Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14542/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei commissari straordinari, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 97/2022, depositata il 23/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con decreto n. 184/14 veniva ingiunto alla Regione Molise il pagamento di euro 12.000.000,00 a favore di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione controllata, di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione controllata e di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione controllata, in forza della fideiussione rilasciata a garanzia di parte dell’investimento relativo all’acquisizione del complesso aziendale RAGIONE_SOCIALE da parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE
Il giudizio di opposizione che ne era seguito, riassunto dinanzi al Tribunale di Campobasso, dopo che il Tribunale di Isernia aveva dichiarato la sua incompetenza territoriale, si concludeva con la sentenza n. 579/2017 con cui veniva dichiarava nulla la fideiussione, perché: i) non era stata rilasciata per perseguire un interesse pubblico, ma per garantire un investimento in favore di società private; ii) riguardava il settore tessile non ricompreso nelle finalità istituzionali della Regione; iii) integrava, in violazione dell’art. 119 Cost., un indebitamento sostenuto con una spesa diversa da quelle di investimento, indicate tassativamente dall’art. 3, comma 18, l. n. 350/2013.
La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 97/2022, depositata il 23/03/2022, ha confermato la decisione di prime cure.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione controllata, RAGIONE_SOCIALE in amministrazione controllata e RAGIONE_SOCIALE in amministrazione controllata ricorrono per la cassazione di detta sentenza, basandosi su sei motivi.
Resiste con controricorso la Regione Molise.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 1, cod.proc.civ., è dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per avere la Corte territoriale esercitato un inammissibile sindacato diretto di costituzionalità e disapplicato la legge regionale regolatrice del caso deciso, in violazione degli artt. 101, 117, 127, 134, 136 e 137 Cost.
Premesso di aver lamentato con il primo motivo di appello, la disapplicazione da parte del Tribunale dell’art. 1, comma 35, della legge regionale Molise 1° febbraio 2011, n. 2, e, quindi, la violazione degli artt. 101, 117, 127, 134, 136 e 137 Cost., atteso che, in assenza di una pronuncia demolitoria della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 136, 1° comma, Cost. e dell’art. 30, della l. n. 87/1953, neppure una legge eventualmente incostituzionale avrebbe potuto essere disapplicata dal giudice di merito e che solo alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, Cost., spetta decidere in ordine all’eventuale eccesso di competenza legislativa della Regione rispetto alla legislazione statale, le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia rigettato il motivo, disapplicando, a sua volta, l’art. 1, comma 35, della legge regionale del Molise n. 2/2011, pronunciandosi su materie estranee alle sue attribuzioni ed esercitando un inammissibile sindacato di costituzionalità diffuso, assimilabile a quello proprio di un sistema giuridico di common law .
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale rigettato il primo motivo di appello con una motivazione meramente apparente, non avendo deciso sulla
questione della disapplicazione della legge regionale del Molise n. 2/2011.
Con il terzo motivo, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., le ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 17, della l. 24/12/2003, n. 350, nella versione applicabile ratione temporis , in relazione all’art. 30, comma 15, della l. n. 289/2002 e all’art. 11, disp.prel. cod.civ.
Premesso che con il secondo motivo di appello era stato censurato il fatto che il Tribunale non avesse messo a fuoco se in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti il rilascio di una fideiussione a prima richiesta costituisse o meno un indebitamento in senso tecnico e se il legislatore ordinario, nell’attuare il disposto costituzionale, avesse inteso vietare qualsiasi attività finanziaria comportante il rischio di escussione della garanzia a carico dell’ente pubblico non finalizzata all’investimento, le ricorrenti attingono la statuizione reiettiva, considerandola erroneamente argomentata facendo leva su un’ipotesi di indebitamento non prevista dal legislatore, giacché l’art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003, nel testo vigente al tempo del rilascio della fideiussione, non contemplava tra le ipotesi di indebitamento la prestazione di garanzie.
Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per non essersi il giudice a quo pronunciato sul secondo motivo di appello con cui avevano dedotto che, al tempo in cui fu emessa la garanzia fideiussoria a prima richiesta, l’art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003 non prevedeva la prestazione di garanzia tra le fattispecie tassative di indebitamento.
Con il quinto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello, in violazione degli artt. 1362, 1363, 1936 e 1272 cod.civ., ravvisato nella prestazione della garanzia un’operazione di indebitamento.
Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., l’erronea riconduzione della fattispecie per cui è causa al campo di applicazione degli artt. 191, 202 e 207 TUEL e l’altrettanto erronea individuazione di una causa di nullità del contratto basata sull’applicazione delle suddette norme piuttosto che dell’art. 30, comma 15, l. n. 289/2002, in combinato disposto con l’art. 3, comma 17, l. n. 350/2003 nella versione applicabile ratione temporis, nonché la violazione dell’art. 1418 cod.civ., atteso il difetto di una nullità testuale o strutturale o la violazione di norme imperative.
Il Collegio rileva che la materia trattata appartiene alla competenza tabellare della Prima sezione civile (cod. 100) e che, pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente (cod. 100) .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/6/2024 della Terza