Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28873 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16585/2023 proposto da:
NOME; RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; NOME; NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrenti-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti; RAGIONE_SOCIALE, e per essa, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 401 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 1.01.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.10.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Avellino, con decreto emesso nel 2013, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE, nonché ai suoi garanti, NOME, NOME e NOME COGNOME, di pagare alla Banca della Campania s.p.a. l’importo di euro 323.460,82 oltre interessi, in ragione del credito fondato su contratto di mutuo chirografario del 7 ottobre 2009 concesso alla RAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di euro 380.000,00, da erogarsi sul conto corrente n. 36041 e da restituire in 84 rate mensili costanti di euro 5.167,95 . Con sentenza del 5.10.2017 il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, osservando che: nel contratto di mutuo vi era l’ espressa destinazione della somma mutuata al ripianamento delle passività pregresse; in tale operazione non si ravvisava alcun illecito affidamento o erogazione irregolare di somme, come sostenuto invece dagli opponenti; nel contratto di conto corrente n. 36041 , alla cui ‘copertura’ era stata destinata la somma ricevuta in mutuo, risultavano regolarmente pattuiti per iscritto interessi debitori al tasso del 14,15%; con riferimento all’eccepita applica zione di interessi anatocistici; il contratto di apertura di conto corrente era successivo alla delibera CICR del 2000 ed era rispettoso della stessa, come pro vato dall’art. 7 del contratto, che prevedeva la pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; il contratto prevedeva altresì l’espressa pattuizione della commissione di massimo scoperto, sicchè la doglianza al riguardo era infondata, mentre l’eccezione d’interessi usurari era del tutto generica. Con sentenza del 31.1.2023 la Corte territoriale rigettava l’ appello degli opponenti , osservando che: andava dato seguito all’orientament o della
Cassazione circa la legittimità del mutuo solutorio; il Tribunale aveva rilevato
che l’incontestabilità ai sensi dell’art. 1832 c.c. non riguarda va la misura degli interessi pattuiti, l’eventuale usurarietà degli interessi passivi e la capitalizzazione degli stessi; dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 si evinceva che su tale fonte normativa primaria si fondava la deliberazione del CICR del 2.09.2000 , cui era demandato esclusivamente di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi; la difesa degli appellanti non aveva allegato un’usurarietà genetica del rapporto di conto corrente, vale a dire con riferimento alle pattuizioni intercorse al momento della stipula del contratto di conto corrente; peraltro, dalla perizia tecnico contabile di parte, depositata nell’interesse degli appellanti nel giudizio d i primo grado, redatta dalla RAGIONE_SOCIALE, si evinceva che il tasso soglia antiusura degli interessi applicati sarebbe stato superato non ab origine ma nel corso del rapporto di conto corrente; la difesa degli appellanti non aveva dedotto che l’espunzione dei soli addebiti per le commissioni di massimo scoperto, ritenute illegittime, avrebbe azzerato ogni esposizione debitoria del conto corrente.
NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, e i garanti NOME ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa interpretazione degli artt. 1283 c.c., 25 d.lgs. 342/1999 e 120 TUB, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la delibera del CICR, stante la vigenza della norma di cui all’art. 1283 c.c., non può ex se prevedere meccanismi di fatto derogatori e/o contrari a precise disposizioni contenute in una norma di rango primario, come certamente è l’art. 1283 del c.c.
In particolare, i ricorrenti lamentano che l’affermazione perentoria contenuta nell’ambito della sentenza impugnata, in virtù della quale la deroga alla
disciplina di cui all’art. 1283 del c.c. sarebbe insita nella previsione di cui all’art. 25 del d.lgs. 342 del 1999, non è corretta, in quanto il divieto di cui al citato art. 1283 del c.c. non era stato oggetto di deroga da parte dell’art. 120 del TUB (almeno nella versione temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), né alcuna possibilità di tale deroga era contenuta nella legge delega, per cui alla data di stipula del contratto bancario oggetto di causa, non era consentito stipulare convenzioni che in via preventiva potessero consentire la produzione di interessi su interessi.
Invero, i ricorrenti assumono che il secondo comma dell’art. 25 del d. lgs. 342 del 1999 ha innovato il secondo comma dell’art. 120 del TUB, demandando al CICR il potere di incidere sulla disciplina dell’anatocismo, pur nella vigenza dell’art. 1283 cc e in mancanza della previsione della possibilità di deroga.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., ai sensi dell ‘art. 360 n. 3 c.p.c. deducendo nullità del mutuo per mancanza della causa concreta, in mancanza della necessaria dazione della somma mutuata e, altresì, sotto il profilo sostanziale, per l’assenza della passività pregressa da ripianare con l’utilizzo (distorto) dello schema tipico del mutuo, atteso che il contratto di mutuo del 07.10.2009 era stato stipulato al solo fine di consolidare la preesistente posizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della Banca della Campania S.p.A. (ora RAGIONE_SOCIALE Banca s.p.a.).
Con decreto del 23.2.2025 è stata formulata la seguente proposta di definizione anticipata: il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis, comma 1,n. 1, c.p.c., insistendo nella tesi, disattesa dal tribunale e dalla corte territoriale, della inapplicabilità della delibera CICR 2.9.2000, in quanto illegittimamente derogatoria del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.: ma trascura il principio, secondo cui il legislatore, modificando il testo unico bancario (ad opera del d.lgs. n. 342/99), ha affidato al CICR l’adozione delle regole di dettaglio, fissando come regola la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi, sia debitori che creditori, mediante l’aggiunta del 2° comma all’art. 120 t.u.b.; onde, quanto alla dedotta illegittimità della delibera CICR, già questa S.C. ha rilevato come l’art. 120 t.u.b. è stato modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, disposizione di legge che ha lo stesso rango dell’art. 1283 c.c., prevedendo la deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo alle condizioni ivi stabilite e delegando al CICR l’attuazione, realizzata con la delibera del 2000, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (Cass., sez. I, 29.11.2022, n. 35121; Cass., sez. I, 2.10.2019, n. 24591); – il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili: in primo luogo, esso attiene a giudizio sul fatto, operato dalla corte territoriale, nel negare che esistessero passività pregresse, ed in secondo luogo è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per il principio consolidato secondo cui è escluso che la destinazione all’estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo (Cass. n. 23149/2022, n. 37654/2021, n. 25842/2021, n. 724/2021) e la sentenza impugnata, con ampia motivazione, essendosi attenuta in pieno a tali principi, non merita censure di sorta, avendo altresì interpretato il contratto di mutuo in esame operando un’adeguata indagine proprio sulla sua causa concreta, in base ai canoni ermeneutici dettati dalla legge per l’interpretazione dei contratti; -ciò esime, allo stato, di ordinare l’integr azione del contraddittorio verso la RAGIONE_SOCIALE ‘
Premesso ciò, il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c. in quanto la Corte Territoriale, aderendo alla sentenza del Tribunale, ha deciso le questioni di diritto in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Nel dettaglio, la legittimità della delibera CICR del 2 settembre 2000 è stata, a più riprese, statuita e ribadita dalla Cassazione (come esposto nella suddetta proposta) , rilevando come ‘ l’art. 120 t.u.b. è stato modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, disposizione di legge che ha lo stesso rango dell’art. 1283 c.c., prevedendo la deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo alle condizioni ivi stabilite e delegando al CICR l’attuazione, realizzata con la delibera del 2000, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (Cass., sez. I, 29.11.2022, n. 35121; Cass., sez. I, 2.10.2019, n. 24591).
Il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello ha affermato la piena legittimità del mutuo solutorio, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, statuizione confermata dalla recente sopravvenuta sentenza delle SU (n. 5841/2025) a tenore della quale è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza; in applicazione dell’art. 96, c. 3° e 4°, come richiamati dall’art. 380 bis , c.p.c., le parti soccombenti vanno condannate anche al pagamento del doppio delle spese liquidate (come da dispositivo) e al pagamento della somma di euro 2500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento, per le spese di giudizio, della somma di euro 7.200,00 in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, e della somma di euro 5.200,00 a favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE– quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE– di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Condanna i ricorrenti , a norma dell’art. 96, c.3, c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme di euro 7.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE, e di euro 5.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE nella predetta qualità.
Condanna altresì i ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME