Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15070/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO ANCONA n. 341/2021 depositata il 23/03/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) venne convenuta in giudizio dai familiari di NOME COGNOME, ricoverato presso un proprio ospedale dopo un incidente stradale e ivi deceduto, e trasmise l’atto di citazione alla RAGIONE_SOCIALE che ne era l’RAGIONE_SOCIALE in una , per quota, con RAGIONE_SOCIALE (che tuttavia aveva ceduto il ramo d’azienda alla stessa RAGIONE_SOCIALE, cosicché RAGIONE_SOCIALE, verrà assolta dalla domanda della RAGIONE_SOCIALE);
l a RAGIONE_SOCIALE, senza negare di avere ricevuto l’atto di citazione, non si costituì in giudizio (e altrettanto fece anche l’RAGIONE_SOCIALE), e rifiutò, in corso della causa degli eredi COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, nella quale non era costituita, senza alcunché comunicare alla RAGIONE_SOCIALE, una proposta transattiva dei familiari del deceduto, per la liquidazione di un importo di centomila euro, mentre essa stessa ne aveva in precedenza formulata una per sessanta o settantamila euro;
la causa instaurata dagli eredi di NOME COGNOME fu esitata dal Tribunale di Ancona con la condanna, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , al pagamento di oltre seicentomila euro;
l ‘RAGIONE_SOCIALE affermando di essere venuta a conoscenza dell a decisione sfavorevole della causa soltanto all’esito della notifica del precetto, al quale prestò adempimento, chiese, quindi, al Tribunale di Ancona la condanna della RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE per mala gestio ;
la domanda venne rigettata dal Tribunale di Ancona, nei confronti di entrambe le società convenute (in particolare nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per la d etta cessione di ramo d’azienda) e venne, viceversa, accolta la domanda riconvenzionale
proposta dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 1914 e 1915 cod. civ.;
la RAGIONE_SOCIALE propose appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 341 del 23/03/2021, ha accolto l’impugnazione e ha, quindi, condannato la RAGIONE_SOCIALE a tenerla indenne dalla condanna in favore degli eredi del COGNOME;
avverso la sentenza n. 341 del 23/03/2021 ricorre, con atto affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE;
risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
la sola ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che
i motivi di ricorso di RAGIONE_SOCIALE censurano come segue la sentenza d’appello:
primo motivo, per vizio di cui al n. 4 dell’ art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nullità della sentenza di appello per non avere rilevato il giudicato interno formatosi sulla parte della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, il motivo, suscettibile nella prospettiva della ricorrente, di causare di pe r se’ l’annullamento senza rinvio della pronuncia di appello, censura la mancata rilevazione da parte della Corte di Appello del giudicato interno formatosi sulla parte della sentenza di primo grado, non impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE, che ha deciso sulla domanda riconv enzionale formulata da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
secondo motivo, per vizio di cui al n. 5 dell’ art. 360, comma 1, cod. proc. civ., omessa valutazione di due fatti storici oggetto di discussione e aventi carattere decisivo ai fini dell’accertamento
degli obblighi di diligenza a carico di RAGIONE_SOCIALE, il motivo censura la sentenza d’appello per non avere essa valutato due fatti storici, quali la richiesta di cartella clinica del COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE e la proposta transattiva che, ove esaminati, avrebbero modificato l’accertamento sulla rilevanza degli ina dempimenti a carico delle parti;
terzo motivo, per vizio di cui al n. 3 dell’ art. 360, comma 1, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 1227, 1453 e 1914 cod. civ. per avere la Corte di Appello ponderato l’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE, bilanciandolo con il presunto addebito a carico dell’assicuratore, nell’ottica della risoluzione del rapporto, anziché in quella di esclusione del nesso causale con il pregiudizio, in particolare i l motivo censura l’erronea applicazione dei principi che attengono alla risoluzione del contratto per inadempimento di entrambe le parti, in luogo dei principi che sovrintendono l’analisi sull’efficienza causale della condotta che il danneggiato assicurato avrebbe dovuto tenere per limitare, o finanche escludere, il pregiudizio;
quarto motivo per vizio di cui al n. 3 dell’ art. 360, comma 1, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1218 e degli articoli 1362 e seguenti cod. civ. sotto diversa prospettiva, avendo la Corte di A ppello indebitamente esteso l’obbligazione a carico dell’assicuratore, sulla scorta di una lettura illegittima della polizza, anche alla valutazione circa la convenienza o meno di una offerta transattiva per venuta all’assicurato, il motivo deduce l’erronea applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale fondata su una illegittima interpretazione del dato letterale della polizza RAGIONE_SOCIALE;
le prospettazioni censorie non sono meritevoli di favorevole seguito, per quanto di seguito esposto;
il primo motivo è infondato, il giudicato, interno, secondo la prospettazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si è formato, perché la Corte d’ Appello ha preso in esame la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE e l’ha rigettata o, meglio, ha ritenuto tale rigetto implicito dall’accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, e comunque ha specificamente pronunciato su di essa a pag. 11, richiamando la domanda riconvenzionale come proposta in primo grado e che era stata accolta dal Tribunale, così, testualmente statuendo: « Il secondo profilo dell’appello è, per così dire, “a rime obbligate”, se non proprio assorbito dalle considerazioni sin qui fatte. Riguarda infatti il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE, come all’inizio descritta …» ;
la Corte territoriale ha reso, pertanto, adeguata e esplicita motivazione sulla domanda riconvenzionale (ossia: riconvenzionale svolta dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente dichiarava, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 cc, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto all’indennità prevista nella polizza RAGIONE_SOCIALE .) proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in primo grado, ritenendola assorbita (Cass. n. 17219 del 09/10/2012 Rv. 624092 01) quale conseguenza dell’accoglimento dell’appello;
il secondo motivo è, al pari del primo, infondato: i fatti di cui al motivo quali la richiesta di cartella clinica alla RAGIONE_SOCIALE e la proposta transattiva avanzata sono ininfluenti ai fini dell’impianto motivazionale della Corte d’appello, ossia anche se fossero stati presi in considerazione, e al di là della discrasia dei tempi di conoscenza della proposta transattiva, essi nulla avrebbero potuto mutare in punto di inadempimento della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla mancata presa in carico della causa;
in particolare, la cartella clinica di NOME COGNOME venne richiesta all’RAGIONE_SOCIALE nel 2011 o comunque alla fine dell’anno 2010,
quando la causa presupposta, ossia di risarcimento dei danni, era in fase di chiusura dell’istruttoria, cosicché un intervento in causa dell’RAGIONE_SOCIALE a quel punto non le avrebbe comunque consentito di esplicare alcuna utile difesa, né peraltro viene chiarito, nel ricorso, per quale ragione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non abbia in alcun modo interloquito con l’ ente sanitario pubblico pur essendo perfettamente a conoscenza degli sviluppi della lite;
il fatto relativo alla conoscenza della proposta transattiva pure risulta esser e stato valutato dalla Corte d’A ppello, essendovi, se del caso, soltanto una discrasia sui tempi di conoscenza, insuscettibile, tuttavia, di poter mutare l’esito della controversia in quanto comunque la RAGIONE_SOCIALE non spiega per quale ragione l’essere venuta conoscenza della proposta transattiva durante i termini di cui all ‘art. 183 cod. proc. civ., ossia nella fase anteriore all’apertura dell’istruttoria, avrebbe potuto comportare un diverso esito della causa, posto che ella, in ogni caso, poteva ancora decidere con pienezza di cognizione, di aderire o meno alla proposta e porre, in tal modo, fine alla causa in via stragiudiziale, senza attendere l’ulteriore sviluppo della controversia ;
il terzo motivo pone censure relative alla valutazione dell’inadempimento compiuto dalla Corte d’ Appello, ma si muove nell’ambito della proposizione di censure di merito e non di una vera e propria critica argomentata ed è, per questo versante, inammissibile;
il motivo, in punto di diritto, si riduce a una pura e semplice contrapposizione della valutazione della diversa valenza dell’inadempimento dell a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, la prospettazione censoria, cerca di spostare nel diverso ambito dell’attenuazione o elisione del contributo causale, richiamando, del tutto impropriamente, il disposto dell’art. 1227 cod. civ. e l’art.
1914 cod. civ., che del primo costituirebbe specificazione nell’ambito del contratto di assicurazione;
l’affermazione decisoria della Corte territoriale è, peraltro, del tutto coerente con le risultanze di causa e con la giurisprudenza di questa Corte (di cui Cass. n. 3455 del 12/02/2020 Rv. 657100 -01 costituisce espressione di risalente orientamento e in precedenza si veda Cass. n. 14648 del 11/06/2013 Rv. 626586 – 01) al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità;
il quarto motivo è infondato, in quanto si limita a un richiamo generico delle norme sull’interpretazione del contratto, in un’ottica di mera contrapposizione e non di critica argomentata e non spiega in quale modo una diversa lettura avrebbe potuto fare venire meno l’obbligazione contrattuale e scriminare il comportamento omissivo dell’RAGIONE_SOCIALE e peraltro tenta di attribuire, impropriamente, a questo giudice di legittimità il compito, proprio del giudice di merito, dell’interpretazione del contratto sulla base delle risultanze di fatto della causa (Cass. n. 14355 del 14/07/2016 Rv. 640551 -01), in quanto (Cass. n. 2465 del 10/02/2015 Rv. 634161 -01) «il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati»;
il ricorso è, in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo,
in considerazione del valore della causa in rapporto all’attività processuale espletata;
la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di