SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 75 2026 – N. R.G. 00000395 2025 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Composta da:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere NOME.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 395NUMERO_DOCUMENTO2025 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del presidente pro
tempore Torino presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto
, difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
PARTE APPELLATA
CONTRO
, in
persona del presidente pro tempore , difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l’Avvocatura dell’Istituto
PARTE APPELLATA
CONTRO
in persona del legale
rappresentante pro tempore
PARTE APPELLATA
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 24/07/2025.
Per come da memoria depositata in data 19/01/2026.
Per come da memoria depositata in data 20/11/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato, impugnava la sentenza n. 1895/25 in data 16/07/2025 del Tribunale di Torino, che aveva respinto l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento n. 110 2024 9034495986 000 notificata dall’ il 5/11/2024, portante (per quanto qui interessa) l’importo di € 71.589,97 e fondata su 7 cartelle esattoriali dell’ (n. 110 2017 0022172718, n. 110 2018 0025547078, n. 110 2019 0010911386, n. 110 2021 0007508966, n. 110 2022 0012397012, n. 110 2022 NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO) e su 16 avvisi di addebito dell’ (n. 410 2016 00074868 14 000, n. 410 2016 00074869 15 000, n. 410 2017 00009537 45 000, n. 410 2017 00092543 02 000, n. 410 2018 0001066 41 000, n. 410 2018 00067171 02 000, n. 410 2018 00067177 08 000, n. 410 2018 00089585 03 000, n. 410 2018 00089649 67 000, n. 410 2018 00095969 63 000, n. 410 2018 00111416 72 000, n. 410 2019 00005051 82 000, n. 410 2019 00091554 02 000, n. 410 2022 00058246 30 000, n. 410 2022 00090498 11 000 e n. 410 2023 00000748 82 000) di cui si eccepivano – con argomentazioni tutte disattese dal Tribunale – varie irregolarità formali, la carenza dell’originaria notifica e l’intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva:
-omesso di considerare che tanto la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito pregressi, quanto la prescrizione dei relativi crediti erano rilevabili anche d’ufficio;
-mancato di pronunciarsi sulla sopravvenuta prescrizione dei crediti assistenziali e previdenziali sottesi all’intimazione di pagamento opposta;
-omesso di motivare sull’assenza di prova, non offerta dagli enti opposti, circa le ragioni fondative RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie, la mancanza di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle e dei ruoli esattoriali da parte un soggetto abilitato o munito di delega, la carenza di indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi e l’incompetenza territoriale dell’ufficio impositore;
-attribuito infondatamente efficacia interruttiva della prescrizione alla presentazione dell’istanza di ‘rottamazione’ RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi;
-respinto l’eccezione di ‘silenzio-assenso’, nonostante l’opponente avesse « presentato istanza ex L. 228/2012 all’ , ai sensi dei commi 537 e 546, chiedendo la sospensione ex lege e la cancellazione del debito. A seguito della richiesta, gli Enti Creditori non hanno fornito alcuna risposta alle deduzioni del contribuente » (ricorso, pag. 8).
Si è costituito l eccependo la decadenza ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99 dell’opposizione agli avvisi di addebito e l’inammissibilità dell’istanza ex art. 1, co. 537540, l. n. 228/12, evidenziando l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della prima sentenza.
Si è costituito l eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello avversario – a fronte della carenza della firma digitale nel duplicato informatico del ricorso in appello – e chiedendone il rigetto.
Nessuno si è costituito per l’ .
All’udienza del 18/02/2026, la causa, all’esito della discussione, è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va dichiarata l’improcedibilità dell’appello azionato nei confronti dell’ , dato che non ne è stata effettuata la notificazione – come ammesso dal difensore dell’appellante nel richiedere la concessione di un apposito termine.
Infatti, « Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ‘ex’ art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica » (Cass., Sez. Un., n. 20604/08; conf. Cass., ord., n. 31346/19).
Non può essere accolta la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’
Se è vero che la firma digitale è equiparata dal d.lgs. n. 82/05 alla sottoscrizione autografa, che costituisce ex art. 125 c.p.c. requisito di validità dell’atto introduttivo, allora è consequenzialmente vero che « La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti
elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore » (Cass., ord., n. 10450/20).
Dunque, non è nullo un ricorso che, per quanto notificato senza la firma digitale del difensore, non determini in concreto alcun dubbio circa la sua paternità, nella misura in cui l’atto originariamente depositato nel fascicolo telematico risulta digitalmente firmato e la relativa provenienza dal difensore firmatario è stata obiettivamente confermata dalla presenza dello stesso, sia pure tramite un sostituto processuale, all’udienza di discussione (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 6477/24) – altresì considerato che tutto ciò non ha comunque comportato alcuna limitazione del diritto di difesa della parte appellata.
Si osserva che la cartella di pagamento n. 110 NUMERO_CARTA 038579635 000 non risulta indicata nell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, sicché è verosimile essersi trattato di un errore materiale dell’opponente.
Venendo al merito, il primo, il secondo e il quarto motivo di gravame, per evidenti affinità tematiche, si trattano congiuntamente nei seguenti termini.
5.1. ha proposto opposizione avverso l’intimazione di pagamento lamentando la mancata originaria notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottesi; e ciò ha fatto (almeno in prima battuta, e salvo quanto si dirà infra , n. 6) mediante l’unico strumento processuale in concreto esperibile – ossia l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., così dovendosi qualificare l’opposizione da lui azionata – giacché il rimedio oppositorio ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99 presuppone necessariamente (e logicamente) l’avvenuta regolare notificazione degli atti impositivi pregressi.
La sentenza appellata ha ritenuto sussistenti tutti i riscontri documentali di tali notificazioni, respingendo sul punto l’opposizione.
Premesso e ribadito che il relativo onere probatorio grava sugli enti convenuti, il corredo documentale versato in atti dall’ evidenzia e conferma che le 7 cartelle di pagamento dell’ risultano tutte regolarmente notificate tra il 24/08/2017 e il 2/11/2022 presso la pec del debitore (docc. nn. 4, 8, 10, 11, 12 e 13 dell’ ), tranne la n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata invece tramite servizio postale il 7/02/2023 a mani dell’addetto al recapito; allo stesso modo, 14 degli avvisi di addebito dell’ risultano pur essi regolarmente notificati presso la
medesima pec tra l’11/10/2016 (il n. NUMERO_DOCUMENTO) e il 5/08/2022 (il n. NUMERO_DOCUMENTO).
L’appellante nulla ha eccepito o contestato circa la non riferibilità a sé degli indirizzi (digitali e non digitali) e non può limitarsi semplicemente a contestare la mancata ricezione dell’atto notificato, essendo egli piuttosto tenuto a dimostrare che, con tali modalità, gli erano stati notificati altri atti e diversi da quelli indicati dal notificante; va peraltro ribadito che « In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata , la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova » (Cass. n. 16528/18; conf. Cass. n. 24149/18 e n. 30787/19).
5.2. Gli unici avvisi di addebito che, invece, non risultano debitamente notificati sono il n. 410 2022 0009049811 000 e il n. 410 2023 0000074882 000, in ordine ai quali l ha prodotto una semplice cartolina da cui è non dato evincere alcuna utile informazione sul destinatario dell’atto e sugli estremi cronologici della notificazione.
L’appello, pertanto, dev’essere accolto limitatamente a tali avvisi.
5.3. È del tutto infondata, invece, l’eccezione di prescrizione quinquennale (eventualmente rilevabile anche d’ufficio): il decorso prescrizionale dei crediti oggetto degli atti impositivi in questione è stato interrotto, riguardo agli avvisi n. 410 2016 00074868 14 000 e n. 410 2016 00074869 15 000, dall’ulteriore intimazione di pagamento n. 110 2018 9007664687 000, notificata il 9/07/2018 (nella cui espansione temporale vanno aggiunti i periodi di sospensione emergenziale di 129 giorni ex art. 37, co. 2, d.l. n. 18/20 e di 182 giorni ex art. 11, co. 9, d.l. n. 183/20), e quindi, per tutti (con l’esclusione del n. NUMERO_DOCUMENTO, per cui il termine prescrizionale non è tuttora maturato), dalle successive istanze di ‘rottamazione’ (cfr. doc. 6 dell’ .
Quanto all’effetto interruttivo della prescrizione di queste ultime è sufficiente richiamare l’orientamento di legittimità per cui « se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento [o, che
è lo stesso, negli avvisi di addebito] , nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle » (Cass., ord., n. 20700/20; conf. Cass. n. 5160/22).
6. Parimenti immeritevole di accoglimento il terzo motivo d’appello.
L’appellante ha trascurato che la sopra accertata regolarità RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito non lo esimeva dal (anzi, l’obbligava a) proporre l’opposizione ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99 (e in ciò l’eccezione dell’ è fondata) nel termine di 40 giorni dalle notificazioni – rimedio da cui è ormai irrimediabilmente decaduto e che gli avrebbe consentito di far valere tutti i rilievi formali del caso, tra i quali, appunto, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie avversarie (che, invece, i suddetti atti e le successive intimazioni di pagamento si peritano di indicare analiticamente), la mancanza di sottoscrizione da parte del soggetto abilitato o munito di delega (parte appellante non ha detto chi sarebbe stato il soggetto abilitato), la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi (tenuto conto che si tratta di semplicissimi interessi moratori, i quali, notoriamente, vengono stabiliti ogni anno e resi pubblici dal RAGIONE_SOCIALE sulla base della media dei tassi bancari attivi) e l’incompetenza territoriale dell’ufficio impositore (non essendo per nulla precisate le ragioni per cui avrebbe dovuto essere competente un altro ufficio diverso da quello che ha operato).
7. Anche la quinta e ultima censura è infondata.
A parte il fatto che il primo Giudice ha motivato in merito – ritenendo che la procedura di cui all’art. 1, co. 537-540, l. n. 228/12 non sia applicabile ai crediti diversi da quelli tributari (su cui l’appellante nulla ha osservato) – si rileva, in ogni caso, come la dedotta prescrizione dei crediti previdenziali e assistenziali dedotta nell’istanza di parte appellante sub doc. n. 3 si sia rivelata del tutto infondata – come pure la deduzione sulla mancata notificazione degli atti impositivi (con l’eccezione dei due avvisi di addebito di cui supra , n. 5.2).
Perdipiù, la Suprema Corte ha precisato che la procedura in questione « non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice » (Cass., ord., n. 30841/24; sottolineatura dell’estensore), esattamente come nel caso in esame.
Per tutte le superiori ragioni, che assorbono ogni altra doglianza, l’appello dev’essere parzialmente accolto in esclusivo riferimento agli avvisi di addebito n. 410 2022 0009049811 000 e n. 410 2023 0000074882 000.
L’ampia reciproca soccombenza legittima senz’altro la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese tra l e l’appellante – che, invece, a fronte della totale soccombenza, rimane tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore dell’ secondo il complessivo valore (non di € 1.000,00, ma di € 4.649,91) RAGIONE_SOCIALE relative cartelle.
Nulla, infine, riguardo alle spese dell’ .
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c., dichiara improcedibile l’appello proposto contro l’ ;
in parziale accoglimento del resto dell’appello, annulla l’intimazione di pagamento n. 110 2024 9034495986 000 relativamente agli avvisi di addebito n. NUMERO_CARTA 2022 0009049811 000 e n. 410 2023 0000074882 000;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l’appellante e l’ ;
condanna l’appellante a rimborsare all’ le spese del presente grado che vengono liquidate in € 1.923,00 oltre oneri accessori.
Così deciso all’udienza del 18.02.2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME