SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 160 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 04 07 2025 PUBBLICAZIONE 04 07 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
Presidente
Giudice
Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 131/2025
promosso da
nei confronti di
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
letto il
ricorso proposto
in data
2.4.2025
da per la dichiarazi
della liquidazione giudiziale di
rilevato che la società debitrice si è costituita in data 22.4.2025;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex CCII;
art. 42
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d’impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in BERGAMO, INDIRIZZO
RICORRENTE
valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell’art. 121 CCII, in quanto impresa esercente attività di edilizia, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell’art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria è riscontrabile che l’impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all’art. 49 comma 5 CCII;
lette le memorie difensive della società debitrice, in cui la stessa ha negato la propria situazione di insolvenza, allegando alcuni piani di rientro onorati negli ultimi anni, l’assenza di protesti, la sussistenza di un credito tributario pari ad € 800.000 nel cassetto fiscale e la registrazione nell’ultimo bilancio depositato di un calo dell’indebitamento complessivo;
ritenuto che l’eccezione non sia suscettibile d’accoglimento;
valutati sussistenti i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell’apertura della liquidazione giudiziale in considerazione dei seguenti della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice evincibile dai seguenti elementi:
(i) dall’entità del credito vantato dalla società ricorrente, con cui era stato peraltro stipulato un piano di rientro mai onorato;
(ii) dalla presenza di debiti per un importo di circa 260.000,00 € nei confronti dell’erario, stante peraltro la comunicazione di che nega l’esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore e opponibili in compensazione;
(iii) dall’esistenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti;
(iv) dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell’ultimo periodo presso il Tribunale. Sotto quest’ultimo profilo mette conto rilevare che a fronte di piani di rientro e pagamenti contabilizzati – allegati da parte debitrice – altri debiti sono rimasti parzialmente o totalmente insoluti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte (posto che l’attivo della società pare consistere in crediti non meglio precisati, al momento non esigibili);
ritenuto infine che la domanda subordinata di richiesta di concessione di un termine per la presentazione di domanda di accesso ad uno strumento alternativo di regolazione della crisi, avanzata dalla società debitrice, debba essere rigettata in quanto generica ed indeterminata in ordine allo strumento alternativo richiesto, nonché priva di qualsiasi documentazione a supporto della stessa;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza previsto dall’art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell’art.358
CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l’art. 49 C.C.I.I.
dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in BERGAMO, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante (C.F. ); C.F.
rigetta la domanda avanzata dalla società debitrice di concessione di un termine per la presentazione della domanda di accesso ad uno strumento alternativo di regolazione della crisi;
nomina giudice delegato la dott.ssa NOME COGNOME
nomina curatore il dott.
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale e con l’indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell’art. 39 CCII;
stabilisce che l’udienza, in cui si procederà all’esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 21/10/2025 ore 11.15 ;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell’art. 201 comma 2 CCII all’indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155quater , 155quinques e 155sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all’Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 2/7/2025
Il giudice estensore dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa NOME COGNOME magistrato ordinario in tirocinio.