Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34116 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34116 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6353/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO L ‘ AQUILA n. 1892/2021, depositata il 22/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propose opposizione al precetto intimatole dalla Banca RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE S.p.a. dinanzi al Tribunale di Pescara.
Il Tribunale ritenne fondata l ‘ opposizione e la accolse.
La Corte d ‘a ppello di L ‘ Aquila, su impugnazione di banca RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha, con sentenza n. 1892 del 22/12/2021, riformato la sentenza di primo grado ed ha rigettato l ‘ opposizione proposta dalla società precettata.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandosi a tre motivi.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell ‘ adunanza camerale del 19/10/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 cod. civ. e 474 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La società ricorrente censura l ‘ affermazione della sentenza impugnata, punti 13 e 14 della parte motiva, per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1813 cod. civ. e 474 cod. proc. civ., per avere il giudice d ‘ appello ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che, ai fini della conclusione di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori (azionato con il precetto opposto), siano da considerare come già «consegnate» al mutuatario, somme che invece, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, non erano
uscite dalla disponibilità giuridica della banca mutuante, né erano stati creati autonomi titoli di disponibilità in favore della mutuataria, così inficiandone il rango di titolo esecutivo. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sottolinea che, nel caso di specie, l ‘ erogazione è avvenuta a distanza di ben due anni dopo la sottoscrizione del mutuo.
Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale, nel proprio percorso motivazionale, non amplia indebitamente il concetto di disponibilità giuridica delle somme, in quanto richiama la costante giurisprudenza di legittimità in materia di disponibilità delle somme mutuate anche se queste non sono state consegnate materialmente al mutuatario, ma comunque poste giuridicamente a sua disposizione. Come condivisibilmente affermato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, con argomenti che il Collegio ritiene di fare propri a sostegno della decisione: « Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l ‘ uscita della somma dal proprio patrimonio e l ‘ acquisizione della medesima al patrimonio di quest ‘ ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969). Nel caso di specie la disponibilità delle somme in capo al mutuatario ricorrente, a fronte di un contratto stipulato il 9.8.2011, si è verificata nelle date 16.9.2011, 29.8.2012, 28.2.2013 e 20.9.2013, in cui sono avvenute concretamente le erogazioni. Tutte precedenti la notificazione dell ‘ atto di precetto. Nessuna norma, però, impone un lasso di tempo insuperabile, rispetto alla stipulazione del mutuo, per l ‘ avveramento del requisito della realità del contratto; di talché
ben può affermarsi che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è venuto in essere nella ultima delle date suddette, consacrata in atto pubblico di quietanza del 20.9.2013, in relazione ai diversi importi complessivamente erogati, evidentemente in attuazione di un piano rateale previsto nel medesimo contratto. Né rileva il fatto che fossero stabilite contrattualmente condizioni per l ‘ erogazione delle somme mutuate, una volta che tali condizioni si sono avverate e le somme mutuate sono state, concretamente, erogate. Anzi, l ‘ immediatezza dell ‘ erogazione, elemento naturale ma non imprescindibile, del contratto di mutuo (Cass. Sez. III, 6174/2020), nel caso non rileva, essendo l ‘ erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste all ‘ art. 1 del contratto stesso, in presenza delle quali il mutuante aveva l ‘ obbligo di trasferire le somme mutuate al mutuatario. Il che esclude che il contratto in questione possa essere qualificato come mera apertura di credito RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. I, 1539/1969; 74/1968). ».
Anche alla stregua di tale nitida argomentazione (che combina efficacemente la giurisprudenza consolidata in punto di utile possibilità di combinazione del mutuo condizionato e degli atti successivi di erogazione, se rivestiti della dovuta dorma, con il rilievo della carenza di un termine decadenziale per i secondi), né constando essere state idoneamente prospettate questioni di tempestività della prova dell’avvenuta successiva erogazione, l a giurisprudenza richiamata dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione – e in particolare Cass. n. 38331 del 03/12/2021 non è coerente con la difesa della stessa società (e anzi pare di segno contrario, ove compulsata adeguatamente); e coerente non è pure la più volte richiamata Cass. n. 11116 del 12/10/1992 (Rv. 478874 – 01), ove letta per intero.
Il secondo motivo reca censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 38, comma 2, t.u.b., 1 della delibera del CICR (RAGIONE_SOCIALE) del 22 aprile 1995, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La società ricorrente censura l ‘ affermazione (al punto 16) della sentenza, per avere la Corte territoriale ritenuto non dimostrata, da essa precettata, nel primo grado di giudizio, la circostanza di fatto concernente il superamento del limite di finanziabilità stabilito dal combinato disposto dell ‘ art. 38, comma 2, t.u.b. e dall ‘ art. 1, delibera CICR 22 aprile 1995, pari all ‘ ottanta per cento del valore dell ‘ immobile ipotecato a garanzia o del costo delle opere da eseguire sullo stesso, oltre il quale la banca non può erogare il finanziamento.
Il motivo è infondato, alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 33719 del 16/11/2022 Rv. 666194 – 01), al quale il Collegio presta piena adesione, secondo la quale il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell ‘ oggetto contrattuale, fissato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito della cd. «RAGIONE_SOCIALE prudenziale», in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell ‘ interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
La detta pronuncia nomofilattica è stata già seguita dalla giurisprudenza a Sezione semplice (Cass. n. n. 7949 del 20/03/2023 Rv. 667081 – 01) e questo Collegio non ravvisa, allo stato, nelle prospettazioni della difesa della società ricorrente, adeguati argomenti per una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, oltretutto a così breve distanza dal precedente arresto.
Il terzo, e ultimo, motivo è di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in particolare degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 644 cod. pen., con riferimento all ‘ art. 1815, comma 2 cod. civ. e in relazione alla normativa t.u.b., affermando la società ricorrente che per la verifica dell ‘ usurarietà di un contratto di mutuo, nel costo complessivo del credito (TAEG) si debba includere anche il costo previsto per l ‘ estinzione anticipata, che comunque viene a ricadere sul mutuatario, e di cui quindi essa sarebbe stata gravata.
Il motivo è infondato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, secondo la quale (Cass. n. 7352 del 07/03/2022 Rv. 664250 -01, ove ulteriori riferimenti) ai fini del superamento del «tasso soglia» previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest ‘ ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell ‘ effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
La Corte territoriale ha, peraltro, affermato, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato, che nella specie la società mutuataria non aveva esercitato il diritto potestativo di recesso,
cosicché in concreto a suo carico non si era concretizzata alcuna ulteriore esposizione debitoria in ragione del tasso della clausola, pari all ‘ uno per cento.
Il ricorso, nell ‘ infondatezza di tutti i motivi, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l ‘ attività espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore della banca controricorrente come in dispositivo.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l ‘ inammissibilità del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di