Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10547 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8029/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
ARFAIOLI NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2486/2021 depositata il 23/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME agiva ex articolo 2901 c.c. davanti al Tribunale di Firenze perché fosse dichiarato inefficace atto di trasferimento del 10 giugno 2013 di immobile da NOME COGNOME al figlio NOME COGNOME per adempiere accordo di separazione con la coniuge NOME COGNOME, atto di trasferimento che sarebbe stato per il mantenimento del figlio. Si costituiva NOME COGNOME, e rimaneva contumace NOME COGNOME; non veniva esteso il contraddittorio a NOME COGNOME.
Il tribunale, con sentenza n. 3287/2018, accoglieva la domanda, ritenendo l’atto compiuto a titolo gratuito e comunque reputando che, anche se fosse oneroso, sussistevano i presupposti per l’accoglimento.
NOME COGNOME proponeva appello, cui resisteva solo NOME COGNOME. La Corte d’appello di Firenze lo rigettava con sentenza n. 2486/2021.
NOME COGNOME ha presentato ricorso, sulla base di due motivi, da cui si è difesa con controricorso NOME COGNOME
Memorie sono state depositate dal ricorrente e dalla controricorrente.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. laddove si ritiene che l’evento traslativo sia stato un puro atto di liberalità.
Si argomenta, in sintesi, per sostenere che il giudice d’appello si sarebbe servito di ‘un ragionamento presuntivo errato, facendo capo a un criterio d’inferenza costituito da una generalizzazione <>, ossia a un’enunciazione che in realtà non ha un elevato grado di prevalenza probabilistica e che, per certi versi, corrisponde a un luogo comune’.
Con il secondo motivo, ancora ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nuovamente si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. laddove si ritiene la sussistenza di scientia fraudis in capo a NOME COGNOME quanto all’evento traslativo.
In sintesi, ancora, si argomenta sul ragionamento presuntivo adottato dal giudice d’appello, che condurrebbe a un risultato ‘il meno probabile, tenuto conto dello spazio delle varianti in tema di dinamiche familiari, dell’essere COGNOME NOME adolescente all’epoca dei fatti e della modalità con cui era realizzato l’Evento Traslativo’, così violando l’articolo 2729 c.c.
In primis , deve rilevarsi che non è stata convenuta in causa NOME COGNOME che pure ha avuto parte nell’atto di trasferimento oggetto dell’azione pauliana, come illustra chiaramente, nel descrivere lo svolgimento del processo di primo grado, il giudice d’appello.
Espone, infatti, la corte territoriale che NOME COGNOME aveva convenuto davanti al Tribunale soltanto NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei quali si era costituito solo il primo, eccependo tra l’altro che ‘il bene immobile oggetto di causa … era stato inserito in data 18.10.2010’ (e quindi ben prima dell’atto oggetto dell’azione pauliana) ‘in un fondo patrimoniale già precedentemente costituito
con la coniuge, tanto che senza il consenso della Poli il trasferimento del bene in favore del figlio non avrebbe potuto essere effettuato, quindi ella era parte necessaria…’. Tale istanza di integrazione del contraddittorio era stata però disattesa dal tribunale – espone ancora la corte affermando che NOME COGNOMEnon ha mai assunto obbligazioni verso l’odierna attrice, né ha mai rivestito la qualità di terzo beneficiario del medesimo atto’, avendo ‘partecipato all’atto di disposizione patrimoniale non come parte stipulante e disponente, ma solo per prestare consenso allo scioglimento del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. in cui era stato -precedentemente costituito l’immobile’.
La questione non risulta essere stata devoluta al giudice d’appello, che si è limitato appunto a darne atto nella ricostruzione dello svolgimento del processo.
Tuttavia, l’eccezione che aveva sollevato in primo grado NOME COGNOME aveva fondatamente segnalato l’assenza di un effettivo litisconsorte necessario, non essendo sostenibile, per quanto ora si verrà a rilevare, che NOME COGNOME non fosse parte del negozio.
È indiscusso, infatti, che l’immobile era di proprietà di NOME COGNOME e che è stato trasferito da NOME COGNOME al figlio NOME COGNOME; è altrettanto indiscusso, però, che il bene era entrato a far parte del fondo patrimoniale che NOME COGNOME aveva istituito con la moglie NOME COGNOME la quale – altro dato pacifico – ha dovuto partecipare all’atto di disposizione del bene per sciogliere quest’ultimo, allo scopo, dal fondo patrimoniale. Mediante il trasferimento del bene a NOME COGNOME, invero, NOME COGNOME perdeva una parte del fondo patrimoniale, ragion per cui ha dovuto partecipare all’atto suddetto ed esprimere una volontà dirimente per giungere al perfezionamento negoziale.
D’altronde, l’azione presentata da NOME COGNOME, se accolta, renderebbe non opponibile a lei l’alienazione del bene a NOME COGNOME, ma non riconducendo il bene nel fondo patrimoniale. NOME
Poli, pertanto, si troverebbe, in caso di accoglimento, dinanzi a una situazione diversa da quella oggetto della sua volontà, in quanto, senza il suo consenso, il prelievo del bene dal fondo patrimoniale, necessario per la vendita, non avrebbe potuto compiersi (articolo 169 c.c.). La sua volontà, dunque, si è inserita nella stipulazione del negozio, per cui, venendo meno anche i suoi effetti nei confronti dell’attrice – dal momento che la stipulazione rispetto a lei non sarebbe più stata efficace -, è necessaria la sua presenza come litisconsorte nel giudizio che può raggiungere tale risultato sostanziale per potersi difendere dalla sopravvenienza dell’inefficacia della sua volontà, al pari delle ipotesi in cui oggetto dell’azione pauliana è un intero fondo patrimoniale. Ciò poiché la singolarità del bene non ha rilievo, né ha rilievo il fatto che il bene sia stato trasferito ad un terzo, giacché il trasferimento deriva comunque dalla volontà di NOME COGNOME affiancata e parificata, per legge, a quella di NOME COGNOME, come appunto prevede espressamente l’articolo 169 c.c. -‘ Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione non si possono alienare … beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi… ‘ -. La presente fattispecie, dunque, presenta – in realtà una sostanza radicalmente combaciante con quella del litisconsorzio necessario riconosciuto per l’intero fondo patrimoniale come oggetto dell’azione pauliana (su cui ex multis si veda tra le pronunce massimate, da ultimo, Cass. sez.3, ord. 24 marzo 2023 n. 8447) perché diretta a tutelare proprio la volontà tutti i titolari del fondo e a preservare quindi integralmente la ratio di tutela che basa l’articolo 169 c.c.
La causa è pervenuta davanti al giudice di legittimità senza avere integrato il litisconsorzio che si è constatato essere necessario. Nulla rileva il fatto che la violazione di legge dal primo giudice non sia stata devoluta come oggetto d’appello dinanzi al
secondo giudice, né tantomeno che non sia stata posta a fondamento di alcuno dei motivi del ricorso.
Infatti, quando risulta sussistente la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, tutto il giudizio rimane comunque viziato, conducendo in sede di legittimità alla cassazione, appunto anche d’ufficio, delle precedenti pronunce di merito con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. ( cfr. Cass., 14/9/2022, n. 27078; Cass. sez. 3, ord. 22 febbraio 2021 n. 4665; Cass. sez. 2, ord. 23 ottobre 2020 n. 23315; Cass. sez. 6-3, ord. 16 marzo 2018 n. 6644).
Ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. vanno pertanto cassate entrambe le sentenze di merito -anche per le spese di tutti i gradi di giudizio- e la causa va rimessa al Tribunale di Firenze per l’integrazione del contraddittorio e la conseguente trattazione ab initio .
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, 3° comma, c.p.c., e rinvia al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025