SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 201 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice rel. ed est.
udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto: apertura di liquidazione giudiziale, per le seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società . con sede legale in Venezia, INDIRIZZO; Pa
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d’udienza ex art. 40 co. 6 CCII nei confronti della resistente e -ex art. 143 c.p.c.- del socio accomandatario, che non si sono costituiti; esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell’art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d’impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, in un comune compreso nel circondario dell’intestato Tribunale;
considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell’art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell’art. 2, comma 1 lettera d) CCII; rilevato che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);
ritenuto che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come provato, oltre che dal debito nei confronti della società ricorrente e cessionaria del credito rappresentata da di € 82.609,30 (in ragione dell’inadempimento ad un contratto di finanziamento con la cedente RAGIONE_SOCIALE, prodotto sub doc. 7), dai debiti contributivi (€ 5.276,05 nei confronti dell’Agente della riscossione giusta informativa dell’INPS acquisita in atti) nonché da debiti tributari (circa € 14.000,00 giusta informativa dell’RAGIONE_SOCIALE acquisita in atti);
ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
rilevato che l’ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all’art.49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società . con sede legale in Venezia, INDIRIZZO, e del socio accomandatario ; Pa
Nomina giudice delegato il dott. NOME COGNOME;
Nomina curatore il dott. con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155quater , 155-quinques e 155sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso RAGIONE_SOCIALE banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215bis cc, dei libri sociali, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV A dei tre esercizi precedenti,
nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale e con l’indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell’art. 39 CCII;
Fissa l’udienza del 25.03.2026 ore 11.30 davanti al giudice delegato per l’esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell’art. 201, 2° comma CCII all’indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell’art. 208 CCII;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
Ordina , ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all’ufficio del registro RAGIONE_SOCIALE imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso nella camera di consiglio dell’11.12.2025.
Il Giudice relatore AVV_NOTAIO COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME