Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 157 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16417/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Massimo (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Ferdinando (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, controricorrenti-
Avverso il decreto del Tribunale Padova n. 3075/2019 depositato il 26/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Padova, con decreto del 3025/2020, rigettava l’opposizione, proposta da RAGIONE_SOCIALE, al decreto di
esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e C del socio COGNOME che aveva ammesso il credito dell’istituto di credito, derivante da un contratto di finanziamento fondiario garantito da ipoteca, per € 368 .966,47, in via chirografaria, anziché in via privilegiata come richiesto dall’istituto di credito sul presupposto che il bene oggetto di garanzia ipotecaria fosse andato completamente distrutto a seguito di incendio.
I giudici circondariali rilevavano che il mutuo superava il limite massimo di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, n. d.lgs. 385/1993 e per che tale motivo era affetto da nullità.
Opinava il Tribunale che non era possibile accogliere la domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, in quanto nessun elemento era stato allegato da parte opponente con riferimento all’intento pratico oggettivo seguito dalle parti né, in relazione allo specifico finanziamento, vi erano ragioni per ritenere che le parti avrebbero comunque sottoscritto il contratto di mutuo laddove non avessero potuto fruire dei benefici correlati al carattere fondiario del mutuo.
La Banca ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, nr. 3, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente valutato gli elementi per la determinazione del valore dell’immobile ipotecato, ai fini dell’accertamento dell’avvenuto superamento del limite massimo di finanziabilità.
1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 , comma 2, d.lgs. n. 385/1993 e dell’art . 1424 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, nr. 3, c.p.c., per aver il tribunale
dichiarato la nullità del contratto di mutuo per presunto superamento del limite di finanziabilità, negando erroneamente la conversione, in quanto sia la banca sia il mutuatario avrebbero concluso il contratto con costituzione di ipoteca anche se avessero conosciuto la nullità del mutuo fondiario.
Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e il suo buon esito assorbe il secondo motivo.
2.1. Senza dubbio il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte è nel senso che il principio secondo cui la nullità è rilevabile ex officio anche nel giudizio di impugnazione, va coordinato con l’indirizzo secondo cui le questioni esaminabili di ufficio, che, invece, abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di merito di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell’organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, qualora la decisione o l’omessa decisione di tali questioni da parte del giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi il giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare (cfr., tra le tante, Cass. n. 50/2023, Cass. n. 31930/2019, Cass. n. 923/2017).
2.2. E tuttavia va rilevato che nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente nella memoria illustrativa, la censura della ricorrente, ancorché diretta ad addurre l’errata decisione del tribunale circa la valutazione della prova del superamento del limite di finanziabilità, ha di fatto impedito il passaggio in giudicato della statuizione del tribunale in punto di nullità del mutuo, quale eccepita dalla curatela (Cass. n. 4363/2009, secondo cui la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi,
in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno; Cass. n. 10043/2006; Cass. n. 4934/2010, secondo cui, ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno).
2.3. Orbene, poiché è stato rimesso in discussione il giudizio di invalidità del contratto, è consentito a questa Corte rivedere anche la quaestio iuris , il cui esame è riservato al giudice, della nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità alla stregua dell’interpretazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 385/1993 patrocinata dalla più recente elaborazione giurisprudenziale.
2.4. Ciò premesso, la questione del superamento della soglia di finanziabilità ha trovato diverse soluzioni, nel corso del tempo, da parte della giurisprudenza di legittimità.
2.5. L’orientamento più risalente, secondo il quale tale superamento sarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, non rientrando nell’ambito delle nullità testuali previste dell’art. 117, comma 8, del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. n. 26672/2013; Cass. n. 22446/2015), era stato superato dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 17352/2017), che, aveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango di norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuo fondiario.
2.6. Secondo tale nuovo indirizzo, inaugurato, appunto, nel 2017, pur dovendosi affermare la non riconducibilità della suddetta violazione alla nullità testuale prefigurata dall’art. 117 TUB, il rispetto del limite di finanziabilità rappresentava un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite
inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, con conseguente nullità del contratto stesso in caso di violazione, salva la possibilità di conversione del contratto in ordinario mutuo ipotecario, su istanza della banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità, ove ne fossero sussistiti i presupposti.
2.7. Talune successive decisioni (cfr. Cass. 17439/2019 e 7509/2022) non hanno condiviso la tesi della nullità del contratto per violazione di norma imperativa, in virtù di argomenti palesanti l’inadeguatezza delle conseguenze atte a scaturire sul piano della stabilità del sistema bancario; secondo tal ultimo orientamento il superamento del limite di finanziabilità darebbe luogo alla riqualificazione giudiziale del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario e, di conseguenza alla disapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispetto della soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 385/1993, in primo luogo della norma (art. 41) che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo.
2.8. La questione delle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, come questione di massima di particolare importanza. Le Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all’articolo 117, comma 8, del d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno tuttavia escluso, in concreto, che l’articolo 38, comma 2, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece,
quale regola con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo; nullità che, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull’astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso di questa Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale. Pertanto, qualora la volontà dei contraenti -incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione -sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali
propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (Cass, Sez. Un., n. 33719/2022, cit.).
2.9. Non vi sono ragioni che giustificano lo scostamento da tali principi, affermati nell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte e confermati dalle successive pronunce di questa Corte (Cass. n. 7949/2023).
2.10. Nel caso di specie non è controverso che le parti abbiano voluto stipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario; ciò si desume proprio dalla contestazione da parte del Fallimento della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993.
2.11. In applicazione dell’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite deve dunque escludersi che l’eccedenza della soglia di finanziabilità, anche se concretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario.
In accoglimento del primo motivo l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Padova in diversa composizione per un nuovo esame secondo i principi sopra indicati e per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnat o decreto e rinvia la causa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 27 novembre