Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5710  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
Oggetto: mutuo solutorio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3548/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n.  1577/2020, depositata il 24 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME
propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , depositata il 24 novembre 2020, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa nei loro confronti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù di due mutui fondiari contratti dalla predetta RAGIONE_SOCIALE e garantiti da fideiussione rilasciata dalle ricorrenti COGNOME e COGNOME;
-la  sentenza  di  appello  ha  dato  atto  che  l’opposizione  era  fondata sull’allegazione della nullità dei mutui fondiari per mancanza o illiceità della causa, in quanto asseritamente stipulati per consolidare pregresse esposizioni non garantite della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, società interamente partecipata da NOME COGNOME;
 la  Corte  territoriale,  dopo aver riferito che il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame interposto dalle odierne  ricorrenti,  evidenziando  che  le  somme  mutuate  erano  state effettivamente  poste  nella  disponibilità  della  mutuataria  e  ritenendo che il mutuo fondiario stipulato per ripianare un’esposizione debitoria non è nullo in quanto non è un mutuo di scopo e il finanziamento ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo le ricorrenti denunciano l ‘omesso esame di un fatto  decisivo  e  controverso  del  giudizio,  in  relazione  alla  mancata considerazione della natura atipica del contratto stipulato dalle parti; – con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.  1343,  1344  e  1345  cod.  civ.  e  67  l.  fall.,  per  aver  la  Corte  di appello ritenuto lecita la causa dei mutui fondiari in esame;
 con il  terzo  motivo si dolgono della  violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, secondo motivo, e 1418 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che i contratti dedotti in giudizio fossero diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e,  comunque,  per  aver considerato sussistente il requisito della causa;
– poiché la questione della validità del cd. mutuo solutorio, investita dal secondo e dal terzo motivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare importanza (cfr. Cass. 10 luglio 2024, n.  18903),  appare  opportuno  differire  la  trattazione  del  presente ricorso all’esito della decisione da parte delle predette Sezi oni Unite
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2025.