Mutuo solutorio: un enigma giuridico all’esame delle Sezioni Unite
Il dibattito sulla validità del mutuo solutorio torna al centro dell’attenzione della Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Prima Sezione Civile ha deciso di sospendere un giudizio, in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino definitivamente su una questione che da anni divide la giurisprudenza: un mutuo concesso da una banca per ripianare un debito preesistente dello stesso cliente è un contratto valido o una mera operazione contabile priva di causa?
I Fatti del Caso: La Richiesta di Ammissione al Passivo
Una società specializzata nella gestione di crediti deteriorati (NPL) aveva richiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un’altra società per un importo superiore a 1,8 milioni di euro. Il credito derivava da un contratto di mutuo assistito da una garanzia ipotecaria. Tuttavia, sia il giudice delegato sia, in seguito, il Tribunale in sede di opposizione, avevano rigettato la richiesta. La ragione? L’operazione non era stata considerata un vero e proprio contratto di mutuo, bensì un mutuo solutorio, ovvero un meccanismo finalizzato unicamente a ridefinire un debito già esistente, fornendo alla banca una nuova e più solida garanzia reale. Di conseguenza, il contratto era stato ritenuto nullo.
Il Contesto: Cos’è e come funziona il mutuo solutorio
Un mutuo solutorio si verifica quando una banca eroga una somma di denaro a un cliente, il quale la utilizza immediatamente per estinguere un’esposizione debitoria precedente (ad esempio, uno scoperto di conto corrente) nei confronti della stessa banca. Spesso, contestualmente alla stipula del mutuo, viene iscritta un’ipoteca a garanzia del rimborso. La criticità sorge perché, di fatto, non c’è un reale trasferimento di nuova liquidità al cliente, ma piuttosto una trasformazione contabile del debito da chirografario (non garantito) a privilegiato (garantito da ipoteca).
Il Conflitto Giurisprudenziale sul Mutuo Solutorio
La decisione del Tribunale si fondava su un orientamento della stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 1517/2021), secondo cui questa operazione è una mera finzione contabile. Tuttavia, un’altra pronuncia più recente (sentenza n. 23149/2022) ha sostenuto la tesi opposta, creando un evidente contrasto giurisprudenziale.
La Tesi della Nullità
Secondo il primo orientamento, il mutuo solutorio sarebbe nullo perché mancherebbe la causa tipica del contratto di mutuo, ovvero la consegna di una somma di denaro per le necessità del mutuatario. L’operazione sarebbe solo un artificio per alterare la par condicio creditorum, consentendo alla banca di ottenere una garanzia ipotecaria a danno degli altri creditori, specialmente in un contesto pre-fallimentare.
La Tesi della Validità
Il secondo e più recente orientamento, invece, afferma che il mutuo solutorio non è nullo. L’accredito della somma sul conto corrente del cliente, anche se immediatamente utilizzata per estinguere il debito precedente, costituisce una valida datio rei (consegna della cosa). Il cliente, per un momento giuridicamente apprezzabile, ha la disponibilità della somma e sceglie di utilizzarla per saldare il suo debito. Il contratto, quindi, avrebbe una sua valida causa e non sarebbe contrario a norme imperative o all’ordine pubblico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nell’ordinanza in esame, la Prima Sezione Civile prende atto di questo insanabile contrasto. Rileva che la questione è già stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite con un’altra ordinanza interlocutoria (n. 18903/2024). Di fronte a un bivio interpretativo così netto e alla pendenza della questione dinanzi al massimo organo nomofilattico, la Corte ritiene necessario e opportuno sospendere il giudizio. Proseguire significherebbe emettere una decisione che potrebbe essere immediatamente smentita dalla pronuncia delle Sezioni Unite, creando ulteriore incertezza giuridica. La scelta è quindi quella della prudenza e del rispetto della funzione unificatrice delle Sezioni Unite.
Le Conclusioni
La decisione di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, è un atto di responsabilità che mira a garantire la coerenza e la certezza del diritto in materia bancaria e fallimentare. La futura sentenza delle Sezioni Unite avrà un impatto fondamentale, stabilendo una volta per tutte se il mutuo solutorio sia uno strumento legittimo di ristrutturazione del debito o un’operazione da considerare nulla. Fino ad allora, operatori del diritto e istituti di credito rimarranno in attesa di un chiarimento definitivo su una delle questioni più dibattute degli ultimi anni.
Che cos’è un mutuo solutorio e perché è controverso?
È un mutuo erogato da una banca per estinguere un debito preesistente del cliente con la stessa banca. È controverso perché si discute se sia un vero contratto di mutuo, con reale consegna di denaro, o una semplice operazione contabile per creare una garanzia (come un’ipoteca) a favore della banca a scapito di altri creditori.
Qual è il conflitto di giurisprudenza che la Corte ha riscontrato?
La Corte di Cassazione ha riscontrato due orientamenti opposti. Il primo (sentenza n. 1517/2021) ritiene il mutuo solutorio nullo perché è una mera operazione contabile. Il secondo (sentenza n. 23149/2022) lo considera valido, sostenendo che l’accredito della somma sul conto corrente è sufficiente a integrare la consegna del denaro richiesta dalla legge.
Qual è stata la decisione della Corte in questo caso?
La Corte, preso atto del contrasto giurisprudenziale e del fatto che la questione è già stata rimessa alle Sezioni Unite con un’altra ordinanza, ha deciso di non pronunciarsi sul merito e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, attendendo la decisione definitiva delle Sezioni Unite per garantire certezza del diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34770 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2753/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE con gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso il decreto n. rep. 1019/2021 del Tribunale di Biella, depositato il 14.12.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del credito pari a € 1.807.164,52, in via privilegiata ipotecaria;
il giudice delegato rigettò la domanda, sul ritenuto presupposto che l’operazione posta in essere, invece di essere un reale contratto di mutuo, fosse consistita in una mera ridefinizione dei termini di un mutuo preesistente;
l ‘opposizione di RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del giudice delegato venne rigettata dal Tribunale di Biella, condividendo la tesi della nullità del c.d. mutuo solutorio (ovverosia del mutuo erogato per essere destinato a ripianare le preesistenti passività del cliente della banca) e ritenendo che non fosse stata altrimenti fornita prova dell’esistenza e dell’effettivo ammontare del credito ;
contro
il decreto del Tribunale Siena RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi;
il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso;
il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per chiedere il rinvio della trattazione del ricorso;
il Fallimento ha depositato una memoria;
considerato che
la decisione impugnata ha aderito espressamente e motivatamente all’indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021, nella quale è stato affermato che l’ utilizzo di somme da parte di una banca per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un ‘ operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario;
successivamente questa stessa Corte, con sentenza n. 23149/2022 ha invece affermato che il c.d. mutuo solutorio non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all ‘ ordine pubblico -e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, poiché l ‘ accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo;
il conflitto giurisprudenziale è già stato rilevato e sottoposto alle Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024;
è dunque necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del