Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6449/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 696/2023 depositata il 30/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME acquistava un terreno da RAGIONE_SOCIALE con patto di riservato dominio, ma poi si rendeva inadempiente al pagamento delle rate.
1.1. Pertanto, RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva la risoluzione del contratto con sentenza del Tribunale di Roma n. 10743/2018, che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 696/2023 del 30 gennaio 2023.
Avverso tale sentenza NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.
Il resistente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con un unico motivo il ricorrente denuncia ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia’.
Assume che la sentenza della Corte di Appello di Roma sarebbe viziata per aver omesso l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. nonché dell’art. 10 del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, secondo cui in caso di risoluzione del contratto al momento del rilascio del fondo occorre ‘…accertare le rispettive ragioni di credito e debito delle parti contraenti ed il valore delle eventuali migliorie apportate al fondo dopo la stipulazione del presente contratto, da determinarsi nella somma minore tra lo speso e il migliorato’.
Deduce che la corte di merito ha errato sia nell’omettere di rilevare l’eccessività della clausola penale sia nel trascurare, neppur disponendo a tal
fine c.t.u., delle migliorie apportate al terreno, per cui è pervenuta a determinare la misura del risarcimento dovuto da esso ricorrente COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE senza considerare il complessivo equilibrio contrattuale.
In disparte i non marginali rilievi per cui non rispetta il principio di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e sollecita a questa Suprema Corte un riesame delle motivate valutazioni in fatto svolte dal giudice di merito, il motivo è inammissibile in quanto deduce un vizio -quello di insufficiente motivazioneche non esiste più.
L’attuale formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 5, introdotta con L. 134/2012, ha rimosso il precedente riferimento alla censura della motivazione contraddittoria ed insufficiente.
Pertanto, la censura del vizio di insufficiente motivazione non rientra tra quelle tassativamente elencate dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché dedurre nel motivo di impugnazione un vizio che non è più esistente costituisce, oggettivamente, colpa grave, il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento, a favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione