Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1357 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1357 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25743/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato,
-controricorrente-
Avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 8448/2024 depositato il 24/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Roma, con il decreto impugnato, rigettava il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII in esito all’infruttuosa trattativa per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
1.2 La Corte, oltre a condividere le argomentazioni poste a fondamento del decreto del Tribunale, riteneva dirimente l’esistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE genericamente contestato, se non addirittura ignorato, per l’importo di € 8.243.070,97 « in relazione al quale l’offerta di € 158.539,19 era assolutamente insufficiente » rendendo « il piano manifestamente incoerente già al momento della definizione della procedura ».
Né la società aveva ritenuto di esperite preventivamente un accordo di ristrutturazione del debito tributario ex artt. 57 e 63 CCII.
2.3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso la cassazione del decreto affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art 380 bis1 c.p.c.; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 111, commi 1 e 6, della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 132, comma 2 n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c .: il decreto sarebbe affetto da nullità per motivazione inesistente e/o apparente, per essersi la Corte d’Appello limitata ad operare un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, nonché per aver omesso ogni valutazione dei motivi di reclamo ed ogni indicazione riguardo al ragionamento logico-giuridico alla base della propria decisione. Anche nella parte in cui è stata affrontata la questione,
non trattata dal Tribunale, relativa al trattamento offerto ai crediti erariali, la Corte si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche, senza operare alcun riferimento alle norme asseritamente violate nella proposta ed omettendo, ancora una volta, ogni indicazione riguardo al ragionamento logico-giuridico alla base della propria decisione ed ai motivi per cui ha ritenuto di non poter accogliere i motivi di reclamo proposti dalla Società.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, d.lvo . 123/1998, nonché dell’art. 25 sexies d.lvo. 14/2019, nella parte in cui, aderendo alle determinazioni del Tribunale di Roma, ha erroneamente ritenuto la proposta inammissibile per ‘ non corretta formazione RAGIONE_SOCIALE classi ‘ e ‘ mancato rispetto dell’ordine dei privilegi ‘ , quando invece la proposta era stata formulata riservando alla classe III , che racchiudeva i crediti privilegiati ex art 9 comma 5 , d.lvo cit., pagamenti con risorse tratte dalla liquidazione dei beni della società mentre le utilità offerte a tutti gli altri debitori traevano origine esclusivamente da distribuzione di nuova finanza.
1.2 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione dell’art. 25 sexies d.lvo. 14/2019 in relazione all’art 360 , comma 1 n. 3 c.p.c.; la ricorrente , dopo aver precisato che il credito era stato annotato nel passivo ai fini del Piano per l’importo di Euro 1.334.330,47 sulla scorta dei dati risultanti dalla ‘ Certificazione del credito dell’ufficio ‘ e dagli estratti di ruolo forniti dall’ente nel corso della CNC, pertanto sulla base di documenti ufficialmente forniti dagli enti creditori e soltanto in data 16 maggio 2023, a ridosso dell’udienza di omologazione l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato un atto di recupero, tempestivamente impugnato dalla Società, per l’importo di € 7.987.583,15, deduce che la Corte sia incorsa in una errata interpretazione della norma di riferimento che , con riferimento al concordato semplificato con cessione dei beni, non prevede alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari né
l’intervento dell’asseveratore, sicché il passivo può essere soggetto ad modifiche ed oscillazioni senza che ciò infici la tenuta della proposta.
Evidenzia la ricorrente che il controllo da parte del giudice sulla proposta di concordato semplificato è circoscritto alla valutazione della attuazione del piano, che non è stata messa in discussione dalla Corte; rimarca l’indiscutibile convenienza, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, della proposta che assicura, grazie all’apporto di risorse esogene, una utilità economica anche ai creditori chirografari che diversamente resterebbero integralmente impagati.
1.3 Il quarto motivo denuncia il vizio, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dall’essersi la ricorrente diligentemente attivata al fine di promuovere, come primo strumento di risoluzione della crisi, l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, risultato non praticabile per cause oggettivamente estranee alla condotta e/o alla volontà della debitrice.
Deduce, da ultimo, la ricorrente che non sussiste né alcun divieto di falcidia del credito di Erario ed Enti previdenziali nell’ambito del concordato semplificato, posto che la pretesa erariale né obbligo da parte del debitore di accompagnare il piano concordatario di liquidazione con la transazione fiscale.
2 Il primo motivo è fondato.
2.1 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il Giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In particolare, il vizio si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile’, mentre resta
irrilevante il semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr ., tra le tante, Cass. Sez. U. 22232/2016; 8053 / 2014 e Cass. 23940/2017, 22598/2018, 20042/2020, 26199/2021; 33961/2022, 4784/2023).
E’ stato anche chiarito che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione e che si dia conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (in tal senso Cass. n. 7347/2012). Pertanto «adempie all’obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte»( cfr. Cass. 11158/2011, 20648/2015 e 21978/2018).
2.1 Ciò premesso, va rilevato che il percorso argomentativo della sentenza di appello risulta assolutamente scorretto ed inappagante posto che la Corte, oltre che ad omettere di fornire qualsivoglia informazioni, neanche in via riassuntiva, circa il contenuto ed i termini della proposta di concordato ha anche trascurato di riportare le « osservazioni del Tribunale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, che questa Corte condivide » e le critiche mosse dalla reclamante agli argomenti esposti dal giudice di primo grado.
2.2 In tale contesto appaiono oscure ed imperscrutabili anche le ragioni per le quali l’offerta di pagamento in percentuale dei crediti fiscali è stata ritenuta non corrispondente al modello legale di cui all’art 25 sexies CCII essendosi, sul punto, la Corte limitata ad affermare « rilievo dirimente ha il credito dell’ADER per l’importo di € 8.243.070,97 in relazione al quale l’offerta di € 158.539,19 è assolutamente insufficiente e che nella sua sussistenza ed entità continua ad essere genericamente contestato, se non addirittura ignorato, rendendo il piano manifestamente incoerente già al momento della definizione della procedura. Né la società ha ritenuto di
esperite preventivamente un accordo di ristrutturazione del debito tributario ex artt 57 e 63 CCII ».
3 Gli altri motivi rimangono assorbiti.
4 In accoglimento del primo motivo, l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti motivi, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME