Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22602 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
25529/2020 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
NOME NOME elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 110/2019 pubblicata in data 17/01/2020, n.r.g. 48/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stata dipendente di RAGIONE_SOCIALE, dalla quale si era dimessa senza preavviso per essere subito assunta da RAGIONE_SOCIALE in data 25/11/2015, alle cui dipendenze era rimasta fino al 18/07/2017, quando era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, rappresentato dalla necessità di ‘riorganizzazione dell’area commerciale
OGGETTO:
licenziamento per motivo
illecito
–
storno
di
dipendenti – sussistenza
aziendale, anche al fine di contenere i costi dell’area in perdita e rendere più produttiva la rete’, considerati anche ‘gli scarsi risultati oggettivi rilevati nell’area a Lei assegnata’.
Prospettava la nullità del licenziamento per motivo illecito, poiché la società l’aveva assunta unitamente ad altri colleghi della RAGIONE_SOCIALE -al solo fine di distruggere la rete commerciale della concorrente RAGIONE_SOCIALE e non di sviluppare l’attiv ità nella zona di mercato. Assumeva che comunque le ragioni addotte a giustificazione del licenziamento erano inesistenti.
Pertanto adìva il Tribunale di Trento per ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia del licenziamento e la condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
2.Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale con sentenza non definitiva dichiarava la nullità del licenziamento per motivo illecito (rappresentato dal solo scopo illecito di realizzare lo storno di dipendenti in pregiudizio della concorrente RAGIONE_SOCIALE) e ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro; poi, con sentenza definitiva, condannava la società al risarcimento del danno, liquidato nella somma netta di euro 39.454,30
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla società avverso entrambe le sentenze.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il primo motivo con cui la società si duole del mancato rinvio dell’udienza per permettere al legale rappresentante di comparire a rendere il libero interrogatorio, è del tutto generico e comunque non pertinente rispetto alla motivazione espressa dal Tribunale, integrando mere illazioni prive di rilievo;
infondato è anche il secondo motivo con cui la società di duole della mancata ammissione dei capitoli di prova, atteso che i capitoli 7 e 8 attendono a circostanze (data di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, zona assegnata, fatturati relativi) che il Tribunale ha esattamente ritenute pacifiche e quindi non vi è motivo di doglianza; i capitoli 1 e 2 attengono all’assunzione di RAGIONE_SOCIALE da parte di altra azienda del settore che è irrilevante; i capitoli 3, 4, 9, 10 e 11 attengono
alla natura non disciplinare del licenziamento, profilo che nessuno né tantomeno il Tribunale ha mai messo in discussione; i capitoli 5, 6 e 10 attengono ad area diversa rispetto a quella assegnata alla NOME (zona Mezzocorona), sicché non sono rilevanti, a ttesa l’immodificabilità delle ragioni poste a base del licenziamento ed in ogni caso il Tribunale ha ritenuto che il mancato sviluppo della zona assegnata alla lavoratrice sia dipeso dalla mancata predisposizione dei mezzi e dell’organizzazione indispensa bili per tale obiettivo e non dimostra, quindi, l’impossibilità di espansione, rimasta non provata; il capitolo 12 è stato escluso perché non idoneo a dimostrare i fatti che integrano adempimento del repechage ;
l’esistenza di una ‘guerra’ con RAGIONE_SOCIALE per assicurarsi posizioni dominanti l’una a danno dell’altra non scalfisce il ragionamento del Tribunale, poiché i lavoratori sono soltanto una delle risorse necessarie per potenziare l’impresa, ma non meno importante è l’organizzazione necessaria e indispensabile per incrementare la propria posizione sul mercato; al riguardo nessuna allegazione né alcun riscontro sono stati offerti circa una così significativa espansione come dedotta, anzi tutti i test imoni escussi hanno confermato che l’impresa era rimasta sostanzialmente immobile;
quanto alla valutazione delle deposizioni testimoniali, tutti i testimoni hanno concordemente descritto le condizioni in cui hanno lavorato, assolutamente incompatibili con il dichiarato intento di mantenere ed anzi sviluppare il settore;
il fatto per cui la COGNOME sia stata convenuta in giudizio, insieme a RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE in quanto ritenuta responsabile, unitamente a RAGIONE_SOCIALE, dello storno dei dipendenti è irrilevante, posto che la lavoratrice ha dimostrato di aver realmente voluto il suo contratto di lavoro e di essersi impegnata nell’attività a lei assegnata tanto da realizzare un incremento del precedente fatturato della filiale di Mezzocorona.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- NOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- La controricorrente ha depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per ‘insufficiente motivazione’ idonea a sostenere il rigetto dei motivi di appello, con particolare riguardo:
all’assenza del legale rappresentante di essa società all’udienza destinata al libero interrogatorio delle parti;
alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale (5), 6) e 10));
alla valutazione relativa al disegno anticoncorrenziale oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale delle imprese.
Il motivo deve essere respinto.
In via di principio va ribadito che la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).
Nel caso di specie la motivazione sussiste ed è ampiamente sufficiente ( v. in particolare sentenza, pag. 21 e sgg.)
Con riguardo alla censura sub a), nella sentenza impugnata la Corte d’Appello afferma: ‘ La critica, che rasenta l’inammissibilità per la genericità, è del tutto infondata: l’appellante, infatti, lungi dall’individuare nelle considerazioni del Giudice un riferimento al significato asseritamente attribuito alla mancata presenza del legale rappresentante, formula una serie di ragionamenti, del tutto astratti e comunque avulsi dal percorso motivazione
el primo Giudice, che si riducono, pertanto, a mere illazioni prive di ogni rilievo ‘ (v. p. 21).
La censura sub b) è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente adempiuto l’onere di trascrivere i capitoli di prova che ne formano oggetto, impedendo a questa Corte, dunque, ogni valutazione in merito. Sul piano della motivazion e, poi, i giudici d’appello contrariamente all’assunto della ricorrente -hanno ampiamente argomentato il loro convincimento circa l’esattezza della decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli di prova testimoniale articolati dalla società (v. sentenza impugnata, pp. 22-23).
La censura sub c) è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente adempiuto l’onere di trascrivere almeno le parti salienti degli atti introduttivi del giudizio nrg. 158/2016 , che la Corte d’Appello avrebbe asseritamente omesso di considerare. Sul piano della motivazione, poi, i giudici d’appello contrariamente all’assunto della ricorrente hanno ampiamente argomentato il loro convincimento circa la valutazione dei comportamenti extraprocessuali delle parti (v. sentenza impugnata, pp. 2627).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio per avere la Corte territoriale omesso di considerare le dichiarazioni rese dalla lavoratrice nel giudizio di primo grado.
Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né allegato e dimostrato che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la ‘falsa applicazione’ dell’art. 295 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato l’istanza di sospensione per la pregiudizialità del giudizio fra le due imprese avente ad oggetto la concorrenza sleale.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 1345, 1324, 1418, co. 2, c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto esistente il motivo illecito
determinante.
I due motivi -da trattare congiuntamente per la loro connessione -sono inammissibili per plurime ragioni.
In primo luogo la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento ex art. 295 c.p.c. alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendo ritenersi, in difetto, che manchi la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso (Cass. ord. n. 26716/2019; Cass. n. 22878/2015; Cass. n. 18026/2012).
Nel caso di specie tale onere è rimasto inadempiuto.
In secondo luogo la ricorrente non ha prodotto i principali atti del giudizio ritenuto pregiudicante, con conseguente impossibilità per questa Corte di apprezzare e valutare l’effettiva sussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico fra i due giudizi piuttosto che di mera pregiudizialità in senso logico (Cass. n. 12999/2019). Sotto questo profilo, dunque, i due motivi difettano di autosufficienza.
Infine, il quarto motivo è altresì inammissibile, perché, contrariamente all’intitolazione, la censura è nuovamente rivolta a criticare la decisione d’appello di non sospendere il giudizio ex art. 295 c.c. e, quindi, non è pertinente rispetto alle ragioni esposte dalla Corte territoriale per motivare il proprio convincimento circa l’esattezza della ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale in termini di ‘storno dei dipendenti’.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data