Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2429/2019 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Venezia n. 533/2018 pubblicata in data 12/11/2018, n.r.g. 1104/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.Il NOME chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa terza rata (per l’importo di euro 18.000,00) del corrispettivo previsto dal patto di non concorrenza stipulato con la RAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe.
OGGETTO:
appello -notifica a indirizzo pec non risultante da REGINDE – nullità conseguenze
2.- Successivamente i l Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo, assumendo che il Guy avesse violato il patto e, quindi, il credito da lui vantato era inesistente.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello, nella dichiarat a contumacia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE opposta, accoglieva il gravame interposto dal NOME NOME, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua decisione la Corte territoriale affermava:
è pacifico che l’appellante ex dirigente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – abbia ricoperto il ruolo di presidente del c.d.a. RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che lo abbia ricoperto anche nel periodo di vigenza del patto di non concorrenza e in territorio ricompreso nella previsione pattizia (Francia);
tuttavia, è errato il convincimento del Tribunale, che ha ritenuto violato il patto sotto il profilo contenutistico RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, considerando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE commercializza prodotti per la produzione dei quali impiega anche prodotti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
tale ultima circostanza, pur pacifica, non determina affatto violazione di quel patto, poiché i prodotti commercializzati dalle due RAGIONE_SOCIALE non sono in concorrenza, atteso che l’ex datrice di lavoro commercializza additivi per l’industria di alimenti per animali di compagnia, mentre i prodotti RAGIONE_SOCIALEa BOD-Y, pur contenendo additivi o componenti acquistati da RAGIONE_SOCIALE, sono destinati alle persone e non agli animali.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
5.- NOME ha resistito con controricorso.
6.- La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. , la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia nullità del procedimento d’appello e RAGIONE_SOCIALEa sentenza a causa RAGIONE_SOCIALE‘omessa notifica del ricorso d’appello e del decreto di fissazione di udienza in violazione del contraddittorio.
In particolare assume che quella notifica avvenne in data 11/11/2016 agli indirizzi PEC EMAIL, EMAIL e EMAIL , che il difensore RAGIONE_SOCIALE‘appellante attestò di avere tratto dal pubblico elenco RAGIONE_SOCIALE. Assume che tale attestazione non è conforme al vero, atteso che in quell’elenco (così come nell’elenco REGINDE) gli esatti indirizzi PEC erano rispettivamente EMAIL, EMAIL e EMAIL, mentre quelli utilizzati dall’appellante per la notifica erano risalenti ad anni prima e ‘ non più monitorati ‘ (v. ricorso per cassazione, p. 6, primi due righi).
Deduce che tale circostanza è provata dai docc. 4.2, 4.3 e 4.4. ( rectius 5.2. 5.3. e 5.4.: certificazioni rilasciate dal RAGIONE_SOCIALE relativamente alle PEC degli avvocati e alla loro decorrenza).
Assume quindi che quella notifica non è valida, in quanto non rispetta l’art. 3 bis, co. 1, L. n. 53/1994, secondo cui la notifica a mezzo EMAIL va inviata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.
Sostiene infine che la predetta notifica è inesistente e quindi l’appello andava dichiarato improcedibile (v. ricorso per cassazione, p. 9). Per questa ragione chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata senza rinvio.
Il motivo è fondato per quanto di ragione, perché sussiste il denunziato vizio notificatorio, ma le conseguenze non sono quelle che la ricorrente pretende di trarre.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 6 bis, co. 2 bis e 5, d.lgs. n. 82/2005, ha l’obbligo di indicare e ha indicato al RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012 (come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. in l. n. 114/2014), questa Corte ha già avuto modo di affermare che la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal ReGIndE (nel quale quell’indirizzo risulta inserito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di appartenenza) , anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo. Pertanto è nulla la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC o presso altro domicilio
(Cass. sez. un. 23620/2018; Cass. n. 14914/2018).
Il controricorrente sostiene che gli indirizzi PEC ai quali aveva inviato la notifica del ricorso d’appello e del decreto presidenziale di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza erano stati oggetto RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE nell’originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
D all’esame di quell’atto si evince , invece, che quella indicazione non integrava un’idonea elezione di ‘domicilio digitale’, che per gli avvocati è rappresentato solo dall’indirizzo PEC comunicato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e, come tale, iscritto nel REGINDE.
Inoltre, si evince che la formale elezione di domicilio era di tipo fisico (‘INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO‘, come ivi si legge) , mentre con l’indicazione di quelle PEC la RAGIONE_SOCIALE si era limitata solo ad indicare indirizzi PEC ‘ per le comunicazioni di rito ‘, come ivi si legge, ossia aveva reso un’indicazione rivolta alla cancelleria e non alla controparte.
La sentenza di questa Corte invocata dal controricorrente (Cass. sez. un. n. 7665/2016) non è pertinente, perché in quel caso l’indirizzo PEC cui era stata eseguita la notifica era esatto, ma il file era stato notificato in formato ‘ .doc ‘ piuttosto che in formato ‘ .pdf ‘ . Anche in sentenze successive non viene mai in rilievo la questione d ell’ esattezza o inesattezza RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo PEC, bensì altri profili di minor rilievo, che proprio per questo determinano una mera irritualità o irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica (Cass. n. 20625/2017 e Cass. ord. n. 24568/2018 relative ad una notifica a mezzo PEC inviata all’indirizzo esatto, ma attuata prima del 15/05/2014, giorno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44/2011; Cass. sez. un. n. 23620/2018 relativa alla mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, RAGIONE_SOCIALEa dizione “notificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53 del 1994″, oppure il mancato inserimento del codice fiscale del soggetto notificante).
Nel caso di specie certamente si è al cospetto di una nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, in quanto inviata ad un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal REGINDE quale domicilio digitale degli avvocati destinatari, costituiti per la RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado. Né tale vizio può dirsi sanato dal raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, visto che nel giudizio di appello la RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
La tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, secondo cui si tratterebbe di un’inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALEa notifica e quindi non sanabile, non può essere condivisa.
Gli indirizzi PEC ai quali il ricorso d’appello e il decreto presidenziale di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza erano stati telematicamente inviati hanno un preciso collegamento con gli avvocati destinatari: questi non hanno negato né contestato di essere titolari di quegli indirizzi, ma si sono limitati solo a dedurre che erano in disuso o comunque ‘ non monitorati ‘ .
Questo collegamento consente allora di ritenere esistente la notifica dal punto di vista giuridico, perché l’ inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione è configurabile -in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme degli atti processuali e del giusto processo -oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità (Cass. sez. un. n. 14916/2016).
Dunque si è trattato di una notifica nulla per violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del domicilio digitale (Cass. ord. n. 6025/2023; Cass. n. 3709/2019). Pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c. L’omesso esercizio di questo potere -dovere ha determinato la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio d’appello per violazione del contraddittorio e, di conseguenza, anche RAGIONE_SOCIALEa sentenza con cui è stato definito ed impone la cassazione con rinvio di quest’ultima ex articolo 383 c.p.c. affinché la controversia sia decisa nel merito.
La Corte territoriale deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione lavoro, in