Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30031 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21758-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINSTRATIVA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 116/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE, depositata il 21/1/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Arezzo, con sentenza del 5/5/2015, ha, per quanto ancora rileva, accolto la domanda proposta ai sensi dell’art. 44 l.fall. dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed ha, per l ‘ effetto, dichiarato l ‘ inefficacia dei pagamenti che la banca convenuta aveva eseguito in favore di terzi, con addebito sul conto corrente della società, su ordini impartiti dai suoi liquidatori volontari (NOME COGNOME e NOME COGNOME) a mezzo di assegni e bonifici, successivamente all’ iscrizione nel registro delle imprese, in data 1/9/2009, del decreto di liquidazione coatta amministrativa della stessa, ed ha, quindi, condannato la banca alla restituzione, in favore della procedura, della somma complessiva di €. 243.406,34, oltre interessi.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando, tra l’altro, che il tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione la presunta estinzione del rapporto di conto corrente a seguito del decreto di liquidazione coatta amministrativa nonostante che tale circostanza non era stata dedo tta in giudizio dall’attrice .
1.3. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
1.4. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
1.5. La corte, in particolare, ha ritenuto che fosse dirimente la questione, rilevata d ‘ ufficio, del difetto della legittimazione passiva della banca convenuta, posto che: – la
banca convenuta, come emerge dalla causa petendi dedotta in giudizio dalla procedura, ‘ aveva operato quale mera delegata ad effettuare i pagamenti … ma non quale accipiens degli stessi, presupposto imprescindibile su cui si fonda la legittimazione passiva del chiamato in giudizio in una controversia ex art. 44 L.F. ‘; – la banca, infatti, ha incontestatamente eseguito i pagamenti ‘ attinti dall’azione di inefficacia ‘ ‘ in favore di terzi ‘ ed è, quindi, priva della legittimazione passiva rispetto alla conseguente ‘ pretesa restitutoria ‘ dei pagamenti inefficaci ai sensi dell’art. 44 l.fall., fatta valere in giudiz io dalla procedura, la quale, per contro, spetta esclusivamente agli effettivi beneficiari degli stessi; – la domanda di restituzione delle somme riscosse dal creditore in conseguenza di un pagamento inefficace, dev ‘ essere, pertanto, proposta nei confronti de ll’ accipiens ; – la banca che ha eseguito il pagamento su delega del debitore fallito rimane, invece, del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra lo stesso ed il creditore ed è, quindi, priva della legittimazione passiva rispetto alla domanda d ‘ inefficacia prevista dall ‘ art. 44 l.fall..
1.6. Non può, del resto, affermarsi, ha aggiunto la corte, che la legittimazione passiva della banca convenuta doveva essere fondata sul fatto che il conto corrente si era risolto a norma dell ‘ art. 78 l.fall. e che le operazioni eseguite dalla banca dopo l ‘ 1/9/2009, erano, di conseguenza, inefficaci ai sensi del comb.disp. degli artt. 42, 44 e 78 l.fall..
1.7. L ‘ azione proposta in forza dello scioglimento del conto corrente previsto dall ‘ art. 78 l.fall., infatti, ‘ presuppone … un fatto costitutivo della domanda completamente diverso, ovvero che questa si sia resa inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto correte, in seguito alla cessazione ex lege dello stesso ‘.
1.8. L ‘ azione che la procedura istante ha proposto nel presente giudizio è stata, invece, fondata su presupposti completamente diversi, e cioè l ‘ inefficacia dei pagamenti ai sensi dell ‘ art. 44 l.fall.: -‘ la domanda svolta dall ‘ attrice ‘ ‘ … ha … ad oggetto un ‘ azione di inefficacia ex art. 44 L.F. e non già un ‘ azione diversa, fondata sull ‘ obbligo restitutorio della banca sulla base dell ‘ art. 78 L.F. ‘; – del resto, ‘ nessuna implicazione o incidenza in merito alla sussistenza di una legittimazione passiva della banca in relazione all ‘ azione ex art. 44 L.F. è contenuta, neppure implicitamente, nella sentenza ‘ ; -il ‘ fatto … costitutivo della domanda ‘, che individua il diritto fatto valere in giudizio, è, in effetti, senza alcun dubbio ‘ l ‘ inefficacia dei pagamenti ai sensi dell ‘ art. 44 L.F., correlata all ‘ art. 201 L.F. ‘ e non lo ‘ scioglimento del rapporto ‘ d el conto corrente bancario, che, pur se ripetutamente invocato dall ‘ attrice nei propri scritti difensivi, non è stato certo ‘ dedotto ‘ onde affermare la responsabilità della banca per aver dato corso agli ordini di pagamento nonostante si trattasse di un conto risolto e far, dunque, discendere dal fatto allegato (l ‘ estinzione del rapporto) le relative conseguenze così da fondare un ‘ azione diversa da quella d ‘ inefficacia ex art. 44 l.fall..
1.9. La corte ha, quindi, affermato che la banca convenuta era priva della legittimazione passiva ed ha, per l’effetto , rigettato la domanda proposta dall ‘ attrice nei confronti della stessa.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa con ricorso notificato il 21/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.11. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.12. NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
1.13. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 78 l.fall., in comb.disp. con gli artt. 42 e 44 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la banca convenuta era priva della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla procedura attrice sul rilievo, svolto in via ufficiosa, che tale azione, essendo stata fondata esclusivamente sul fatto che la banca convenuta aveva eseguito pagamenti in favore di terzi creditori dopo l ‘ assoggettamento della società correntista a liquidazione coatta amministrativa e che tali pagamenti sono inefficaci ai sensi dell ‘ art. 44 l.fall., doveva essere proposta nei confronti non già della banca che li ha eseguiti quale mera delegata quale mera delegata della correntista ma dei creditori di quest’ultima che li hanno ricevuti .
2.2. La corte d ‘ appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che: -‘ è stato oggetto di contraddittorio tra le parti ‘, come si evince chiaramente da tutti gli atti difensivi del primo e del secondo grado del giudizio , ‘ proprio l ‘ intervenuto scioglimento del rapporto di conto corrente ex art. 78 l.f., e la conseguente inefficacia ex art. 44 l.f. delle operazioni bancarie effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data successiva alla iscrizione presso il competente registro delle imprese del provvedimento ministeriale di apertura della procedura concorsuale’ ; -la domanda proposta dall ‘attrice era, dunque, ‘ volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle operazioni bancarie disposte dalla
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE su c/c risolto ope legis ex art. 78 l.f .’; -il tribunale, invero, a fronte del pieno contraddittorio svoltosi in giudizio sul punto, ‘ ha accertato e dichiarato ‘, con statuizione non appellata sul punto dalla banca, ‘ che, ai sensi dell ‘ art. 78 L.F., … opera … l’ automatico scioglimento del contratto di conto corrente bancario ‘, con la ‘ conseguente estinzione degli obblighi della banca concernenti l ‘ esecuzione del mandato inerente al conto corrente …’ e ‘ l ‘ acquisizione alla massa dei relativi accreditamenti’ , mentre gli addebiti effettuati sul conto dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento sono inefficaci ex art. 44 l.fall.; – la banca convenuta, in quanto citata in giudizio ‘per la declaratoria di inefficacia, per il combinato disposto degli articoli 42, 44 e 78 l.f., delle operazioni bancarie di addebito eseguite sul conto corrente, dopo l ‘ apertura della procedura concorsuale, già risolto ope legis ‘, era, dunque, senz ‘ altro dotata della relativa legittimazione passiva; – l ‘ oggetto della domanda d ‘ inefficacia, infatti, erano le operazioni bancarie eseguite dalla banca successivamente all ‘ intervenuta risoluzione ope legis del predetto conto corrente per cui la banca era l ‘ unica ad essere obbligata alla restituzione ex art. 78 l.fall., oltre che del saldo attivo del conto, anche degli importi che, in modo inefficace, sono stati addebitati sullo stesso dopo l ‘ apertura della procedura concorsuale.
2.3. Il motivo è inammissibile.
2.4. La corte d ‘ appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: – la domanda proposta dall ‘ attrice nei confronti della banca era stata fondata esclusivamente sul presupposto costituito dall ‘ inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla stessa ‘ in favore di terzi ‘ su ordine della società correntista dopo l ‘ assoggettamento di quest ‘ ultima a procedura concorsuale; – la banca, di conseguenza, avendo ‘ operato quale mera delegata
ad effettuare i pagamenti … ma non quale accipiens degli stessi ‘, era, rispetto alla pretesa restitutoria delle somme versate azionata in giudizio dalla procedura, priva della necessaria legittimazione passiva, spettante in via esclusiva agli effettivi beneficiari dei pagamenti inefficaci.
2.5. La ricorrente, pertanto, lì dove ha affermato che la domanda proposta dall ‘attrice era in realtà ‘ volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle operazioni bancarie disposte dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ sul (diverso) presupposto costituito dall ” automatico scioglimento del contratto di conto corrente bancario ‘ ai sensi dell’art. 78 l.fall. e dalla ‘ conseguente estinzione degli obblighi della banca concernenti l ‘ esecuzione del mandato inerente al conto corrente …’, si è, a ben vedere, doluta dell ‘ interpretazione che la corte d ‘ appello ha dato di tale domanda e, solo per l ‘ effetto, della sua conseguente qualificazione come mera azione d ‘ inefficacia dei singoli pagamenti eseguiti dalla banca in favore dei terzi (creditori della correntista) piuttosto che come azione di condanna della banca al pagamento del saldo attivo del conto corrente al momento dell’apertura della procedura concorsuale ai danni della correntista e, come tale, comprensivo anche degli importi che la stessa aveva inefficacemente addebitato su tale conto dopo l’apertura della procedura concorsuale.
2.6. L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce, tuttavia, un tipico apprezzamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e, per l’effetto, suscettibile di essere censurato in sede di legittimità solo per vizio della motivazione (resa sul punto dalla pronuncia impugnata) che trasmodi in una violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., e, dunque, per mancanza di motivazione o per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, oppure per omesso esame dei fatti,
emergenti dagli atti del giudizio, a tal fine decisivi (vale a dire, in sostanza, i fatti dedotti a fondamento della domanda proposta e del provvedimento giudiziale conseguentemente chiesto a tutela del diritto azionato).
2.7. Nel caso in esame, per contro, la ricorrente, pur dolendosi dell’accertamento che la corte d’appello ha fornito della domanda proposta in giudizio, non ha lamentato né la mancanza (o comunque il vizio) della motivazione resa in ordine a tale apprezzamento dalla corte territoriale, né i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti in giudizio, né, prima ancora, ha provveduto (pur avendone l’onere a norma dell’art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c.) a indicare e riprodurre in ricorso, con la dovuta specificità, l’emergenza di tali fatti (neppure nei loro dati essenziali) dagli atti (a tal fine utilizzabili) del giudizio di merito.
2.8. Ed una volta che la domanda proposta dalla procedura istante è stata (oramai definitivamente) interpretata come domanda d’inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla banca in favore di terzi (creditori della correntista) su ordine di quest’ultima dopo l’assoggettamento della stessa a procedura concorsuale, non si presta, evidentemente, a censure per violazione di legge la decisione che la corte d’appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè (esclusa la preclusione conseguente all’invocato giu dicato interno sulla qualificazione della domanda da parte del tribunale come azione fondata sullo scioglimento del rapporto a norma dell’art. 78 l.fall., a fronte del motivo d’appello articolato, come detto, proprio sul punto) la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della banca convenuta.
2.9. Questa Corte, infatti, ha condivisibilmente affermato che i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche
indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell’art. 44 l.fall., e che le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum devono essere proposte nei confronti dell’ accipiens , che è l’unico legittimato passivo, essendo l’effettivo beneficiario dell’atto solutorio, e non, invece, contro la banca che, su incarico del medesimo fallito, ha provveduto alla sua esecuzione (Cass. n. 7477 del 2020, la quale, in forza di tale principio, ha cassato la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimata passiva di una domanda ex art. 44 l.fall. una banca che si era limitata a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest’ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa).
2.10. In effetti, la correlazione tra la domanda di accertamento dell’inefficacia e la domanda di condanna, quale emerge dalla sentenza impugnata, ha, per un verso, circoscritto i fatti costitutivi al (solo) compimento degli atti solutori in data successiva a quella di pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese del decreto di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della società correntista, e, per altro, definito il (conseguente) petitum alla richiesta di restituzione da parte della banca delle somme di denaro utilizzate dalla stessa, in ragione degli ordini ricevuti dalla correntista, per l’esecuzione dei pagamenti impugnati.
2.11. Tali essendo esclusivamente i fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda principale di accertamento (dovendo intendersi la domanda recuperatoria di condanna meramente conseguenziale ed accessoria rispetto alla prima), rimane,
allora, del tutto estraneo all’oggetto della controversia il presupposto di fatto dell’esistenza di un preesistente rapporto contrattuale di conto corrente tra la società poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa e la banca ed il suo scioglimen to a norma dell’art. 78 l.fall..
2.12. La fattispecie descritta dall’art. 44 l.fall., in relazione ai pagamenti, ipotizza, infatti, che l’atto, o meglio gli effetti giuridici dell’atto, siano riferibili alla sfera patrimoniale del fallito, con la conseguenza che ‘ il pagamento effettuato mediante ordine di bonifico, richiede l’esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale con la banca (da individuarsi nella convenzione di delegazione di pagamento accessoria al contratto di conto corrente) tale da giustificare la riferibilità al delegante (fallito) dell’atto giuridico compiuto dalla banca -delegata, ed a qualificare detto atto come pagamento, ossia come adempimento estintivo di un’obbligazione che era stata assunta dal soggetto (poi dichiarato fallito) nei confronti del terzo, con effetto satisfattivo del credito ‘.
2.13. Posta in questi termini la fattispecie delineata dall’art. 44 l.fall., ‘ risulta del tutto evidente come: a) l’azione dichiarativa della inefficacia, debba essere svolta nei confronti del terzo-accipiens, quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a privare l’atto giuridico -pagamento dell’effetto estintivo del debito, con la conseguenza, da un lato, che il curatore potrà recuperare dal terzo la somma a questi versata, eventualmente azionando il titolo esecutivo relativo al capo di condanna della sent enza dichiarativa della inefficacia; dall’altro che, persistendo inadempiuta la obbligazione originaria, il terzo sarà legittimato ad insinuare il proprio credito al passivo della procedura concorsuale; b) la banca-delegata rimane del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito ed il terzo, e non è, pertanto,
destinataria né dell’azione di inefficacia, né della azione di condanna alla restituzione, fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente in giudizio dal curatore, a fondamento di una distinta azione di condanna ‘.
2.14. L’azione ex art. 44 l.fall. è, dunque, ‘ fondata su presupposti diversi rispetto alla domanda volta a ricondurre l’insorgenza della obbligazione restitutoria della somma di denaro, a carico della banca-delegata, al distinto presupposto fattuale dell’inadempimento della relativa obbligazione deriv ante dal contratto di conto corrente, in seguito alla cessazione ex lege dello stesso e della accessoria convenzione di delegazione (art. 78 LF), non avendo la banca ottemperato a trasferire il saldo attivo del conto agli organi fallimentari, così come cristallizzatosi nel suo ammontare alla data della dichiarazione di fallimento ‘ e come ‘ancora diversa sia la domanda di condanna fondata sul presupposto della inesistenza di qualsiasi vincolo obbligatorio ex contractu tra le parti, con la quale si venga ad individuare, nell’atto di disposizione del denaro appartenente al soggetto fallito – distratto a vantaggio del terzo creditore -, una condotta illecita da cui si intenda far derivare la responsabilità extracontrattuale della banca per indebita appropriazione’ : ‘ la domanda di inadempimento contrattuale o di responsabilità extracontrattuale, prescinde del tutto dalla inefficacia del pagamento (id est dalla eliminazione dell’effetto estintivo del debito del fallito) ed impone invece l’accertamento della disforme condotta della banca rispetto alla prescrizione della attività dovuta, avente titolo nel contratto (e nella disciplina legale integrativa) o nella regola generale dell’art. 2043 c.c.’.
2.15. In conseguenza, una volta che, come nel caso in esame, ‘ la domanda di condanna alle restituzioni ‘ è stata correlata ‘ alla pronuncia dichiarativa della inefficacia del pagamento delle somme riscosse dai creditori, la relativa azione doveva essere proposta nei confronti dei terzi creditori – che avevano alterato il principio della “par condicio” attraverso la soddisfazione preferenziale dei propri crediti – e non, invece, nei confronti della banca ‘, la quale, dunque, è priva della relativa legittimazione passiva.
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME