Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25815 – 2020 R.G. proposto da:
CURATORE del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona della dottoressa NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e d elettivamente
domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 16.5.2024 dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 562/2020 della Corte d’A ppello di Brescia; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 ss. depositato in data 16.6.2015 il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che la società poi fallita aveva con contratto in data 15.6.2012 venduto agli ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ un sofisticato macchinario -denominato ‘Vero’ per cure di radioterapia e radiochirurgia; che era rimasto insoluto il saldo del prezzo, ossia l’importo di euro 1.964.000,00, dovuto all’esito del collaudo (cfr. ricorso, pag. 5) .
Chiedeva ingiungersi il pagamento della somma anzidetta con gli interessi.
Con decreto n. 1091/2015 il tribunale pronunciava l’ingiunzione .
Con citazione notificata il 30.10.2015 l’ ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva opposizione.
Deduceva che le condotte illecite di taluni incaricati della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avevano significativamente inciso sulla determinazione del prezzo.
Instava per la revoca dell’ingiunzione ; chiedeva in riconvenzionale condannarsi controparte a risarcirle il danno sofferto, da quantificarsi in euro 2.000.000,00 ovvero nella diversa somma acclaranda in corso di causa e da compensarsi con l’opposta pretesa (cfr. ricorso, pag. 3) .
Resisteva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 788/2016 il tribunale r igettava l’opposizione .
L’ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ proponeva appello.
In particolare, con il terzo motivo di gravame l’appellante lamentav a la violazione degli artt. 1343, 1418, 2° co., e 1421 cod. civ., siccome l’impugnato dictum , pur avendo reputato sussistente la corruzione con riferimento alla determinazione del prezzo del macchinario, non aveva dichiarato conseguentemente la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Resisteva il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE
Interveniva all’udienza del 26.4. 2017 la Regione RAGIONE_SOCIALE.
La Regione parimenti chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di vendita del macchinario (cfr. sentenza d’appello, pag. 9 ) .
Con sentenza n. 562/2020 la Co rte d’Appello di Brescia dichiarava ammissibile l’intervento della Regione RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della gravata
sentenza, dichiarava la nullità del contratto in data 15.6.2012 e revocava il decreto ingiuntivo; condannava il curatore alle spese del doppio grado.
Evidenziava la corte che era passata in giudicato la sentenza n. 2137/2017, con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza del 27.11.2014, con cui il Tribunale di Milano aveva riconosciuto NOME COGNOME, consulente dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE , che aveva operato da intermediario nell’occasione della conclusione del contratto in data 15.6.2012 (cfr. sentenza d’appello, pag. 24) , colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 319 bis e 99, 4° co., cod. pen. ai danni della Regione RAGIONE_SOCIALE, quale ente sovvenzionatore, e dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quale acquirente (cfr. sentenza d’appello, pagg. 10 e 17) .
Evidenziava del resto che il curatore del fallimento appellato NOME aveva contestato la sussistenza della fattispecie corruttiva , tant’è che in relazione all ‘acclarat a ipotesi di corruzione aveva articolato le sue difese sin dalla costituzione in giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 24) .
Evidenziava altresì che la correlazione tra il contratto e l’intesa corruttiva era evidente nonché incontestata ed incontestabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 26) , sicché ne scaturiva la nullità ex artt. 1343 e 1418 cod. civ. del contratto in data 15.6.2012 per illiceità della causa concreta, giacché volta ‘ a realizzare un pregresso accordo criminoso corrispondente all’attività vietata dall’ordinamento e penalmente sanzionata (…)’ (così sentenza d’appello, pag. 30) , e per contrarietà a norme imperative.
Evidenziava inoltre che nessuna preclusione si prospettava ai fini del rilievo della nullità del contratto in data 15.6.2012 domandata dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE‘ in estremo subordine con il terzo motivo di gravame, siccome la relativa quaestio aveva fatto parte del thema decidendum ed emergeva sia dalla produzione documentale dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia dalle difese del fallimento (cfr. sentenza d’appello, pag. 34) .
Evidenziava poi, nel quadro della pronuncia n. 26242/2014 delle sezioni unite di questa Corte, che ben poteva la nullità essere rilevata d’ufficio , qualora emergente ex actis e qualora si fosse inteso ‘utilizzare nel processo come valido il contratto nu llo’ (così sentenza d’appello, pag. 36) .
Evidenziava infine che ‘alla nullità del contratto consegu la infondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo’ (così sentenza d ‘appello, pag. 3 7) .
Avverso tale sentenza il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione in base a due motivi.
L ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La Regione RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
La controricorrente ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione di norme di diritto.
Deduce che la Corte di Brescia, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e del principio del doppio grado di giurisdizione, ha accolto la domanda di nullità, benché nuova, benché NOME formulata in primo grado (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce che in primo grado -al di là della sentenza di patteggiamento di NOME e NOME COGNOME e della sentenza di condanna di NOME COGNOME -‘l’illiceità della causa del contratto non è emersa in nessuna difesa e in nessuna domanda giud iziale’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce che ‘solo l’infausto esito del giudizio di primo grado induceva l’RAGIONE_SOCIALE prima e la Regione, poi, (…) a formulare una specifica e nuova domanda (…) completamente svincolata dall’ (…) effettivo thema decidendum del primo grado di giudizio’ (così ricorso, pag. 15) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Si è anticipato che la Corte di Brescia ha rilevato la nullità altresì ex officio (cfr. sentenza d’appello, pagg. 35 – 36) , nel solco dell’insegnamento debitamente richiamato – delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26243 (Rv. 633566-01), secondo cui la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, 1° co., cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall ‘ appellante, giusta il 2° co. del citato art. 345; Cass. sez. un. 22.3.2017, n. 7294 (Rv. 643337-01), secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del
gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.; Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251) .
Ebbene, il rilievo officioso della nullità del contratto in data 15.6.2012, avente ad oggetto la vendita del macchinario ‘Mod Vero -MHI TARGA_VEICOLO‘, integra un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘, un autonomo percorso decisorio, che il ricorrente per nulla ha censurato.
12. Soccorre quindi in termini dirimenti l’elaborazione di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui , in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Ovvero l’insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambit o della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ‘ rationes decidendi ‘, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314) .
13. Con il secondo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l ‘omess o esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la Corte di Brescia non ha preso in considerazione la posizione processuale dei pubblici funzionari -tra i quali il direttore generale dell’ospedale di RAGIONE_SOCIALE ed il direttore generale della sanità lombarda -asseritamente ‘corrotti’ nell’ambito procedimento che ha portato all’aggiudicazione della gara in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che con sentenza del 14.7.2020 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha assolto i medesimi funzionari, perché il fatto non sussiste (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce conseguentemente che , ‘se i pubblici funzionari (…) non hanno in nessun modo condizionato la gara per l’aggiudicazione e l’acquisto del VERO’ (così ricorso, pag. 18) , il contratto in data 15.6.2012 deve reputarsi valido ed efficace a prescindere dalle condotte contestate agli amministratori della ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 18 -19) .
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Un duplice rilievo si impone.
In primo luogo, l’assoluzione dei pubblici funzionari giusta la sentenza del 14.7.2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è sopravvenuta rispetto alla pronuncia, dei 23.4/4.6.2020, della Corte di Brescia in questa sede impugnata.
Cosicché non ne è, a rigore, configurabile l’omesso esame da parte della Corte bresciana.
In secondo luogo, la Corte di Brescia ha innegabilmente tenuto conto della posizione processuale dei pubblici funzionari.
Tant’è che ha puntualizzato che, ai fini della presente controversia, non aveva alcun rilievo ‘la circostanza che la posizione del direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE, e dei vertici della Regione RAGIONE_SOCIALE ancora sub iudice ‘ (cfr. sentenza d’appello, pagg. 20 e 21) .
Per altro verso -e pur a prescindere dal mancato riscontro della definitività della sentenza del 14.7.2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -si ammetta pure che il ricorrente abbia con il mezzo in disamina censurato la testé riferita affermazione della corte distrettuale (cfr. ricorso, pag. 17) .
In ogni caso, questa Corte spiega da tempo che la decisività richiesta dall ‘ art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa (cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183) .
Su tale scorta l’assoluzione dei pubblici funzionari non appare destinata a sovvertire il rilievo di nullità del contratto in data 15.6.2012 per contrasto con norme imperative (cfr. sentenza d’appello, pag. 32) a fronte e per effetto del definitivo riscontro, correlato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di NOME COGNOME, di ‘condotte illecite volte ad alterare e ad influire sulle modalità di aggiudicazione dell’appalto della forni tura dell’acceleratore lineare cd. ‘ (così sentenza d’appello, pag. 25) e dell’
‘elusione delle garanzie di sistema a presidio dell’interesse pubblico’ (così sentenza d’appello, pag. 31) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il curatore ricorrente va condannato a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, a rimborsare all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 18.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
condan na il ricorrente, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, a rimborsare alla Regione RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte