impernia la doglianza, non attiene alla statuizione censurata.
Il che lascia impregiudicato il rilievo in forza del quale la mancata produzione del contratto di vendita del 29 gennaio 2004 non ha consentito di reputare comprovata la domanda di
ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito, e segnatamente la causale RAGIONE_SOCIALE‘originario versamento sul conto cointestato ai germani COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 70.000,00, quale presupposto fattuale RAGIONE_SOCIALEa pretesa ripetizione.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c., per avere la Corte distrettuale negato la nullità RAGIONE_SOCIALE atti di vendita del 30 aprile 2001 e del 30 ottobre 2003 per l’inesistenza del prezzo, benché, in ragione RAGIONE_SOCIALEa confessione resa dal convenuto in sede penale, in ordine al mancato pagamento del prezzo di tali acquisti (salvo poi giustificare tale omissione con la apodittica circonlocuzione circa la compensazione operata con le spese anticipate a favore RAGIONE_SOCIALEa congiunta venditrice), emergesse che, nella comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, il prezzo fosse programmaticamente destinato a non essere pagato.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘istante, inoltre, tale mancato pagamento del prezzo avrebbe inciso sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa risolubilità RAGIONE_SOCIALEa compravendita per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, posto che la semplice deduzione di una datio in solutum sarebbe stata del tutto ingiustificata e comunque non provata.
3.1. -Il motivo è infondato.
Orbene, il prezzo RAGIONE_SOCIALEa compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (ex artt. 1418 e 1470 c.c.), allorché esso sia programmaticamente destinato, nella comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, a non essere pagato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30836 del 26/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 22617 del 10/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 17746 del 08/09/2015; Sez. 2,
Sentenza n. 9640 del 19/04/2013; Sez. 2, Sentenza n. 9144 del 28/08/1993).
Tale programmatica esclusione del pagamento deve emergere dal testo negoziale (ossia dalla comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti come estrinsecata nel contratto), affinché possa ingenerarne l’invalidità per mancanza RAGIONE_SOCIALE‘elemento essenziale del prezzo, e non già da elementi esterni o postumi, ipoteticamente incidenti sui diversi istituti RAGIONE_SOCIALEa simulazione, RAGIONE_SOCIALEa remissione del debito o semplicemente RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento.
D’altronde, qualora le parti RAGIONE_SOCIALEa vendita stabiliscano di compensare il prezzo pattuito con il debito pregresso del venditore verso l’acquirente, il relativo accordo non fa venir meno il contratto di compravendita.
Attenendo tale accordo integrativo solutorio all’esecuzione del contratto e non al suo perfezionamento, esso può essere oggetto di convenzione anche non scritta tra le parti ed aver luogo anche in un momento successivo al perfezionamento del contratto stesso, essendo normale che l’esecuzione di un contratto avvenga non contestualmente, ma in un momento posteriore a quello RAGIONE_SOCIALEa formazione del consenso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 09/04/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1966 del 22/06/1971).
In ultimo, a fronte di tale accordo di compensazione, nessun riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘acquirente può essere desunto dalle dichiarazioni richiamate.
4. -Quanto all’istanza avanzata dal controricorrente nella propria memoria illustrativa, con cui si chiede che sia ordinata la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale
proposta, trascrizione avvenuta solo successivamente alla pronuncia di secondo grado, sulla quale dunque non si configurerebbe né un difetto di domanda RAGIONE_SOCIALEa parte interessata nel giudizio di merito, né un’omessa pronuncia, essa è inammissibile in questa sede di legittimità (in quanto domanda nuova).
E così è inammissibile ex art. 372 c.p.c. la produzione a supporto RAGIONE_SOCIALEa richiesta (ossia la nota di trascrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, descritta come dichiarazione di annullamento di atti, del 2 agosto 2013, proposta davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, effettuata presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Entrate Ufficio provinciale di RAGIONE_SOCIALE -Territorio -Servizio di pubblicità immobiliare di RAGIONE_SOCIALE 2 in data 8 giugno 2022, r.g. n. 28.317, r.p. n. 21.705, dopo il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello del 17 marzo 2022).
5. -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che liquida in
complessivi euro 9.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda