Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26690/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VICENZA n. 8513/2020 depositato il 22/09/2020,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vicenza, con decreto n. 8513/2020 del 22.9.2020, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da NOME COGNOME, creditore impugnante ammesso al passivo, avverso il decreto con cui il RAGIONE_SOCIALE.D. RAGIONE_SOCIALE ha ammesso i crediti da finanziamento insinuati allo stato passivo dagli istituti bancari Cassa Rurale ed Artigiana di COGNOME Credito Cooperativo soc. coop. e Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
Il giudice di merito ha ritenuto che i finanziamenti contestati dovevano ritenersi effettivamente erogati ‘e, quindi, che non possa qui discettarsi di simulazione o di nullità, posto che la mancanza delle condizioni per poter considerare un mutuo come fondiario, lungi dall’inficiare la validità del contratto (atteso che il vizio non riguarda elementi essenziali del mutuo) può semmai influire sulla qualità estrinseca del mutuo, che non può considerarsi fondiario (perdendo ad esempio il beneficio dell’irrevocabilità che matura dopo dieci giorni) e viene trattato come mutuo ordinario, soggetto a normale revocabilità (tant’è vero che il Curatore ha ammesso al passivo questi crediti solo in via chirografaria, revocando in via breve l’ipoteca) ‘ .
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a tre motivi.
La Banca Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stato dedotto l’ ‘omesso esame di fatti storici, decisivi per il giudizio, la cui esistenza risulta dagli atti processuali e che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n 5 c.p.c.) e causa di nullità dei mutui’.
Espone il ricorrente che il decreto impugnato non ha considerato il fatto, documentato e non contestato, che il debitore principale
RAGIONE_SOCIALE esponeva un bilancio che evidenziava una perdita di esercizio di oltre € 70.000,00 e con un trend progressivamente deficitario ed era esposta in c/c per € 141.000,00 con la banca CRA
di COGNOME e per € 63.000,00 con Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, entrambi i mutui erano stati erogati sulle stesse linee di credito in conto corrente già gravate dalle preesistenti esposizioni debitorie, ed entrambi gli istituti finanziatori avevano operato la compensazione delle partite in dare e avere, ripianando, di fatto, le esposizioni debitorie pregresse, e sostituendo debiti non garantiti con altri interamente garantiti da ipoteca e in assenza della traditio del denaro.
Altra circostanza rilevante per il giudizio di validità dei mutui fondiari è quella per cui la provvista fornita da Monte dei Paschi era stata erogata sotto forma di acquisto di titoli di investimento offerti al debitore principale RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1814 c.c., 38, 40 bis e 41 T.U. n. 385/1993 in relazione agli artt. 1418, 1419, 1345 c.c.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Vicenza ha ritenuto effettivamente erogati e validi mutui che sono, invece, da dichiarare nulli; che è stata posta in essere un’operazione che integra un negozio in frode alla legge ed ai creditori, essendo stata diretta in via prioritaria al soddisfo di preesistenti debiti verso la banca mutuante mediante la sostituzione di un debito non garantito con altro interamente garantito, in pregiudizio degli altri creditori.
Il ricorrente contesta che vi sia stata effettiva erogazione del finanziamento, essendo la somma accreditata a titolo di mutuo stata, in realtà, immediatamente utilizzata ad estinzione di un preesistente credito del mutuante verso il mutuatario.
Il ricorrente contesta, inoltre, i requisiti del mutuo fondiario, sia per essere stato violato il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB e della delibera CICR del 22.4.1995 (concessione di un finanziamento
che ha superato l’80% del valore dell’immobile offerto in garanzia), sia per la mancata concessione di un’ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo fondiario (vizio di un elemento essenziale del contratto).
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione de ll’ art. 99 L.F. in relazione agli artt. 1418, 1419, 1424 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha deciso la causa senza ammettere alcuna istanza istruttoria, pure richiesta (in tema di accertamento del valore di stima del bene concesso in ipoteca onde valutare il superamento dei limiti di finanziabilità), violando i principi della domanda, degli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c., del contraddittorio nella fase istruttoria, senza concedere i termini a difesa per chiarire le questioni.
Anche l’ordine di esibizione relativo ai titoli di credito offerti sotto forma di finanziamento era finalizzato a valutare lo sviamento della causa del negozio di finanziamento.
Infine, il ricorrente lamenta che gli istituti di credito non ha mai chiesto, né in sede di esame dello stato passivo, né in sede di impugnazione dello stato passivo, la conversione del contratto di mutuo fondiario, nullo, in finanziamento avente natura di mutuo ordinario.
Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza.
In primo luogo, palesemente inammissibile è il dedotto omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti -invocato nel primo motivo -relativo all’esposizione in bilancio, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di una perdita di esercizio di oltre 70.000,00 €. Trattasi di questione di cui non vi è alcuna traccia nel decreto impugnato, che il ricorrente nemmeno ha dedotto di aver
sottoposto (a maggior ragione ‘come’ e ‘dove’) all’esame del giudice di merito.
Quanto alla dedotta circostanza che i due mutui sono stati erogati sulle stesse linee di credito in conto corrente già gravate dalle preesistenti esposizioni debitorie, relativamente alle quali gli istituti di credito hanno operato la compensazione delle partite in dare e avere, in (asserita) assenza di traditio , va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5841/2025, hanno statuito, al punto IV (Principi di diritto), pag. 26, che ‘Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale’.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che, con l’accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita ‘e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile’.
Nel mutuo c.d. solutorio, l’utilizzo della somma non attiene, infatti, al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: è proprio la
disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente che consente l’imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
La destinazione della somma accreditata all’estinzione di una pregressa esposizione debitoria presuppone, dunque, l’acquisita disponibilità giuridica, ovvero la c.d. traditio , atteso che, con tale operazione, il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa, con la conseguenza che ‘se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, ‘uno spostamento di denaro’ deve essersi necessariamente verificato..’.
Va, inoltre, osservato che neppure l’accredito delle somme mutuate su un conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante esclude l’effettiva traditio delle somme, dal momento che è proprio la disponibilità giuridica delle somme che ha consentito l’estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore (vedi punto 4, pag. 25, S.U. già citate).
Infine, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di pregresse esposizioni non dà luogo ad una nullità negoziale, non presentando di per sé carattere di intrinseca illegittimità -salvo accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità -essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico.
Peraltro, ove il c.d. mutuo solutorio mascheri un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, una tale finalizzazione dell’operazione rileva sotto il diverso profilo della inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare) e non dell’invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, (in questi termini le citate Sezioni, che hanno richiamato Cass. n. 5034/2022, n. 3024/2020, n. 4202/2018).
Alla luce delle sopra illustrate osservazioni, le censure del ricorrente secondo cui i finanziamenti di cui è causa, in quanto
destinati ad estinguere una pregressa esposizione debitoria, sarebbero nulli sul rilievo che integrerebbero negozi in frode alla legge o ai creditori, sono del tutto destituite di fondamento.
Quanto alla deduzione di parte ricorrente del vizio di nullità sotto il profilo della mancanza dei ‘requisiti del mutuo fondiario’, il ricorrente non ha colto la ratio decidendi , atteso che il decreto impugnato non ha affatto operato (d’ufficio) la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario, ma, condividendo in toto l’impostazione giuridica del G.D., ha ritenuto che, nel caso di specie, i finanziamenti di cui è causa non presentassero le caratteristiche dei mutui fondiari, ma dei mutui ordinari soggetti a normale revocabilità, tanto è vero che il curatore aveva ammesso i crediti solo in via chirografaria, revocando in via breve l’ipoteca.
Ne consegue che tutte le deduzioni del ricorrente in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie (segnatamente quelle riguardanti la mancata ammissione della CTU di stima dell’immobile in relazione al dedotto superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario), oltre che inammissibili (essendo censurato l’esercizio di un potere discrezionale del giudice), sono, in ogni caso, del tutto irrilevanti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 30.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME