Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 25846 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7597-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 64/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/02/2022 R.G.N. 168/2020.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Nullità della notifica del ricorso per cassazione
R.G.N. 7597/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 81/2020 nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, condannando le appellanti al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate, nonché al pagamento di altra indicata somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, e ponendo a loro carico il c.d. raddoppio del contributo unificato;
avverso tale decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
nessuno si è costituito per l’amministrazione intimata ;
CONSIDERATO che :
il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 16.3.2022, a mezzo PEC, esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (all’indirizzo ), la quale aveva rappresentato e difeso l’RAGIONE_SOCIALE in grado d’appello; né detta amministrazione si è costituita in questa sede di legittimità;
secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, in materia di ricorso per cassazione nei confronti della p.a. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in
contrato con il principio di ragionevole durata del processo (così Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608; e in termini, tra le altre, id., sez. III, 22.8.2018, n. 20890).
pertanto, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, non sanata dalla costituzione dell’autorità amministrativa intimata), giusta l’art. 291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte dispone che sia rinnovata, a cura della parte ricorrente, la notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 16.5.2024.