Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
sul ricorso 17446/2019 proposto da:
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende – controricorrente –
nonché contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa la sua procuratrice RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente interveniente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO d ROMA n. 8215/2018 depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra epigrafata la Corte d’Appello di Roma -pronunciando in ordine al contenzioso corrente tra i ricorrenti e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ed in prosieguo, limitatamente al credito nascente dal contratto di mutuo, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, innescato dai ricorrenti sul rilievo, tra l’altro, che i rapporti che ne erano stati all’origine erano frutto di una truffa contrattuale e
prefiguravano la consumazione del reato di usura -ha riformato l’impugnata decisione definitiva di primo grado, accogliendo l’appello principale banca, nella parte in cui questa aveva dichiarato «nulli, a causa di operazioni illegittime di anatocismo tutti i contratti conclusi da COGNOME NOME e società RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE» ed ha invece confermato la pure impugnata decisione non definitiva di primo grado, rigettando l’appello incidentale degli odierni ricorrenti, nella parte in cui questa aveva disconosciuto la sussistenza della truffa contrattuale e del reato penale di usura.
In particolare, il decidente, dando conto delle ragioni del proprio deliberato, ha previamente ritenuto, in margine all’appello principale, rigettando l’eccezione di inammissibilità di questo sollevata dagli appellati, che «le sentenze appellate risultano ad una semplice lettura, talmente lacunose, contraddittorie, prive di logica, in larga parte incomprensibili da doversi considerare radicalmente e totalmente nulle»; e, quindi, pronunciando nel merito di esso -e segnatamente del motivo d’appello inteso a contestare la dichiarata nullità dei contratti per contrasto con il divieto di anatocismo -che «la nullità delle singole clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi non può comportare -contrariamente a quanto affermato dal primo giudice -la nullità dell’intero contratto bancario, poiché non risulta affatto che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che é colpita da nullità».
Circa le ragioni di rigetto dell’appello incidentale ha invece osservato, in relazione alla pretesa truffa contrattuale consumata dalla banca in danno degli appellanti incidentali, che «le censure, racchiuse nel motivo, vanno disattese, essendo sfornite di adeguato e coerente sviluppo argomentativo (sia in fatto che in diritto), oltre che totalmente prive di supporto probatorio»; in relazione alla pretesa
illiceità penale dei trascorsi, che «la censura non ha pregio; gli stessi appellanti affermano di essere “venuti a trovarsi in uno stato di bisogno assoluto e pressante per il quale ogni loro volontà era assolutamente irrilevante, essendo ormai, alla totale mercé di BNL”, dopo la stipulazione dei contratti per cui è causa, “alla fine del 1994”, sicché -secondo la loro stessa prospettazione -i contratti in questione non possono essere stati viziati de uno stato di bisogno ai medesimi contratti non preesistente», e ciò non senza pure aggiungere che «le allegazioni degli appellati non sono comunque suffragate da alcun supporto probatorio»; ed in relazione al denunciato inadempimento da pare della banca degli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di mutuo, che «in base al contratto di mutuo e al capitolato allegato la banca mutuante non era affatto obbligata ad erogare la somma mutuata in un’unica soluzione e ad un tempo determinato, essendo invece ivi previsto che l’erogazione della somma mutuata venisse in correlazione con lo stato di avanzamento dei lavori. E, comunque, le erogazioni di cui si lamenta la tardività furono ricevute ed accettate dalla parte mutuataria, la quale non risulta abbia mai fatto una sollecitazione o rimostranza, sollevato alcuna contestazione né formulata alcuna riserva prima della proposizione della domanda giudiziale … Gli atti di erogazione e quietanza prodotti da parte appellante asseverano incontestabilmente l’avvenuta effettiva erogazione dell’intero importo del mutuo come stipulato».
1.2. Per la cassazione di detta sentenza i ricorrenti si valgono di sei motivi di ricorso, seguiti da memoria dei medesimi ad eccezione di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso e memoria BNL.
E’ intervenuta nel giudizio, a mezzo di controricorso, in persona della sua procuratrice RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dichiaratasi
cessionaria del credito di che trattasi a seguito di cessione operata in suo favore da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130.
Con atto depositato il 20.3.2024 NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che BNL nella propria memoria ha dichiarato di non accettare.
Con atto depositato il 1.4.2024 il difensore di NOME COGNOME ha reso noto il decesso del proprio assistito e chiesto che si dichiarasse l’interruzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va previamente disattesa l’istanza di interruzione del processo in quanto l’istituto non trova applicazione nel giudizio di cassazione posto che il procedimento, una volta instaurato con la notificazione ed il deposito del ricorso, prosegue per impulso d’ufficio e resta dunque indifferente agli eventi che menomano la capacità processuale delle parti (Cass., Sez. III, 4/08/2000, n. 10237; Cass., Sez. III, 9/07/1992, n. 8377; Cass., Sez. IV, 23/01/1984, n. 560).
3. Giova poi osservare -a fronte dell’intervento dispiegato nell’odierno giudizio, in persona della sua procuratrice RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della cessione del credito operata in suo favore da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130, intervento ritenuto ammissibile anche in questa sede come riconosciuto da ultimo da Cass. 19786/24, alla cui ampia motivazione si rimanda ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -che la cessione e la conseguente legittimazione al ricorso non sono state fatte oggetto di contestazione avversaria, sì che esse possono darsi per implicitamente riconosciute (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11650).
4. Si impone, sempre in via preliminare, anche di dichiarare l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra NOME
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e le intimate, in conseguenza dell’intervenuta rinuncia da parte dei primi del ricorso nei confronti delle seconde, atteso che l’accettazione non è più condizione per la sua efficacia, giusta il dettato del novellato art. 390, comma 2, cod. proc. civ., applicabile alla specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
5. Ciò detto, il primo motivo del ricorso, con cui si deduce la nullità dell’impugnata decisione ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. per vizio di motivazione in relazione alla dichiarata nullità delle sentenze di primo grado, in quanto le affermazioni al riguardo operate dal giudice d’appello sarebbero apodittiche e sorrette da una motivazione apparente, non ha pregio e non merita perciò seguito.
Occorre invero rilevare, da un lato, che le affermazioni oggetto di critica e, più esattamente, il vulnus motivazionale ascritto alla sentenza impugnata, hanno preso forma in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dai sodali RAGIONE_SOCIALE a fronte del gravame proposto dalla banca, sicché, non avendo la declaratoria così pronunciata formato oggetto di ricorso in questa sede -dato che nell’illustrazione della doglianza nessun richiamo si coglie all’eccezione di inammissibilità del gravame disattesa dal decidente -su di essa è, appunto da questo lato, inevitabilmente scesa la scure del giudicato, che la rende inoppugnabile e ne preclude ogni vaglio.
Viceversa -e quindi da un altro lato -ove la doglianza, in disparte da ogni riconduzione all’eccepita inammissibilità dell’appello, debba intendersi come una critica allo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata nel suo complesso occorre rilevare che le affermazioni censurate non integrano una ratio decidendi , ma costituiscono, a tutto concedere, una semplice premessa argomentativa -una sorta di abstract introduttivo, per intenderci -a quanto il decidente, motivatamente in modo più compiuto e
ragionato, avrà occasione di spiegare in prosieguo nell’esame delle singole ragioni di appello fatta valere da ciascuna parte.
Nell’uno e nell’altro caso il motivo si sottrae al richiesto esame.
6. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell’impugnata decisione ai sensi degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. per vizio di motivazione, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che la Corte d’Appello avrebbe riformato le decisioni di primo grado, nella parte in cui questa aveva ritenuto che i rapporti tra le parti fossero travolti nella loro interezza per l’anatocismo ricorrente in ciascuno di essi, senza che fosse stata formulata alcuna domanda al riguardo e senza peraltro offrire alcuna giustificazione del proprio giudizio, non ha pregio e non merita perciò seguito.
Anche riguardo a questa doglianza -della cui fondatezza in senso storico è lecito sommamente dubitare, giusta quanto ne scrive la banca controricorrente riportando, senza contestazioni, ampi stralci del proprio atto di gravame che attestano il contrario -si impone un duplice angolo di osservazione: da un lato, essa rifluisce nel solco di una contestazione motivazionale senza costrutto, dato che la Corte d’Appello, così come già si è riferito nella premessa narrativa di fatto, ha ineccepibilmente spiegato perché i contratti non potessero essere giudicati nulli nella loro interezza; dall’altro va ricordato che è compito del giudice di merito interpretare la domanda, di talché non è censurabile in guisa di preteso errore di diritto la spendita del relativo potere, mettendo capo ad un accertamento in fatto che sotto il profilo qui allegato non è minimamente sindacabile.
E quindi anche qui, nell’uno e nell’altro caso il motivo si sottrae al richiesto esame.
7. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 1827 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. per essersi
la sentenza impugnata attenuta alle risultanze della CTU per la liquidazione delle partite a debito dei ricorrenti sebbene se ne fosse eccepita l’inesperibilità a causa della mancata produzione da parte della banca di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti correnti tra le parti, non ha pregio e non merita perciò seguito.
Va infatti osservato che, sebbene sia stato lo stesso CTU a dare atto delle lacune documentali ora denunciate, rappresentando partitamente per ciascun rapporto quali fossero le carenze riscontrate, nondimeno è lo stesso CTU a ritenere che ciò non è di impedimento all’espletamento del mandato peritale «poiché gli estratti conto non disponibili si riferiscono ad un breve periodo intermedio e non invece all’intero periodo iniziale» e su questa premessa -che rende già inconferente l’allegazione ricorrente -ha enucleato un approccio di stima pervenendo a conclusioni che la Corte d’Appello ha inteso far proprie «in quanto basate su corrette metodologie (nella stessa relazione ben esposte) e su accurate indagini tecnico contabile, congruamente motivata, del tutto scevra da vizi logico-giuridici». Nel che è da vedere l’espressione di un giudizio, che, oltre a risultare coerente con il quadro di riferimento di diritto secondo cui il giudice del merito esaurisce l’obbligo motivazionale quando aderisce alle conclusioni del consulente da lui nominato (Cass., Sez. I, 16/11/2022, n. 33742; Cass., Sez. VI-III, 2/02/2015, n. 1815; Cass., Sez. I, 9/01/2009, n. 282), integra una valutazione in fatto, una manifestazione del potere che l’ordinamento processuale conferisce al giudice di merito, e a lui solo, di valutare le risultanze istruttorie secondo il metro del proprio prudente apprezzamento.
E dunque in ragione di ciò la censura non è sindacabile.
Il quarto motivo di ricorso ed il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell’impugnata decisione ai sensi dell’art. 132 cod.
proc. civ., rispettivamente per il vizio di motivazione apparente che inficerebbe il capo di essa che ha rigettato l’appello incidentale dei ricorrenti in punto di truffa contrattuale e per il vizio di motivazione carente che inficerebbe il capo di essa che ha rigettato l’appello incidentale dei ricorrenti in punto al reato di usura, in entrambi i casi perché la motivazione non darebbe conto delle ragioni della decisione e non renderebbe comprensivo l’ iter decisionale, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura, si rivelano entrambi senza pregio ed immeritevoli perciò di seguito.
Si tratta di doglianze di pari contenuto sollecitatorio mediante le quali i ricorrenti, obliterando, peraltro, i limiti propri del giudizio di legittimità, intendono riaprire la discussione su entrambi i profili oggetto di scrutinio in sede di appello chiedendo che la Corte di Cassazione, a cui rappresentano più un dissenso di principio che un serio dubbio motivazionale, proceda in buona sostanza alla rinnovazione del sindacato di merito, nell’auspicio che un vaglio ex novo degli elementi istruttori in tal guisa lumeggiati possa condurre ad un esito della lite per loro migliore da quello fin qui segnato.
E dunque in ragione di ciò la censura non è sindacabile.
9. Il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 1176, 1375, 1218 e 1455 cod. civ. in relazione agli inadempimenti in cui era incorsa la banca intimata nell’eseguire il contratto di mutuo, per non aver la sentenza impugnata, nel motivare il rigetto del corrispondente motivo di gravame, preso atto della violazione delle regole dianzi richiamate in relazione al fatto che la banca avesse proceduto alla erogazione frazionata del mutuo in connessione con lo stato di avanzamento dei lavori, quantunque questa modalità di esecuzione non fosse stata negozialmente prevista e fossero note le pressanti necessità finanziaria della parte mutuataria, non ha pregio e non merita perciò seguito.
Trattasi, a fronte della puntuale motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, di censura intesa alla rivisitazione del fondamento fattuale della vicenda, sicché la sua prospettazione in questa sede chiama la Corte di Cassazione ad esercitare un ufficio estraneo ai propri compiti ordinamentali, mirando ad ottenere una pronuncia sostitutiva di quella che solo il giudice di merito può emettere in quanto solo a lui compete condurre l’accertamento in fatto rispetto a quanto oggetto di lite.
Il ricorso va, dunque, nel complesso dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto e compensa integralmente le spese in relazione al ricorso proposto da NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
Dichiara il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE inammissibile e condanna i medesimi al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di BNL in euro 20200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di RAGIONE_SOCIALE nella sua veste di cessionaria di RAGIONE_SOCIALE in euro 18200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.4.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME