R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente Consigliere Consigliere ausiliario est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n . R.G. 264/2026 , posta in decisione all'udienza in trattazione scritta del
30.06.2026, promossa con ricorso depositato in data 13.03.2026
d a
C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procure in calce al ricorso, dall'AVV_NOTAIO, C.F. , presso lo studio del quale elegge domicilio fisico in Brescia, INDIRIZZO, nonché domicilio speciale digitale all'indirizzo p.e.c C.FRAGIONE_SOCIALE.
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'AVV_NOTAIO, C.F. , presso lo studio della quale elegge domicilio fisico in Milano, INDIRIZZO, nonché domicilio speciale digitale all'indirizzo p.e.c. RAGIONE_SOCIALE
APPELLATO
In punto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 4743/2025, pubblicata in data 06.11.2025 all'esito del procedimento R.G. 14528/2024, notificata all'odierna appellante in data 12.02.2026
CONCLUSIONI
R.G. 264/2026
OGGETTO:
comodato di immobile urbano
dell'appellante
-in via preliminare, riconosciuta la piena sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e/o del periculum in mora , disporre ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. la sospensione dell'efficacia della sentenza in questa sede impugnata, con provvedimento che si chiede nel caso di emettere anche inaudita altera parte ;
-in via principale, riconosciuta la nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per tutte le ragioni espresse nel presente atto, e per l'effetto anche la nullità della sentenza n. 4743/2025 pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 06 novembre 2025, visto il disposto di cui all'art. 354 c.p.c., rimettere la presente controversia al Tribunale di Brescia, quale giudice del primo grado;
-in via subordinata, previa rimessione in termini della difesa dell'odierna appellante ai sensi degli artt. 294 e 359 c.p.c., riconosciuta l'applicabilità alla controversia de qua dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, riconosciuto altresì il mancato avveramento della condizione di procedibilità connesso con tale norma per le ragioni esposte in atti, dichiarare improcedibile l'azione proposta dal sig. con ogni conseguenza di legge;
-in via gradatamente subordinata, sempre previa rimessione in termini dell'appellata, riconosciuta l'assenza dei presupposti di fatto e/o riconosciuta l'applicabilità al comodato intercorso tra le parti della norma di cui all'art. 1809 c.c., riconosciuta l'assenza dei presupposti previsti da tale norma per la richiesta di restituzione dell'immobile, rigettare la richiesta in tal senso formulate dal sig.
-in via del tutto subordinata, riconosciuto come gli immobili di cui si chiede la restituzione siano adibiti da lungo tempo dalla sig.ra a propria abitazione, in riforma di quanto previsto dalla sentenza di primo grado, concedere all'appellante un termine congruo per il rilascio di detti immobili;
-in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si producono unitamente al presente ricorso in appello i seguenti d
dell'appellato
Voglia l'RAGIONE_SOCIALEma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
in via preliminare e in rito:
dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per carenza di specificità dei motivi di doglianza ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
respingere e dichiarare inammissibile l'istanza subordinata di rimessione in termini ex artt. 153 e 294 c.p.c. avanzata dall'appellante, essendo la mancata conoscenza del processo di primo grado imputabile a sua esclusiva e grave negligenza;
accertata l'omessa formulazione di capitoli separati di prova e la mancata tempestiva indicazione dei dichiaranti quale teste ai sensi dell'art. 244 c.p.c., dichiarare la radicale inammissibilità e inutilizzabilità istruttoria delle dichiarazioni stragiudiziali di terzi sub docc.
11, 12 e 13 avversari, nonché la totale inattendibilità e irrilevanza delle produzioni fotografiche sub doc. 14, opponendosi sin d'ora a una loro qualsiasi e tardiva convalida orale o sanatoria istruttoria;
nel merito:
rigettare integralmente in ogni suo motivo l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto e in toto la sentenza n. 4743/2025 pronunciata dal Tribunale di Brescia;
in ogni caso:
condannare l'appellante, sig.ra al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata e lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (commi 1 e/o 3), nella misura che RAGIONE_SOCIALE Corte riterrà di giustizia, o liquidata anche in via equitativa, in ragione della accertata condotta di malafede processuale, abuso dello strumento giudiziario e manipolazione ex post dello stato dei luoghi;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio (compenso professionale ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge).
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4743/2025 il Tribunale di Brescia, accertato che contumace, occupa senza titolo due unità abitative di proprietà di in Brescia, INDIRIZZO, ha condannato la al rilascio immediato degli immobili e al rimborso delle spese di lite, mentre ha rigettato la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione avanzata dal
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate.
si è costituito, chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.
Sull'istanza di sospensiva proposta dall'appellante si è aperto il sub-procedimento 2641/2026, definito con ordinanza 08.05.2026, che ha accolto l'istanza.
Nel presente giudizio, all'udienza del 30.06.2026, tenutasi in forma cartolare, visto il deposito delle note di trattazione scritta da entrambe le parti, la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha depositato il dispositivo, ex art. 437 e 127 ter ult. co. c.p.c.
Motivi della decisione
L'appellante, in fatto, afferma che, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del dicembre 2024, l'ha convenuta in giudizio, esponendo di essere proprietario di due unità abitative nel Comune di Brescia, di 1,5 vani ciascuna, unite, concesse in locazione a RAGIONE_SOCIALE nel 2010 e il 29.1.2013 e asserendo che, nonostante la cessazione del rapporto con la società, ella, in quanto socia della società già conduttrice, è rimasta ad occupare gli immobili, ignorando la richiesta di restituzione a mezzo raccomandata a.r. in data 30.7.2023;
l'appellata afferma che il ricorrente, qualificato il rapporto intercorso tra le parti quale comodato precario, ha chiesto la sua condanna all'immediato rilascio degli immobili e al pagamento dell'indennità di occupazione;
la notifica dell'atto introduttivo è stata fatta ex art. 143 c.p.c. in data 13.12.2024 e lei è stata condannata, in contumacia, al rilascio degli immobili e rimborso delle spese di causa.
Col primo motivo di impugnazione eccepisce la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado.
Sottolinea che la notifica ex art. 143 c.p.c. può effettuarsi solo ' laddove risulti che il destinatario si è trasferito definitivamente dal luogo indicato dai registri anagrafici e la nuova residenza effettiva permanga sconosciuta' (C.A. Brescia sent. n. 398/2022), ma, nel caso di specie, la controparte sapeva bene che lei è residente da oltre venti anni al medesimo indirizzo, in Brescia, INDIRIZZO, come risulta dal certificato di residenza, infatti questo è ciò che la controparte ha sostenuto in giudizio.
Afferma, peraltro, che i testi della controparte, sentiti in primo grado, hanno tutti confermato che lei risiedeva negli immobili per cui è causa, dove è stata tentata la notifica e il ha
prodotto in corso di causa, a ulteriore conferma della circostanza, un certificato anagrafico aggiornato.
Asserisce che, come precisato in merito dalla giurisprudenza, deve ritenersi del tutto illegittimo il ricorso alle forme previste per gli irreperibili quando emerga, invece, dalle stesse dichiarazioni della parte richiedente la notifica, la piena conoscenza dell'effettiva residenza del destinatario presso il luogo risultante dalle evidenze anagrafiche e ciò addirittura anche nell'ipotesi in cui il destinatario abbia deliberatamente eliminato ogni proprio riferimento (cosa non verificatasi nel caso di specie) (RAGIONE_SOCIALE Trieste, R.G. 290-1/2024 ordinanza 30.10.2024).
Evidenzia come l'asserita sua irreperibilità sia derivata unicamente da un errore commesso dal ricorrente nella predisposizione della relata di notifica, nella quale il nominativo della destinataria era indicato come , errore che ha tratto in inganno l'Ufficiale Giudiziario, il quale, una volta giunto al INDIRIZZO di INDIRIZZO, ha cercato tale 'sig.ra , cognome sconosciuto in loco, in quanto non rinvenibile tra quelli indicati all'ingresso dello stabile (dove risulta invece presente il cognome e ciò è confermato dal plico depositato dall'Ufficiale Giudiziario presso la casa comunale, ove l'Ufficiale Giudiziario attesta che il nominativo non reperito era quello della sig.ra (v. doc. 4). Precisa di avere ritirato il plico solo dopo che è venuta a conoscenza del giudizio, ormai definito, essendole stati notificati sentenza e pedissequo precetto, ex art. 140 c.p.c., in data 14.02.2026, sempre al medesimo indirizzo, questa volta con l'indicazione corretta del suo nominativo.
Sottolinea che la notifica dell'atto introduttivo ex art 143 c.p.c. è nulla, per mancanza dei presupposti, peraltro, una volta verificato l'esito anomalo della notifica, il avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per verificare la situazione di fatto: considerato che tra le parti era in essere, per come dichiarato dallo stesso ricorrente, un contratto di comodato immobiliare da oltre 10 anni e che lo stesso sig. dichiara di essere il proprietario degli immobili presso cui è stata effettuata la notifica, nonché di aver effettuato più accessi finalizzati a conferire con lei (di cui l'ultimo in data 04.10.2024), ben avrebbe potuto effettuare verifiche in merito, anche semplicemente recandosi presso gli immobili in questione e /o chiedendo informazioni ai suoi parenti, che sono proprietari di altri appartamenti nello stabile.
L'appellante evidenzia anche la colpevole negligenza dell'Ufficiale Giudiziario preposto alla notifica, che, oltre a non avvedersi dell'errore nella denominazione del destinatario, non ha neppure effettuato le verifiche prescritte dalla rigorosa procedura di cui all'art. 143 c.p.c.
Cita giurisprudenza per cui: ' il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto' (Cass Civ. Sez. 3, Ordinanza n.40467/2021) , ma asserisce che, dal testo della relata redatta dall'Ufficiale Giudiziario, non emerge l'indicazione di alcuna specifica attività eseguita da costui al fine di accertarsi dell'effettiva irreperibilità della destinataria, infatti l'affermazione ivi riportata ' nessuna informazione utile in loco ' appare del tutto generica e tautologica e questo costituisce un ulteriore profilo di nullità della notifica.
Sottolinea che, se l'Ufficiale Giudiziario avesse effettuato puntuali verifiche in merito, si sarebbe verosimilmente reso conto dell'errore in relazione al nominativo, nonché del fatto che ella era effettivamente residente presso il INDIRIZZO della INDIRIZZO delle Bassiche.
Infine, evidenzia anche un errore del giudice di primo grado, che avrebbe potuto disporre, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica, rilevando una contraddizione, dato che la domanda del ricorrente presupponeva la residenza della destinataria della notifica proprio nel luogo dove, invece, l'Ufficiale Giudiziario la dichiarava irreperibile, contraddizione, che si ritrova poi nella sentenza, dove, da un lato si considera valida la notifica a lei ex art. 143 c.p.c. e, dall'altro, si accerta la sua presenza nel luogo di residenza anagrafica indicato nella relata di notifica.
A causa dell'invalida notifica dell'atto introduttivo, l'appellante afferma di essere stata nell'impossibilità di conoscere l'avvio del procedimento a suo carico e difendersi nello stesso, dunque chiede la rimessione della presente controversia al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in subordine chiede, quantomeno, di essere rimessa in termini per la difesa, ai sensi degli artt. 294 e 359 c.p.c.
Col secondo motivo di impugnazione, contesta l'avveramento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Afferma che la controparte ha prodotto verbale negativo di mediazione, però non c'è coincidenza, né soggettiva, né oggettiva, tra il procedimento di mediazione e quello
giudiziario successivamente instaurato, infatti l'istanza di mediazione era stata formulata nel giugno 2024 da nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ma non aveva avuto alcun rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, che aveva, invece, stipulato anni addietro un contratto di locazione con sorella del ricorrente (dichiarazione resa dal teste COGNOME all'udienza dell'11.06.2025) e, comunque, la società era cessata nel 2013.
Sottolinea che la presente causa non ha ad oggetto un rapporto di locazione, ma di comodato e che non c'è prova che l'invito alla mediazione le sia stato notificato in proprio, come persona fisica, distinta dalla società RAGIONE_SOCIALE
Col terzo motivo di impugnazione contesta la ricostruzione dei fatti.
Ricorda che il sig. afferma di aver locato, in passato, due diversi immobili alla società RAGIONE_SOCIALE, sino alla liquidazione della stessa, nel 2013, successivamente alla quale gli immobili sarebbero stati da lei occupati, con trasformazione dell'originaria locazione in comodato a suo favore, ma il contratto di locazione non è mai stato prodotto e, secondo il teste di parte ricorrente COGNOME, era stipulato con la sorella di che, infatti, ha ammesso di percepire i canoni, peraltro, l'appellante afferma che il contratto con RAGIONE_SOCIALE riguardava un immobile al INDIRIZZO della c.da delle Bassiche, mentre lei risiede al INDIRIZZO dal 2002, come da certificazione anagrafica storica.
Col quarto motivo di impugnazione contesta la qualificazione del comodato come precario, ex art. 1810 c.c.
Ritiene che il contratto tra le parti sia riconducibile ad un contratto di comodato nell'interesse del comodatario, di cui all'art. 1809 c.c., posto che difficilmente può ritenersi 'precario' un rapporto protrattosi per oltre vent'anni; dunque, il non può chiedere la restituzione ad nutum.
Precisa che il contratto per cui è causa ha ad oggetto un immobile vecchio e in precarie condizioni, che necessitava di interventi di manutenzione costanti e notevoli, dei quali lei si è fatta carico, in cambio del godimento del bene.
Sottolinea che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., in assenza di un termine, il comodatario è tenuto a restituire il bene solo quando se ne è servito in conformità del contratto, circostanza derogabile solo nel caso in cui sia sopraggiunto un urgente e impreveduto bisogno del comodante, non provato, né dedotto.
Col quinto motivo di impugnazione contesta la sussistenza dei presupposti per chiedere la restituzione dell'immobile anche ai sensi dell'art. 1810 cc., tanto più immediata.
Afferma che, quand'anche si ritenesse applicabile l'art 1810 c.c., manca una valida richiesta di restituzione, infatti non solo è nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche l'invito alla mediazione non è valido e la raccomandata 30.06.2023 è stata resa al mittente per destinatario sconosciuto, avendola il spedita a un civico errato.
Infine, ritiene illegittimo l'ordine di rilascio immediato, in quanto la disciplina di cui all'art. 1810 c.c., per cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa " non appena il comodante la richieda", 'configurando un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'art. 1183 cod. civ., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'art. 1183, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, … in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa ' (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 12655 del 17/10/2001).
L'appellato, sul primo motivo di impugnazione , osserva che l'inesattezza delle generalità del destinatario non inficia la validità della notifica, laddove non determini un'incertezza assoluta sull'identità del soggetto (Cass. n. 4275/2003 e Cass. n. 9928/2005).
Ritiene che, nel caso di specie, ogni dubbio identificativo era fugato dal fatto che l'indirizzo di notifica (INDIRIZZO) corrispondeva esattamente alla residenza anagrafica della Sig.ra e l'errore materiale nell'indicazione del nominativo nella relata non impediva di identificarla.
In ogni caso, afferma che, al più, la notifica non è inesistente, ma nulla e, avendo la controparte ritirato personalmente il plico presso la Casa Comunale in data 24.02.2026, si è verificata la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 co. 3 c.p.c., in quanto per il ritiro, avvenuto 14 mesi dopo la notifica, deve aver esibito l'avviso di deposito immesso nella sua cassetta postale il 13.12.2024, altrimenti risulta difficile spiegare come l'atto abbia potuto esserle consegnato, essendo il nome sulla busta di notifica indicato come e non
Ritiene che il fatto che la controparte ha atteso oltre un anno per il ritiro sia frutto di una sua scelta di noncuranza o di un calcolo dilatorio e non di un ostacolo procedurale e sottolinea
che, in forza del principio di auto-responsabilità, la parte non può trarre vantaggio dalla propria negligenza (ovvero l'aver omesso di monitorare la corrispondenza lasciata alla sua residenza) per paralizzare l'esecuzione di una sentenza di rilascio.
Afferma che anche una precedente notifica, in data 30.07.2024, per il procedimento di mediazione, era stata fatta come irreperibile, anche perché sulla cassetta delle lettere della Sig.ra e sul citofono non c'è il nome dell'appellante e, a dimostrazione, produce le foto scattate dal geom. in occasione del sopralluogo in data 05.10.2024 e foto ottenute tramite Google Earth.
Contesta il valore probatorio della documentazione fotografica prodotta dall'appellante (doc. 13 avversario), volta a dimostrare che il cognome era presente all'ingresso dello stabile, in quanto è priva di data certa e sicuramente successiva alle notifiche del 30.07.2024 e 13.12.2024.
Ritiene che la targhetta mostrata dall'appellante sia stata apposta solo in epoca recente (in data 24.02.2026 contestualmente al ritiro del ricorso introduttivo del primo grado), al fine di precostituirsi una prova nel presente grado di giudizio.
Sostiene che le dichiarazioni extraprocessuali a firma dei sigg.ri , e , prodotte dalla controparte, sono inammissibili, non avendo l'appellante chiesto la conferma testimoniale delle dichiarazioni.
Sul secondo motivo di impugnazione, circa la mediazione obbligatoria, osserva che l'istanza è stata estesa a entrambi i soci liquidatori della RAGIONE_SOCIALE, tra cui l'odierna appellante e riguardava il compendio immobiliare per cui è causa, dunque ha pienamente soddisfatto lo scopo deflattivo del D.Lgs. 28/2010.
Il fatto che la sig.ra non abbia ritirato la comunicazione dell'RAGIONE_SOCIALE, come certificato dalla compiuta giacenza del plico e non abbia partecipato alla mediazione, non ne inficia la validità.
Sul terzo motivo di impugnazione afferma che la controparte cerca di creare confusione, asserendo che i due immobili di cui egli è proprietario, di fatto uniti, sono indicati dalla visura catastale in Brescia, INDIRIZZO al piano 2^ sub 21 e sub 25 e la sentenza ordina il rilascio dei suddetti immobili al INDIRIZZO, ma la residenza di risulta in Brescia, INDIRIZZO, indirizzo dove è stata fatta la notifica.
L'appellato afferma che l'unico portone su strada dal quale si accede all'appartamento occupato dalla controparte è contrassegnato dal civico INDIRIZZO, tale portone immette nel vano scale comune, attraverso il quale si raggiungono i piani superiori e, nello specifico, il secondo piano, dove è ubicata l'unità n. 54.
Osserva che tale configurazione, in cui il numero civico esterno (52) differisce dalla numerazione degli interni (54), rappresenta una prassi consolidata nella toponomastica edilizia e non può essere strumentalizzata per asserire incertezze sull'identità del bene o sulla sua conoscibilità.
Per quanto esposto ritiene sia da considerare valida la diffida del 30.06.2023 inviata presso il INDIRIZZO (luogo di effettivo esercizio del possesso), che ha soddisfatto la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Sul quarto motivo di impugnazione , ritiene priva di fondamento la tesi dell'appellante secondo cui l'assunzione di asseriti oneri manutentivi, peraltro non provati, avrebbe mutato il titolo del comodato, da precario a termine implicito ex art. 1809 c.c.
Afferma che, non essendo mai stato pattuito alcun termine di durata, il rapporto è qualificato come comodato precario ex art. 1810 c.c., con diritto del proprietario di revocare la concessione in godimento ad nutum
Sul quinto motivo di impugnazione , non si sofferma specificamente, ma le difese sono quelle esposte nei punti precedenti circa la validità ed efficacia della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dell'invito alla mediazione e della raccomandata 30.06.2023.
Chiede che si condanni la controparte per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. per la condotta volta a prorogare nel tempo l'occupazione, rendendosi irreperibile, per ostacolare le notifiche, alterando successivamente lo stato dei luoghi, con applicazione di targhette sul portone di ingresso e sulla cassetta delle lettere per simulare una visibilità pubblica inesistente e producendo inammissibili dichiarazioni di vicini di casa collusi.
La Corte premette che la causa segue il rito locatizio e l'udienza in trattazione scritta del 30.06.2026 sostituisce l'udienza di discussione orale, ex art 127-ter e 128 c.p.c., in mancanza di tempestiva opposizione di una delle parti, pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con deposito del dispositivo.
Nel merito, osserva che l'errore nel nome della destinataria nella relata notifica ha, evidentemente, tratto in inganno l'Ufficiale Giudiziario, che, infatti anche nella busta di deposito alla casa comunale indica come destinataria .
Se avesse svolto accurate ricerche, chiedendo informazioni ad altri abitanti dello stabile, l'Ufficiale Giudiziario probabilmente avrebbe realizzato che la destinataria non era ma e avrebbe avuto conferma della sua effettiva residenza nello stabile, come peraltro documentato e sostenuto dalla parte notificante.
La locuzione ' nessuna informazione utile in loco ', riportata nella relata, è, in effetti, generica ed è certamente applicabile al caso di specie, quando stabilito dalla Suprema Corte , Sez. III, con l'ordinanza n.40467/202, per cui: '… la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017). Nel caso di specie l'indicazione di "vane le ricerche esperite sul posto", al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c., comma 2). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di "vane le ricerche esperite sul posto" è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato "vane" le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite). '
Dunque, nella fattispecie per cui è causa, la notifica è stata eseguita ex art 143 c.p.c. nonostante il ricorrente fosse a conoscenza della effettiva residenza della destinataria della notifica nel luogo risultante dal certificato anagrafico e senza che l'Ufficiale Giudiziario desse conto delle ricerche effettuate in loco per rintracciarla.
La notifica ex art 143 c.p.c. non prevede l'affissione di alcun avviso alla porta della destinataria, dato che presuppone che non si conosca la sua residenza, dimora o domicilio, dunque non può contestarsi all'odierna appellante una negligenza nel controllare la posta e il ritiro dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da parte della Sig.ra dopo che questo era stato definito con l'emissione della sentenza a lei sfavorevole, non può certo interpretarsi come raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto introduttivo stesso, scopo che non è la semplice conoscenza dell'atto, ma la conoscenza in un tempo tale da consentire alla destinataria di esercitare il suo diritto di difesa.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione è assorbente e comporta la rimessione della causa al primo giudice.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 4743/2025 per nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado e, per l'effetto, dispone la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966, per compensi professionali, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito del deposito del dispositivo ex art. 127 ter ult. co. c.p.c.
Brescia, collegio del 1^ luglio 2026
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME