Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34624 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34624 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19178/2024 r.g., proposto da
NOME COGNOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1832/2024 pubblicata in data 27/05/2024, n.r.g. 1865/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME era dipendente di RAGIONE_SOCIALE con qualifica di responsabile di struttura complessa e da aprile 1996 era stato nominato direttore facente funzioni dell’ufficio postale di Amantea.
In data 16/04/1996 aveva ricevuto lettera raccomandata dalla sig.ra NOME, con cui questa chiedeva notizie al direttore p.t. su chi avesse
OGGETTO:
dipendente postale -processo penale -danno conseguente – domanda di risarcimento -nesso causale con una condotta datoriale – necessità
materialmente incassato la sua pensione n. 60035287 cat. IO relativa alla mensilità di dicembre 1995 e 13^ del 1995.
Il COGNOME deduceva di aver tempestivamente inviato l’istanza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con raccomandata del 23/04/1996, senza esito. Aggiungeva che la sig.ra COGNOME aveva inviato una nuova diffida ed egli aveva provveduto una seconda volta ad inoltrala alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Allegava che in data 07/07/1999 era stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Paola, che poi l’aveva condannato per omissione di atti d’ufficio (art. 238, co. 2, c.p.), sentenza confermata in appello e poi dalla Cassazione con sentenza n. 331 del 07/03/2002, per avere egli, in qualità di direttore dell’ufficio postale di Amantea, omesso di rispondere alle missive della sig.ra NOME di aprile e di maggio 1996.
Deduceva che, dopo che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva negato la ricezione delle due raccomandate, a seguito di alcune ricerche era emerso che almeno una era regolarmente pervenuta. Aggiungeva che comunque la predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva dato seguito e ciò aveva innescato il processo penale, fonte per lui di forte ansia, stress e senso di frustrazione.
Aveva dovuto altresì sostenere le spese processuali della parte civile, sig.ra NOME, e del suo legale per la difesa nel processo penale.
Adìva il Tribunale di Roma per ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patrimoniale (pari alle spese della parte civile da lui refuse e alle spese da lui sostenute per la sua difesa nei vari gradi del processo penale) e del danno non patrimoniale, morale e dinamicorelazionale da liquidare in euro 200.000,00.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistente il nesso causale fra la condotta di RAGIONE_SOCIALE (ossia il ritardo con cui era stata riscontrata la raccomandata del direttore) e la sottoposizione del COGNOME al processo penale con i conseguenti danni patiti.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
le vicende relative alle sue richieste rivolte alla RAGIONE_SOCIALE sono irrilevanti, poiché ciò che era richiesto al COGNOME, per non incorrere nel processo penale e non subire così i relativi danni, era rispondere e dare notizie adeguate alla sig.ra COGNOME, piuttosto che lasciarla in uno stato di piena ignoranza sulle richieste da lei avanzate;
anche la Corte d’Appello di Salerno, adita in sede di revisione, ha rigettato l’istanza, evidenziando come la documentazione prodotta dal COGNOME -relativa al rinvenimento della sua raccomandata di inoltro della richiesta della sig.ra COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e alla tardiva risposta di quest’ultimo ufficio fosse ininfluente sulla condanna penale.
4.- Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. per avere la Corte territoriale individuato la fonte del danno nel processo penale piuttosto che nel l’omissione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di misure atte a garantirgli un ambiente di lavoro sano e salubre.
Il motivo è inammissibile, sia perché contiene ampi riferimenti al mobbing , di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia perché non si confronta con la motivazione articolata dai Giudici d’appello, secondo cui il danno lamentato -sia quello patrimoniale, sia quello non patrimoniale -è stata la conseguenza del processo penale. Ed in relazione a tale accertamento di derivazione causale il ricorrente non ha formulato censura alcuna.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 654 c.p.p. per avere la Corte territoriale ricondotto il danno al giudicato penale di condanna, al di fuori dei limiti dell’art. 654 c.p.p.
Il motivo è infondato.
I Giudici d’appello non hanno applicato la c.d. efficacia preclusiva del
giudicato, ma si sono limitati ad individuare -con un accertamento di fatto immune da censure -che i danni lamentati dal COGNOME derivavano dalle vicende relative al processo penale che lo aveva visto coinvolto e che si era concluso con sentenza di condanna. A fronte di tale accertamento, dunque, nessun comportamento datoriale poteva integrare gli estremi di una condotta idonea a cagionare un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c., poiché sul piano causale i danni erano la conseguenza del processo penale, a sua volta conseguenza di un preciso e specifico comportamento omissivo del COGNOME in qualità di incaricato di pubblico servizio, oggetto di accertamento penale passato in giudicato.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente la prova del nesso causale fra la condotta datoriale e i danni da lui lamentati.
Il motivo è inammissibile sia per la genericità delle censure, sia per la loro non pertinenza rispetto alla motivazione spesa dai Giudici d’appello.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 05/11/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME