Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8999 – 2023 R.G. proposto da:
COMUNE di CAPACI -c.f. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Palermo, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona dell’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 112/2023, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
I l Comune di Capaci domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 66/2018.
Premetteva che in data 30.6.2005 aveva stipulato con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale; e che il contratto prevedeva, all’art. 34, 2° co., che la società d’àmbito poi fallita utilizzasse le strutture comunali adibite a logistica di supporto del servizio di gestione dei rifiuti durante la fase transitoria (cfr. ricorso, pag. 5) .
Premetteva che per l’uso dei suoi mezzi e delle sue attrezzature aveva in pari data stipulato con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ apposito contratto (cfr. ricorso, pag. 5) .
Premetteva che successivamente, all’esito dell’interlocuzione con la società d’ àmbito, la Giunta municipale con delibera n. 161 del 19.9.2007 aveva determinato il canone mensile nella misura di euro 4,50 a mq.; e che la ‘RAGIONE_SOCIALE, ricevuta comunicazione della delibera n. 161 /2007, nessun rilievo aveva formulato (cfr. ricorso, pag. 6) .
Indi esponeva che, al di là di un modesto pagamento in acconto, la società d’àmbito non aveva provveduto al versamento dei canoni dovuti né aveva provveduto al rimborso dei consumi d’acqua ed elettrici (cfr. ricorso, pag. 7) .
Chiedeva dunque l’ammissione al passivo in privilegio ex art. 2764 cod. civ. per l’importo di euro 604.184,45, oltre i.v.a., a titolo di indennità di occupazione dell’autoparco comunale sino al 2.5.2018, per l’importo di euro 89.145,24 a titolo di rimborso dei consumi elettrici sino al 2.5.2018 e per l’importo di euro
95.224,73, a titolo di rimborso degli oneri di assicurazione degli automezzi e degli oneri manutentivi (cfr. ricorso, pagg. 7 – 8) .
Il giudice delegato denegava l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il Comune di Capaci proponeva opposizione.
Resisteva il curatore del fallimento.
Con decreto n. 112/2023 il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione e condannava il Comune di Capaci alle spese di lite.
Evidenziava il Tribunale di Palermo, alla stregua del criterio della ragione più liquida, che era da riconoscere la nullità sopravvenuta per contrarietà al 4° co. -‘ gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio ‘ -del l’art. 202 del d.lgs. n. 152/2006 (‘codice dell’ambiente’) ‘delle clausole determinative del canone/indennità per il godimento dell’autoparco comunale e per l’uso dei mezzi e attrezzature di proprietà del Comune di Capaci, contenute nei contratti del 30.6.2005’ (così decreto impugnato, pagg. 12 -13) .
Evidenziava, invero, che non si prefiguravano dubbi circa la natura imperativa della disposizione di cui all’art. 202, 4° co., cit. in considerazione dell’interesse ‘superindividuale’ l’ambiente tutelato, che ‘non tollera deroghe e che si innesta, peraltro, in un quadro normativo regionale che già prevedeva un obbligo per i Comuni di copertura dei costi di gestione delle società d’àmbito al fine di garantirne il corretto funzionamento’ (così decreto impugnato, pag. 14) .
Evidenziava, d’altro canto , in ordine alle ulteriori pretese voci di credito (euro 89.145,24 ed euro 95.224,73) che la documentazione allegata -limitatamente alla fornitura di energia elettrica, talune bollette relative agli anni 2005/2013 non era idonea a fornirne riscontro, dunque che il Comune di Capaci non aveva
comprovato l’avvenuto pagamento delle somme di cui aveva sollecitato il rimborso (cfr. ricorso, pag. 15) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Comune di Capaci; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 202, 4° co., d.lgs. n. 152/2006.
Deduce che la formulazione letterale del 4° co. dell’art. 202 cit. non ne consente la caratterizzazione in termini imperativi e inderogabili, viepiù che la norma non prevede la sanzione di nullità per l’ipotesi di sua inosservanza (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce altresì che la disposizione del 4° co. dell’art. 202 cit. postula un formale atto di ‘conferimento in comodato’, il che lascia intendere che la medesima disposizione si riferisce unicamente ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore; che dunque nulla lascia supporre che il 4° co. cit. abbia natura retroattiva (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) .
Deduce poi che pur la ‘ ratio ‘ del 4° co. dell’art. 202 cit. induce a disconoscerne la natura imperativa: la disposizione de qua ha, in definitiva,
introdotto una deroga al generale principio di redditività dei beni pubblici (cfr. ricorso, pag. 13) .
Con il secondo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 1339 cod. civ.
Deduce che ha errato il tribunale ad opinare nel senso che la sopravvenuta disposizione di cui al 4° co. dell’art. 202 del d.lgs. n. 152/2006 è valsa a determinare la nullità parziale della clausola contemplante il pagamento del corrispettivo con susseguente operatività del fenomeno, ex art. 1339 cod. civ., dell’ ‘inserzione automatica di clausole’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce invero che nella fattispecie la sopravvenuta disposizione di cui al 4° co. dell’art. 202 cit. ‘avrebbe determinato non tanto una mera integrazione del contratto di fronte ad una clausola inficiata da nullità quanto una radicale trasformazione della natura del contratto che da contratto oneroso sarebbe così divenuto contratto gratuito’ (così ricorso, pag. 15) , in assenza per giunta di una qualsivoglia indagine in ordine alla volontà delle parti.
Con il terzo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale non ha tenuto conto, allorché ha atteso alla interpretazione dell’art. 202, 4° co., del d.lgs. n. 152/2006 e alla susseguente declaratoria di nullità parziale del contratto, del comportamento delle parti anche successivo alla conclusione dell’accordo , comportamento immutato pur a seguito dell’entrata in vigore del ‘codice dell’ambiente’ (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce che, del resto, le parti contraenti hanno a lungo discusso in ordine all’entità del corrispettivo (cfr. ricorso, pag. 16) e, pur nel giudizio che aveva dapprima intrapreso, giudizio poi interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, la medesima società d’àmbito non aveva sollevato eccezione alcuna di invalidità del contratto (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce quindi che l a RAGIONE_SOCIALE ha sempre reputato il contratto di natura onerosa (cfr. ricorso, pag. 18) .
Con il quarto motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Deduce che il buon fondamento dei primi tre motivi di ricorso giustifica ex se la rivisitazione della regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione cui il tribunale ha fatto luogo.
Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
I l disposto del 4° co. dell’art. 202 del ‘codice dell’ambiente’ non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile: la contrarietà alle sue prefigurazioni non è atta a produrre, pur in assenza di comminatorie testuali di nullità, ‘nullità virtuale’.
Evidentemente, la denegata connotazione in termini di imperatività e inderogabilità sopravanza e rende vana anche la disamina degli assunti di parte ricorrente in ordine alla valenza irretroattiva della disposizione de qua (cfr. Cass. (ord.) 20.9.2024, n. 25323, secondo cui il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti
anteriormente ancora in vita, se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di essi, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli ‘ status ‘ e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati) .
13. Più esattamente, si reputa che la teleologica correlazione del 4° co. dell’art. 202 cit. all’interesse generale alla salvaguardia dell’ambiente -sub specie di gestione integrata dei rifiuti urbani organizzata mercé la previsione, quale scandita dall’art. 200 dello stesso d.lgs. n. 152/2006 , di àmbiti territoriali ottimali -non vale, in pari tempo, a sancire, in chiave strumentale, l’imprescindibilità di una data tipologia contrattuale, ossia, nella specie, dello schema del comodato.
Nel segno della ‘sussidiarietà verticale’ alla cui stregua le funzioni amministrative sono in linea di principio devolute all’ente esponenziale della comunità di base (art. 118, 1° co., Cost.) -è ben possibile e nulla osta a che l’esigenza espressa dal 4° co. dell’art. 202 cit. e quindi l’interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l’utilizzo di forme contrattuali diverse. E tanto, ben vero, nella logica di ampio spettro del principio di ‘differenziazione’, che la declinazione costituzionale affianca espressamente al principio di ‘sussidiarietà’.
In questi termini non possono che formularsi i seguenti rilievi.
Per un verso, va recepita la prospettazione del ricorrente secondo cui il 4° co. dell’art. 202 cit., in guisa di ‘ norma di indirizzo ‘, accorda agli enti pubblici la
mera facoltà di concedere in comodato i beni di appartenenza pubblica a soggetti che possono aver veste privatistica (cfr. ricorso, pag. 13) .
Per altro verso, va disatteso l’assunto del Tribunale palermitano, secondo cui il disposto del 4° co. dell’art. 202 cit. h a comportato la ‘nullità sopravvenuta’ della clausola determinativa del prezzo e ‘la conseguente riconduzione del rapporto nell’ambito dello schema, legislativamente imposto, del ‘ (così decreto impugnato, pag. 14) .
Per altro verso ancora, per nulla interferiscono con l’enunciato iter ricostruttivo (nel quale evidentemente restano assorbite) le doglianze addotte dal ricorrente -segnatamente con il secondo mezzo -in tema di nullità parziale e di susseguente operatività del fenomeno ex art. 1339 cod. civ.
Del resto – a tal ultimo riguardo – questa Corte spiega che il principio posto dall ‘ art. 1339 cod. civ. è invocabile solo nell ‘ ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge, il che, appunto, non è nella specie (cfr. Cass. (ord.) 23.5.2019, n. 14083) .
In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 112/2023 del Tribunale di Palermo va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo nei seguenti termini:
il disposto del 4° co. ( ‘gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio’ ) dell’art. 202
del d.l.gs. n. 152/2006 (‘codice dell’ambiente’) non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile tale da determinare una ‘nullità virtuale’ per il caso di violazione, giacché i principi di ‘sussidiarietà’ (‘verticale’) e ‘differenziazione’ consentono che l’esigenza espressa dal medesimo 4° co. dell’art. 202 cit. e l’interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l’utilizzo di forme contrattuali anche diverse da l comodato.
16. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo il decreto n. 112/2023 del Tribunale di Palermo e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte