Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20323/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME DI PATTI (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo
studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE CONCORDATO PREVENTIVO; RAGIONE_SOCIALE BPM SPA;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 733/2020, depositata il 26/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione avverso il decreto n. 2198/2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro
326.419,01, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a favore della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di cui RAGIONE_SOCIALE era titolare, dichiarandosi pronta ad eseguire il pagamento di euro 322.169,01 nei confronti di chi, all’esito del giudizio, sarebbe risultato il legittimo titolare della pretesa creditoria; adduceva, inoltre, la nullità – per mancanza di causa e/o per motivo illecito nonché la simulazione assoluta della cessione del credito e chiamava in giudizio anche RAGIONE_SOCIALE e la Banca popolare di Verona che le aveva comunicato di essere l’effettiva titolare del credito di euro 109.340,00, oggetto anch’esso della cessione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1582/2018, accertata la nullità della cessione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la società RAGIONE_SOCIALE nelle more del giudizio era fallita) la somma di euro 322.169,01, con gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, riteneva nulla la cessione del credito a favore della Banca popolare di Verona, perché il contrato di conto anticipi, in forza del quale il credito era stato ceduto, era nullo per mancanza della firma della banca, regolava le spese di lite.
La sentenza veniva impugnata in via principale tanto da RAGIONE_SOCIALE quanto da Banco BPM e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Venezia, riuniti i giudizi, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, con la sentenza n. 733/2020, depositata il 26/02/2020, ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE a pagare al RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo la somma di euro 322.169,01, con gli interessi al tasso legale, ed ha regolato le spese di lite.
Segnatamente, ai fini che ancora rilevano, ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE avesse, ex art. 1421 cod.civ., la legittimazione a far valere la nullità della cessione di credito, perché aveva interesse ad evitare di essere costretta ad
eseguire il pagamento cui era tenuta due volte, atteso che la cessione di credito appariva un’operazione distrattiva in frode ai creditori (dati i rapporti tra società cedente e cessionaria, la situazione debitoria della cedente, il modestissimo capitale sociale della cessionaria, l’assenza di corrispettivo) e che non fossero stati offerti argomenti per riformare sul punto la statuizione del Tribunale; ha rigettato l’appello di BPM -che domandava l’accertamento della validità della cessione del credito – con una motivazione diversa da quella del Tribunale: non per il difetto di forma scritta del contratto di cessione, attesa la validità del contratto monofirma, in applicazione dei principi enunciati dalla Sezioni unite, con la decisione n. 898/2018, ma per inopponibilità della cessione al fallimento; ha ritenuto superati i motivi di appello incidentale, essendo intervenuto un accordo tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE per il pagamento degli interessi al tasso legale.
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulano cinque motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che spiega altresì ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.
Resiste con separato controricorso altresì il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Il Banco BPM è rimasto intimato.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Il RAGIONE_SOCIALE COGNOME ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., l’errata e inammissibile applicazione analogica dell’art. 1271 cod.civ.
La Corte d’appello avrebbe rigettato il motivo con cui veniva lamentato il difetto di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE a far
dichiarare la nullità della cessione, rilevando che le argomentazioni a sostegno denotassero una sovrapposizione tra i concetti di notificazione e di accettazione della cessione (che, invece, sostiene la ricorrente, sono sovrapposti ed equiparati quoad effectum dagli artt. 1264 e 1256 cod.civ.) e ravvisando l’interesse a far emergere la nullità della cessione, per non incorrere nel rischio di dover pagare due volte, vista l’anomalia della cessione.
Detta anomalia non sarebbe stata in alcun modo motivata, di qui la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. .
La Corte d’appello sarebbe in aggiunta incorsa in due errores in iudicando : a) l’aver attribuito la legittimazione ad agire ad un soggetto terzo rispetto alla cessione, la cui posizione soggettiva era riconducibile a quella di un mero pati ; b) l’aver applicato analogicamente l’art. 1271 cod.civ. che è norma eccezionale e come tale insuscettibile di applicazione analogica.
Con il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione in merito all’avvenuta notificazione della cessione con tacita accettazione della stessa.
La Corte d’appello avrebbe legittimato la società RAGIONE_SOCIALE a sollevare l’eccezione di nullità nonostante avesse accettato la cessione, avendo ricevuto la notifica del 3 ottobre 2012 senza muovere contestazioni, riconoscendosi dunque debitrice della cessionaria.
Benché non abbia trasformato la cessione in un contratto trilaterale, il consenso, secondo la ricorrente, aveva privato la società RAGIONE_SOCIALE della legittimazione a sollevare eccezioni in merito ai fati estintivi o modificativi del credito ceduto.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Va in primo luogo osservato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la nullità (o l’inesistenza) del contratto di cessione di credito può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all’interesse che egli ha a non “pagar male”, e
quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass. 11/03/1996, n. 2001; cui adde Cass. 25/05/2007, n. 12322), e ciò in relazione all’interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l’invalidità del negozio di cessione non essere riconosciuto come liberatorio (Cass. 03/11/2023, n.30536). Il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario e, ove abbia accettato la cessione del credito, o questa gli sia stata notificata, non ha titolo a pretendere la verifica della validità della cessione (Cass. 21/12/2005 n. 28300), essendo per lui indifferente pagare all’uno o all’altro soggetto, rilevando però il suo interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento. Per quest’ultima ragione, appunto, si riconosce che il debitore ceduto abbia interesse a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l’invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio (Cass. 11/03/1996 n. 2001). In tal caso, l’accertamento della nullità della cessione ha luogo su domanda del debitore ceduto, che ad essa ha interesse.
Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ., il difetto di motivazione in merito all’asserita assenza di causa ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., e la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.
Lamenta che la corte di merito ha immotivatamente ritenuto che la cessione difettasse di causa, non avendo nemmeno operato un valido rinvio per relationem alla sentenza del Tribunale, al riguardo non essendo sufficiente l’affermazione secondo cui il Tribunale aveva ampiamente argomentato sulla causa della cessione.
Il motivo è infondato.
La c orte d’appello non si è limitata a sostenere che il Tribunale aveva ampiamente argomentato sull’assenza di causa della
cessione, ma ha aggiunto che l’appellante si era limitato ‘a ripetere argomentazioni fatte valere nel giudizio di primo grado per nulla convincenti’, specificando che non vi era prova di un corrispettivo della cessione, dei vari fornitori inadempienti, di pagamenti della cessionaria nei confronti di banche o di dipendenti della cedente, non bastando a fornire detta prova il richiamo ai bilanci e alla fitta corrispondenza delle parti, né il riferimento ad una pagina del libro giornale della società RAGIONE_SOCIALE (p. 14 della sentenza).
Il che esclude la fondatezza delle censure. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem” a quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate dalla decisione appellata, di tal modo che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Nel caso di specie dalla lettura dell’impugnato provvedimento risulta che la Corte d’appello ha sì richiamato le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno del rigetto della eccezione di pagamento sollevata dalla opponente, ma le ha valutate specificamente e vagliate sotto il profilo delle ragioni di diritto e di fatto enunciate, facendo proprio da un lato il principio, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la quietanza di pagamento rilasciata dal creditore successivamente fallito è liberamente contestabile dal RAGIONE_SOCIALE, che assume nei confronti di essa la posizione di terzo, e dall’altro rilevando che la parte non aveva fornito prova che la somma a saldo fosse stata effettivamente corrisposta. La Corte veneziana ha inoltre valutato il
motivo di appello che riproponeva l’eccezione di prescrizione, condividendo il giudizio di primo grado in ordine al suo mancato decorso, in forza dell’atto di diffida del RAGIONE_SOCIALE del 16.7.2015.
A tali considerazioni va aggiunto che il richiamo e la conseguente condivisione della motivazione della sentenza appellata, richiamando le ragioni di fatto e di diritto della decisione di primo grado, soddisfano l’assolvimento dell’obbligo di motivazione (Cass. 15/03/2024, n.7050.).
Con il quarto motivo denunzia l’omesso esame di elementi istruttori e in particolare delle prove documentali relative alla cessione del credito, alla notifica al terzo debitore, alla corrispondenza tra le parti, della copia del libro giornale del 2012 da cui emergeva la cessione del credito, delle schede contabili della società RAGIONE_SOCIALE.
Si duole che la c orte d’appello non abbia ammesso le prove documentali depositate in appello e vocando l’art. 342 cod.proc.civ., senza considerare che la prova nuova in appello è ammessa se è indispensabile e se è risolutiva, in quanto volta a eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, né ha accolto la richiesta di esibizione dello stato passivo della società RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta essere stata del pari immotivatamente non accolta la richiesta di esibizione dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Il motivo è inammissibile.
La censura di violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. va disattesa, perché detta disposizione del codice di rito riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un
esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o ex tratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all’esame (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass. 25/07/2023, n.22273).
Né può trascurarsi che: a) in presenza di una doppia conforme di merito non è ammesso denunciare la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., se non dopo aver previamente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947); b) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme).
Quanto alla mancata ammissione delle prove documentali per violazione dell’art. 345 cod.proc.civ., la censura non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. Il ricorrente per cassazione che censuri la decisione del giudice di secondo grado che abbia ritenuto inammissibile la nuova prova prodotta in appello avrebbe dovuto in primis specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, indicando quali documenti siano stati presentati e dichiarati inammissibili, nonché il relativo contenuto.
7) Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta la carenza di motivazione in merito alla richiesta di riduzione delle spese processuali, non essendovi motivazioni valide per le quali la liquidazione delle spese debba seguire i valori medi e non quelli minimi di cui al dm n. 127/2004.
Il motivo è infondato.
Nell’ impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione del consolidato principio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al quale ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, la motivazione essendo doverosa solo allorquando il giudice decida di aumentare o di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo
scostamento e la misura di esso. ( ex multis cfr. Cass. 20/02/2023, n.5289).
I doveri motivazionali del giudice sul punto si caratterizzano per un minore rigore argomentativo che consente di ritenere soddisfatto l’obbligo motivazionale, indicando i parametri tariffari usati per giungere a una determinata liquidazione delle spese della parte civile, tenuto conto delle indicazioni contenute nel d.m. 55/2014 (Cass. 8/01/2024, n. 638; Cass. 5/05/2022, n. 14198, Cass. 07/01/2021, n. 89;); né il giudice è vincolato alla determinazione secondo i valori minimi indicati dal dm 55/2014, come erroneamente dedotto dall’odierna ricorrente.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato .
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, a favore dell’ufficio di merito competente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile